CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2013 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un appello avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., con argomentazioni che concernono il vizio della motivazione sull'an della responsabilità, chiedendo l'assoluzione nel merito quanto meno con formula dubitativa, e la determinazione della pena. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C nsigl4re estensore Il Presidente ..uca/[OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]