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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38836/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili costituite CARASSAI Pietro [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 01/10/2019 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia impugnata dal Procuratore generale e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato allo stesso ascritto limitatamente all'operazione contraddistinta al n. 6 della tabella I dell'imputazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie previste per legge e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per il delitto di cui all'art. 644, comma 1, 5, n. 3 e 4, cod. pen., nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 30.000,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 49, comma secondo o in alternativa comma primo, cod. pen., chiedendo conseguentemente annullamento senza rinvio della sentenza dichiarando il ricorrente non punibile.

Rileva la difesa come l'avere ottenuto il Mansueto una promessa di interessi usurari da soggetto che nel frattempo registrava la conversazione, e, dunque, con la comprovata riserva mentale di non adempierla, comporti l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in rapporto ad atti del processo, nonché inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen. chiedendo che la sentenza venga annullata se del caso con rinvio.

Il contratto preliminare è stato ritenuto dal giudice civile vero ed effettivo, smentendo l'affermazione del Carassai quanto alla falsità dello stesso.

Tale sentenza doveva essere doverosamente menzionata, allegata e valorizzata "anche con qualche enfasi".

L'affermazione d'inesistenza del contratto preliminare si presenta dunque illogica e contraddittoria.

I vincoli pregressi di familiarità vengono contraddittoriamente impiegati dalla Corte solo per ragionare in termini di pena superiore al minimo edittale così nuocendo all'imputato, piuttosto che essere considerati come elemento che ha giustificato le parziali erogazioni di denaro conseguenti a rapporti di fiducia.

La consulenza non è affatto ragionata, ma semplicemente ripetitiva delle affermazioni del Carassai.

La ricostruzione dell'operazione [OSCURATO:PERSONA] non è stata correttamente valutata 2 qt, essendosi la Corte basata esclusivamente sulle conclusioni del consulente Gasparini.

Le testimonianze sono del tutto inattendibili, anche considerata la tendenza dell'ambiente familiare a favorire il Carassai, occorreva maggior cautela e non professare una fede assoluta in queste fonti di prova anche in considerazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della parte civile costituita ha presentato memoria sui motivi di ricorso presentati dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i due motivi di ricorso, di fatto articolati in alcune subordinate, non chiaramente esplicitate quanto al parametro normativo asseritamente violato, non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente, approfondita e del tutto priva di aporie la condotta imputata al Mansueto al n. 6 della tabella I del capo di imputazione ai sensi dell'art. 644 cod. pen. 3.

I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahnnetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). 3 )1,t),

4. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge con il primo motivo e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati anche nel secondo motivo), ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e 4 ofo. senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al n. 6 della tabella I al Mansueto, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, delle testimonianze ad esito della rinnovazione istruttoria in appello disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., oltre che considerando la portata e scarsa credibilità delle dichiarazioni rese complessivamente dallo stesso imputato in sede di esame.

La Corte di appello, con una motivazione approfondita e specifica, ha innanzi tutto correttamente evidenziato l'inquadramento temporale e il conseguente regime di prescrizione delle molte condotte contestate - attesa l'impugnazione delle parti civili riferita a tutte le condotte contestate (mentre il Pubblico Ministero aveva impugnato solo quanto ai punti 4 e 6 della tabella I) e l'assoluzione del Mansueto in primo grado - per giungere così ad una delimitazione dell'oggetto del giudizio.

Una volta chiarita portata e incidenza del regime di prescrizione rispetto alle singole condotte contestate, la Corte di appello ha limitato il giudizio alle sole condotte indicate ai punti 4 e 6 della tabella

I. Per il tramite di un'analisi approfondita delle risultanze istruttorie e documentali ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto contestato quanto al punto 4 della tabella I per mancanza di idoneo supporto probatorio, mentre ha condannato il Mansueto per la condotta indicata al punto 6 ricostruendo in modo analitico la complessa dinamica di dare/avere tra le parti, anche in relazione ai rapporti risalenti tra le stesse, richiamando in tal senso la credibilità della persona offesa e l'univocità e chiarezza degli elementi probatori conseguenti non solo al suo esame, ma anche agli esami degli altri testi in mancanza di qualsiasi elemento in senso contrario.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, preso in esame specificamente gli ulteriori elementi che hanno pienamente confermato la versione resa dalla parte civile Carassai nel corso del tempo (testi e documenti specificamente richiamati), la portata del giudizio civile (risoluzione per inadempimento in mancanza di qualsiasi valutazione sull'originalità del contratto o sulla sua intervenuta contraffazione), e le caratteristiche del contratto preliminare sia quale documento in sé (evidentemente allegato agli atti in duplice copia, la prima sottoscritta dal Carassai e la seconda nella quale la firma del Carassai è stata considerata come fotocopiata, mentre invece risultava apposta in originale quella della moglie dello stesso), che quale elemento di prova rispetto alla complessa attività posta in essere per garantire il prestito usurario, oltre alla inequivoca portata della registrazione effettuata nella fase finale del rapporto tra lo stesso e il Mansueto, ovvero poco prima del crollo economico del Carassai, di fatto mai contestata nella sua oggettiva portata dal ricorrente.

Il motivo proposto non si confronta con l'articolata e complessa analisi degli elementi di prova realizzata dalla Corte di appello e si caratterizza, dunque, come differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito.

5.1. I motivi di ricorso non hanno in alcun modo tenuto in considerazione il ragionamento probatorio, articolato e approfondito posto in essere dalla Corte di appello e, di fatto, con un'allegazione parziale e non coerente, si è cercato di contestare il giudizio pronunziato sulla base di un'analisi approfondita delle deduzioni delle parti e in particolare della difesa.

La Corte di appello attraverso una valutazione globale e coordinata dei documenti, delle prove testimoniali e delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Appare in tal senso priva di pregio l'argomentazione volta a ritenere sussistente nel caso in esame, con particolare riferimento alla registrazione realizzata dal Carassai, un ipotesi di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.

La difesa del ricorrente ritiene che l'eventuale promessa dal Carassai, assunta con la riserva mentale di non adempiere, che sarebbe desumibile proprio dalla registrazione, rende evidente che unica previsione applicabile doveva essere quella dell'art. 49, primo o secondo comma, cod. pen.

L'argomentazione non si confronta non solo con la lettera dell'art. 644 cod. pen., ma anche con la costante giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: "Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria" (Sez.2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487-01, Sez. 2, n.50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487-01, Sez.F., n. 32362 del 17/08/2010, Scuto, Rv. 248142-01).

L'esame della registrazione, oltre alla documentazione acquisita, ha dimostrato, senza alcun dubbio, nella analisi puntuale e completa realizzata dalla Corte di appello, come il Mansueto avesse accettato la promessa degli interessi usurari, tanto che ne stava esplicando importi e consistenza al Carassai in un'ottica di rientro conseguente allo stato di sostanziale bisogno nel quale all'evidenza si trovava il Carassai. 6 Ftk,

5.2. Del tutto generiche e aspecifiche le complessive argomentazioni proposte con il secondo motivo di ricorso.

La mera considerazione letterale del motivo di ricorso rende evidente come il Mansueto non si sia confrontato con la motivazione della sentenza e proponga una rilettura degli elementi considerati dalla Corte di appello seconda una propria prospettiva, del tutto alternativa a quella proposta dal giudice di appello, senza che tuttavia possa essere rilevata una contraddittorietà, apparenza o illogicità della stessa.

Difatti dalla motivazione emerge una ricostruzione puntuale dei risalenti rapporti intercorrenti tra il Mansueto e il Carassai, le modalità utilizzate per giungere al prestito usuraio, gli interessi corrisposti valutati sulla base delle analisi tecniche svolte e della documentazione in atti.

La sentenza evidenzia, dunque, una ricostruzione dei fatti che conduce, senza alcun dubbio, alla reiezione della prospettazione difensiva senza lasciare spazio ad una valida alternativa, con particolare riferimento: - alle caratteristiche del contratto preliminare e al giudizio civile (risoluzione per inadempimento, caratteristiche del documento, evidente contraffazione dello stesso, specifica considerazione del contenuto della sentenza civile con esclusione dell'asserita affermazione, sostenuta dalla difesa, della considerazione dello stesso come atto originale e del tutto valido), per cui appare del tutto priva di pregio la considerazione difensiva secondo la quale tale decisione avrebbe dovuto essere tenuta in altra considerazione; - alla portata confessoria delle dichiarazioni rese dal Mansueto durante la registrazione; - alla natura usuraria del prestito sia sulla base della documentazione in atti, che delle dichiarazioni rese dallo stesso Mansueto, che calcolava esplicitamente al Carassai l'importo mensile del tasso usuraio, che in relazione degli elementi desunti dalla consulenza tecnica espletata; - all'esito degli esami testimoniali, con particolare riferimento sia alla persona offesa costituita parte civile, che agli altri testi risentiti in appello, tutti valutati specificamente e ritenuti credibili (con particolare riferimento alla teste [OSCURATO:PERSONA], oggetto di particolare attenzione da parte della difesa, la cui credibilità è stata attentamente vagliata dalla Corte di appello, richiamando la costante conferma da parte della stessa di quanto dichiarato in fase di indagine e la corrispondenza delle circostanze riportate, quanto alla consegna in diverse occasioni di somme di denaro di importo corrispondente agli interessi usurari dovuti dal fratello, così come in ordine alle modalità con le quali suo fratello otteneva il finanziamento dal Mansueto); - alla documentazione acquisita, mentre al contrario in sede di ricorso la difesa ha allegato documentazione non direttamente riferita alla motivazione della Corte di appello allo scopo di ricostruire in generale una diversa visione dei rapporti tra il Mansueto e il Carassai, proponendo una lettura alternativa alle conclusioni raggiunte nell'interpretare funzione e contenuto di determinate sottoscrizioni e la 7 1.4dU dizione sulle stesse contenute (per ricevuta resa caparra), senza richiamare e confrontarsi con la motivazione nella parte in cui ha ricostruito le modalità con le quali si avviava il prestito usurario con specifico riferimento all'episodio di cui al n. 6 della tabella I.

5.3. Sempre nell'ambito del secondo motivo di ricorso risulta poi proposta una argomentazione che vale forse a contestare, sebbene senza alcun riferimento esplicito alle norme violate, la pena inflitta e la dosimetria della stessa, mediante il non meglio esplicitato richiamo alla presenza di relazioni risalenti e sostanzialmente familiari tra le parti.

L'argomentazione è priva di pregio e si caratterizza all'evidenza per la sua genericità e aspecificità.

Si deve, tuttavia, considerare che il giudice di secondo grado ha fornito una chiara motivazione anche quanto alla dosimetria della pena, esplicitando in modo inequivoco la ragione che lo portava a scostarsi dal minimo edittale.

In tal senso deve essere ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-05).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 1500, 00 oltre accessori di legge, atteso il contributo non irrilevante fornito dalla stessa con la propria memoria e che conduce a tale liquidazione in via equitativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili costituite CARASSAI Pietro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 01/10/2019 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia impugnata dal Procuratore generale e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato allo stesso ascritto limitatamente all'operazione contraddistinta al n. 6 della tabella I dell'imputazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie previste per legge e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per il delitto di cui all'art. 644, comma 1, 5, n. 3 e 4, cod. pen., nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 30.000,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 49, comma secondo o in alternativa comma primo, cod. pen., chiedendo conseguentemente annullamento senza rinvio della sentenza dichiarando il ricorrente non punibile. Rileva la difesa come l'avere ottenuto il Mansueto una promessa di interessi usurari da soggetto che nel frattempo registrava la conversazione, e, dunque, con la comprovata riserva mentale di non adempierla, comporti l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in rapporto ad atti del processo, nonché inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen. chiedendo che la sentenza venga annullata se del caso con rinvio. Il contratto preliminare è stato ritenuto dal giudice civile vero ed effettivo, smentendo l'affermazione del Carassai quanto alla falsità dello stesso. Tale sentenza doveva essere doverosamente menzionata, allegata e valorizzata "anche con qualche enfasi". L'affermazione d'inesistenza del contratto preliminare si presenta dunque illogica e contraddittoria. I vincoli pregressi di familiarità vengono contraddittoriamente impiegati dalla Corte solo per ragionare in termini di pena superiore al minimo edittale così nuocendo all'imputato, piuttosto che essere considerati come elemento che ha giustificato le parziali erogazioni di denaro conseguenti a rapporti di fiducia. La consulenza non è affatto ragionata, ma semplicemente ripetitiva delle affermazioni del Carassai. La ricostruzione dell'operazione [OSCURATO:PERSONA] non è stata correttamente valutata 2 qt, essendosi la Corte basata esclusivamente sulle conclusioni del consulente Gasparini. Le testimonianze sono del tutto inattendibili, anche considerata la tendenza dell'ambiente familiare a favorire il Carassai, occorreva maggior cautela e non professare una fede assoluta in queste fonti di prova anche in considerazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della parte civile costituita ha presentato memoria sui motivi di ricorso presentati dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i due motivi di ricorso, di fatto articolati in alcune subordinate, non chiaramente esplicitate quanto al parametro normativo asseritamente violato, non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente, approfondita e del tutto priva di aporie la condotta imputata al Mansueto al n. 6 della tabella I del capo di imputazione ai sensi dell'art. 644 cod. pen. 3. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahnnetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). 3 )1,t), 4. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge con il primo motivo e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati anche nel secondo motivo), ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e 4 ofo. senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al n. 6 della tabella I al Mansueto, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, delle testimonianze ad esito della rinnovazione istruttoria in appello disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., oltre che considerando la portata e scarsa credibilità delle dichiarazioni rese complessivamente dallo stesso imputato in sede di esame. La Corte di appello, con una motivazione approfondita e specifica, ha innanzi tutto correttamente evidenziato l'inquadramento temporale e il conseguente regime di prescrizione delle molte condotte contestate - attesa l'impugnazione delle parti civili riferita a tutte le condotte contestate (mentre il Pubblico Ministero aveva impugnato solo quanto ai punti 4 e 6 della tabella I) e l'assoluzione del Mansueto in primo grado - per giungere così ad una delimitazione dell'oggetto del giudizio. Una volta chiarita portata e incidenza del regime di prescrizione rispetto alle singole condotte contestate, la Corte di appello ha limitato il giudizio alle sole condotte indicate ai punti 4 e 6 della tabella I. Per il tramite di un'analisi approfondita delle risultanze istruttorie e documentali ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto contestato quanto al punto 4 della tabella I per mancanza di idoneo supporto probatorio, mentre ha condannato il Mansueto per la condotta indicata al punto 6 ricostruendo in modo analitico la complessa dinamica di dare/avere tra le parti, anche in relazione ai rapporti risalenti tra le stesse, richiamando in tal senso la credibilità della persona offesa e l'univocità e chiarezza degli elementi probatori conseguenti non solo al suo esame, ma anche agli esami degli altri testi in mancanza di qualsiasi elemento in senso contrario. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, preso in esame specificamente gli ulteriori elementi che hanno pienamente confermato la versione resa dalla parte civile Carassai nel corso del tempo (testi e documenti specificamente richiamati), la portata del giudizio civile (risoluzione per inadempimento in mancanza di qualsiasi valutazione sull'originalità del contratto o sulla sua intervenuta contraffazione), e le caratteristiche del contratto preliminare sia quale documento in sé (evidentemente allegato agli atti in duplice copia, la prima sottoscritta dal Carassai e la seconda nella quale la firma del Carassai è stata considerata come fotocopiata, mentre invece risultava apposta in originale quella della moglie dello stesso), che quale elemento di prova rispetto alla complessa attività posta in essere per garantire il prestito usurario, oltre alla inequivoca portata della registrazione effettuata nella fase finale del rapporto tra lo stesso e il Mansueto, ovvero poco prima del crollo economico del Carassai, di fatto mai contestata nella sua oggettiva portata dal ricorrente. Il motivo proposto non si confronta con l'articolata e complessa analisi degli elementi di prova realizzata dalla Corte di appello e si caratterizza, dunque, come differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito. 5.1. I motivi di ricorso non hanno in alcun modo tenuto in considerazione il ragionamento probatorio, articolato e approfondito posto in essere dalla Corte di appello e, di fatto, con un'allegazione parziale e non coerente, si è cercato di contestare il giudizio pronunziato sulla base di un'analisi approfondita delle deduzioni delle parti e in particolare della difesa. La Corte di appello attraverso una valutazione globale e coordinata dei documenti, delle prove testimoniali e delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Appare in tal senso priva di pregio l'argomentazione volta a ritenere sussistente nel caso in esame, con particolare riferimento alla registrazione realizzata dal Carassai, un ipotesi di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen. La difesa del ricorrente ritiene che l'eventuale promessa dal Carassai, assunta con la riserva mentale di non adempiere, che sarebbe desumibile proprio dalla registrazione, rende evidente che unica previsione applicabile doveva essere quella dell'art. 49, primo o secondo comma, cod. pen. L'argomentazione non si confronta non solo con la lettera dell'art. 644 cod. pen., ma anche con la costante giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: "Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria" (Sez.2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487-01, Sez. 2, n.50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487-01, Sez.F., n. 32362 del 17/08/2010, Scuto, Rv. 248142-01). L'esame della registrazione, oltre alla documentazione acquisita, ha dimostrato, senza alcun dubbio, nella analisi puntuale e completa realizzata dalla Corte di appello, come il Mansueto avesse accettato la promessa degli interessi usurari, tanto che ne stava esplicando importi e consistenza al Carassai in un'ottica di rientro conseguente allo stato di sostanziale bisogno nel quale all'evidenza si trovava il Carassai. 6 Ftk, 5.2. Del tutto generiche e aspecifiche le complessive argomentazioni proposte con il secondo motivo di ricorso. La mera considerazione letterale del motivo di ricorso rende evidente come il Mansueto non si sia confrontato con la motivazione della sentenza e proponga una rilettura degli elementi considerati dalla Corte di appello seconda una propria prospettiva, del tutto alternativa a quella proposta dal giudice di appello, senza che tuttavia possa essere rilevata una contraddittorietà, apparenza o illogicità della stessa. Difatti dalla motivazione emerge una ricostruzione puntuale dei risalenti rapporti intercorrenti tra il Mansueto e il Carassai, le modalità utilizzate per giungere al prestito usuraio, gli interessi corrisposti valutati sulla base delle analisi tecniche svolte e della documentazione in atti. La sentenza evidenzia, dunque, una ricostruzione dei fatti che conduce, senza alcun dubbio, alla reiezione della prospettazione difensiva senza lasciare spazio ad una valida alternativa, con particolare riferimento: - alle caratteristiche del contratto preliminare e al giudizio civile (risoluzione per inadempimento, caratteristiche del documento, evidente contraffazione dello stesso, specifica considerazione del contenuto della sentenza civile con esclusione dell'asserita affermazione, sostenuta dalla difesa, della considerazione dello stesso come atto originale e del tutto valido), per cui appare del tutto priva di pregio la considerazione difensiva secondo la quale tale decisione avrebbe dovuto essere tenuta in altra considerazione; - alla portata confessoria delle dichiarazioni rese dal Mansueto durante la registrazione; - alla natura usuraria del prestito sia sulla base della documentazione in atti, che delle dichiarazioni rese dallo stesso Mansueto, che calcolava esplicitamente al Carassai l'importo mensile del tasso usuraio, che in relazione degli elementi desunti dalla consulenza tecnica espletata; - all'esito degli esami testimoniali, con particolare riferimento sia alla persona offesa costituita parte civile, che agli altri testi risentiti in appello, tutti valutati specificamente e ritenuti credibili (con particolare riferimento alla teste [OSCURATO:PERSONA], oggetto di particolare attenzione da parte della difesa, la cui credibilità è stata attentamente vagliata dalla Corte di appello, richiamando la costante conferma da parte della stessa di quanto dichiarato in fase di indagine e la corrispondenza delle circostanze riportate, quanto alla consegna in diverse occasioni di somme di denaro di importo corrispondente agli interessi usurari dovuti dal fratello, così come in ordine alle modalità con le quali suo fratello otteneva il finanziamento dal Mansueto); - alla documentazione acquisita, mentre al contrario in sede di ricorso la difesa ha allegato documentazione non direttamente riferita alla motivazione della Corte di appello allo scopo di ricostruire in generale una diversa visione dei rapporti tra il Mansueto e il Carassai, proponendo una lettura alternativa alle conclusioni raggiunte nell'interpretare funzione e contenuto di determinate sottoscrizioni e la 7 1.4dU dizione sulle stesse contenute (per ricevuta resa caparra), senza richiamare e confrontarsi con la motivazione nella parte in cui ha ricostruito le modalità con le quali si avviava il prestito usurario con specifico riferimento all'episodio di cui al n. 6 della tabella I. 5.3. Sempre nell'ambito del secondo motivo di ricorso risulta poi proposta una argomentazione che vale forse a contestare, sebbene senza alcun riferimento esplicito alle norme violate, la pena inflitta e la dosimetria della stessa, mediante il non meglio esplicitato richiamo alla presenza di relazioni risalenti e sostanzialmente familiari tra le parti. L'argomentazione è priva di pregio e si caratterizza all'evidenza per la sua genericità e aspecificità. Si deve, tuttavia, considerare che il giudice di secondo grado ha fornito una chiara motivazione anche quanto alla dosimetria della pena, esplicitando in modo inequivoco la ragione che lo portava a scostarsi dal minimo edittale. In tal senso deve essere ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-05). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 1500, 00 oltre accessori di legge, atteso il contributo non irrilevante fornito dalla stessa con la propria memoria e che conduce a tale liquidazione in via equitativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal
Sentenza Cassazione n. 38836/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris