CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 gennaio 2019 la Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ricettazione di due targhe e di tre autocarri. Con sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 8827 del 4 aprile 2021, detta pronuncia veniva annullata con rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] affinché ne venisse chiarito l'apporto nella commissione dei reati ascritti. La Corte di appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata non aveva argomentato, come richiesto dal provvedimento di annullamento della Corte di Cassazione, di quali automezzi il ricorrente avesse il possesso e quale consapevolezza avesse della loro provenienza delittuosa, non bastando l'avvenuto spostamento e la condanna irrevocabile dei coimputati per i medesimi reati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per eccessiva quantificazione della pena inflitta alla luce dell'apporto concreto dato alla commissione dei reati ascritti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. La coerente ricostruzione operata dalla sentenza di merito, tenendo conto delle indicazioni della sentenza rescindente, è contestata con critiche che si limitano a postulare un'asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione senza l'indicazione, con il necessario grado di specificità, di quale sia il vizio che la inficia e senza confrontarsi con gli argomenti della Corte distrettuale. Questi, al contrario, si sono adeguatamente sviluppati proprio con riferimento alla complessiva ricostruzione della vicenda e alle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], a partire dalle conversazioni intercettate (ambientali e telefoniche) e dagli appostamenti della polizia giudiziaria che hanno dimostrato l'esistenza di un gruppo criminale alla ricerca di mezzi pesanti utili a compiere un furto, poi non consumato, presso un deposito di medicinali. La sentenza impugnata argomenta, con motivazione congrua e completa, tutte le prove in forza delle quali ha ritenuto la responsabilità del ricorrente nella commissione dei reati di ricettazione, a partire dalle conversazioni che avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] in prima persona (vedi pag. 7 della sentenza), connettendole con le ricognizioni dell'area in cui erano parcheggiati i mezzi di provenienza illecita, così accertando che uno di questi era stato sostituito da altro più grande (capo 2 c dell'imputazione) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto allo spostamento, avendone quindi la diretta disponibilità, con la consapevolezza della provenienza delittuosa desunta dall'esigenza di farlo di nascosto e nottetempo. Con riferimento all'interpretazione da attribuirsi al significato delle conversazioni intercettate, di cui il ricorso non ha rappresentato forme di travisamento, è necessario ricordare come, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, le valutazioni effettuate dal giudice di merito con riferimento al loro contenuto sono censurabili in sede di legittimità solo se e in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Né il ricorso ha fornito elementi per comprendere quale fosse la rilevanza della mancata individuazione di quale fosse lo specifico mezzo, di provenienza illecita, nel possesso del [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, le coerenti argomentazioni dei giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi probatori a loro disposizione, collegandoli in modo coerente e chiarendo, in particolare, le ragioni della riferibilità al ricorrente delle condotte contestate e dello specifico ruolo da questi assunto, per le quali la sentenza era stata originariamente annullata con rinvio. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al profilo sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha quantificato la pena nei minimi edittali, peraltro con applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, valutando l'oggettiva gravità dei fatti e il contesto fortemente criminogeno in cui gli stessi erano stati posti in essere. 4. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm