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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30530/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice dell'esecuzione, da [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della data di cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 74 T.U. stup. - oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013 —rilevante quale presupposto della revoca, in data 12 giugno 2018, del beneficio dell'indulto - concessogli con provvedimento del 13 luglio 2007 - ha accertato "il dies ad quem" di tale reato associativo in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006.

A ragione osserva che il condannato, per quanto sia stato interrottamente detenuto dal 19 novembre 2005 al 7 luglio 2007, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, ha continuato a far parte della struttura associativa facente capo al cugino [OSCURATO:PERSONA] ininterrottamente fino alla sentenza di primo grado, emessa in data 20 dicembre 2010.

In tal senso depongono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riferire della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato tra gli affiliati ancora operativi alla data del verbale del 4 ottobre 2007, tanto da usare il tempo presente.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 3 della legge n. 241 del 2006 e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento della cessazione della permanenza del reato associativo alla data della sentenza di primo grado.

Lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.

Ha, infatti, attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore Nasto,trascurando che lo stesso, sia pure in verbale diverso da quello citato nell'ordinanza, quello redatto in data 6 febbraio 2018 puntualmente allegato dalla difesa, ha precisato che le sue rilevazioni sul sodalizio di cui aveva fatto parte [OSCURATO:PERSONA] non si riferivano al periodo successivo al 2006, anno in cui era divenuto collaboratore di giustizia.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2005 e per un luogo periodo è rimasto ristretto in stato di detenzione.

Non a caso Nasto, anche nell'unico verbale valorizzato dal G.i.p., quello del 4 ottobre 2007, ha collocato temporalmente tutti gli episodi specificamente riferiti ad [OSCURATO:PERSONA] fino al 2005, mentre un altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che la famiglia Gionta, ad un certo punto, aveva perso fiducia in [OSCURATO:PERSONA], esautorandolo dal traffico degli stupefacenti.

La sentenza di primo grado, d'altra parte, non colloca affatto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] "al presente" bensì al passato.

Lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] si è protratto per quasi due anni quindi non può dirsi ininfluente ai fini del mantenimento del vincolo associativo né può automaticamente applicarsi il principio dell'interruzione giudiziale della permanenza con la sentenza di primo grado, che non equivale a presunzione di colpevolezza e che può essere superato in presenza di un diverso accertamento nella sentenza di cognizione.

Risultando la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio accertata fino alla data del suo arresto del 19 novembre 2005, la sentenza di condanna del 12 marzo 2013 non costituisce causa di revoca perché riferita ad un reato non commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore legge di indulto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOka,LL Il ricorso è infondato.

1. rileva in diritto che, secondo consolidati principi, il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358), e che, in particolare, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc.

Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata).

2. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione, nel revocare l'indulto con ordinanza del 12 giugno 2018, ha indiscutibilmente considerato e valutato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, e che il Pubblico Ministero aveva evocato a fondamento KfCG-vrt-T2 della revoca del l'' dulto, OD, nella sostanza, il ricorrente mira ad ottenere ci; teep l'inefficacia con l'istanza di rideterminazione del tempus commissi delicti.

La sentenza de qua è stata apprezzata dal Giudice dell'esecuzione quale presupposto della revoca dell'indulto in quanto riferita ad un reato commesso nei termini indicati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 246 del 2006 e non costituisce pertanto, un "novum".

La questione della determinazione della data di consumazione del reato presupposto della revoca è stata oggetto di considerazione necessariamente implicita da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe dovuto porsi rimedio con lo strumento della impugnazione in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione suscettibile di determinare la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato esecutivo, che opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (cfr. Sez., 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Postamo, Rv. 271453 — 01, proprio in tema di revoca di indulto).

3. In ogni caso, il Tribunale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, come tali non censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto accertata da parte della sentenza irrevocabile di condanna la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio dedito al narcotraffico in epoca successiva al 2006 e quindi alla legge di indulto.

Solo in quest'ottica, sottolinea l'ordinanza impugnata, si spiega perché il collaboratore di giustizia Nasto, sentito nell'ottobre 2007, lo ha indicato tra i narcotrafficanti che realizzano ancora transazioni.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice dell'esecuzione, da [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della data di cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 74 T.U. stup. - oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013 —rilevante quale presupposto della revoca, in data 12 giugno 2018, del beneficio dell'indulto - concessogli con provvedimento del 13 luglio 2007 - ha accertato "il dies ad quem" di tale reato associativo in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. A ragione osserva che il condannato, per quanto sia stato interrottamente detenuto dal 19 novembre 2005 al 7 luglio 2007, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, ha continuato a far parte della struttura associativa facente capo al cugino [OSCURATO:PERSONA] ininterrottamente fino alla sentenza di primo grado, emessa in data 20 dicembre 2010. In tal senso depongono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riferire della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato tra gli affiliati ancora operativi alla data del verbale del 4 ottobre 2007, tanto da usare il tempo presente. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 3 della legge n. 241 del 2006 e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento della cessazione della permanenza del reato associativo alla data della sentenza di primo grado. Lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Ha, infatti, attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore Nasto,trascurando che lo stesso, sia pure in verbale diverso da quello citato nell'ordinanza, quello redatto in data 6 febbraio 2018 puntualmente allegato dalla difesa, ha precisato che le sue rilevazioni sul sodalizio di cui aveva fatto parte [OSCURATO:PERSONA] non si riferivano al periodo successivo al 2006, anno in cui era divenuto collaboratore di giustizia. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2005 e per un luogo periodo è rimasto ristretto in stato di detenzione. Non a caso Nasto, anche nell'unico verbale valorizzato dal G.i.p., quello del 4 ottobre 2007, ha collocato temporalmente tutti gli episodi specificamente riferiti ad [OSCURATO:PERSONA] fino al 2005, mentre un altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che la famiglia Gionta, ad un certo punto, aveva perso fiducia in [OSCURATO:PERSONA], esautorandolo dal traffico degli stupefacenti. La sentenza di primo grado, d'altra parte, non colloca affatto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] "al presente" bensì al passato. Lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] si è protratto per quasi due anni quindi non può dirsi ininfluente ai fini del mantenimento del vincolo associativo né può automaticamente applicarsi il principio dell'interruzione giudiziale della permanenza con la sentenza di primo grado, che non equivale a presunzione di colpevolezza e che può essere superato in presenza di un diverso accertamento nella sentenza di cognizione. Risultando la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio accertata fino alla data del suo arresto del 19 novembre 2005, la sentenza di condanna del 12 marzo 2013 non costituisce causa di revoca perché riferita ad un reato non commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore legge di indulto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOka,LL Il ricorso è infondato. 1. rileva in diritto che, secondo consolidati principi, il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358), e che, in particolare, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata). 2. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione, nel revocare l'indulto con ordinanza del 12 giugno 2018, ha indiscutibilmente considerato e valutato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, e che il Pubblico Ministero aveva evocato a fondamento KfCG-vrt-T2 della revoca del l'' dulto, OD, nella sostanza, il ricorrente mira ad ottenere ci; teep l'inefficacia con l'istanza di rideterminazione del tempus commissi delicti. La sentenza de qua è stata apprezzata dal Giudice dell'esecuzione quale presupposto della revoca dell'indulto in quanto riferita ad un reato commesso nei termini indicati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 246 del 2006 e non costituisce pertanto, un "novum". La questione della determinazione della data di consumazione del reato presupposto della revoca è stata oggetto di considerazione necessariamente implicita da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe dovuto porsi rimedio con lo strumento della impugnazione in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione suscettibile di determinare la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato esecutivo, che opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (cfr. Sez., 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Postamo, Rv. 271453 — 01, proprio in tema di revoca di indulto). 3. In ogni caso, il Tribunale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, come tali non censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto accertata da parte della sentenza irrevocabile di condanna la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio dedito al narcotraffico in epoca successiva al 2006 e quindi alla legge di indulto. Solo in quest'ottica, sottolinea l'ordinanza impugnata, si spiega perché il collaboratore di giustizia Nasto, sentito nell'ottobre 2007, lo ha indicato tra i narcotrafficanti che realizzano ancora transazioni. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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