CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;ricorrentecontroCoppola [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Semeraro;controricorrenteavverso la sentenza n. 331/2024 depositata il 26 settembre 2024 dellaCorte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA].p.a. deducendo di essere divenuta titolare di un buono postalefruttifero a termine dal valore di euro 5.000,00 emesso in data 6settembre 2001; ha rilevato che il 6 novembre 2018 aveva presentatoil buono per l’incasso e che nella circostanza era stata notiziata dellaprescrizione, consumatasi il 7 settembre 2018, del proprio diritto alrimborso del titolo. Ha dedotto l’attrice che dall’esame del buonofruttifero non era possibile individuare né le caratteristiche del titolo, néla sua data di scadenza, né il numero di serie e i rendimenti; ha altresìrilevato non esserle stato consegnato il foglio informativo previsto dald.m. 19 dicembre 2000. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato diessere risarcita del danno patito, quantificato in euro 6.750,00: somma,questa, che andava maggiorata di interessi e rivalutazione.Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Taranto harespinto la domanda.2. ― La pronuncia è stata riformata in sede di gravame dallaCorte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] stata così condannata al pagamento della somma di euro 7.924,50,oltre interessi.[OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione ha osservato che sebbene il buonoriportasse la dicitura «a termine», da esso non erano evincibili elementida cui desumere la relativa scadenza e, quindi il giorno in cui si sarebbeprescritto il diritto al rimborso; ha evidenziato, poi, che non vi era provadell’avvenuta consegna, all’appellante, del foglio informativo che pureera prescritto dal d.m. 19 dicembre 2000. Secondo la Corte di merito,a fronte dell’accertata mancata consegna del foglio informativo, era daravvisare la violazione di uno specifico obbligo gravante di [OSCURATO:PERSONA] aveva pregiudicato la possibilità, da parte della sottoscrittrice delbuono, di conoscere la scadenza di esso e la prescrizione del diritto alrimborso, visto che il titolo cartaceo non conteneva alcuna indicazioneSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026utile al riguardo.3. ― La sentenza di appello, pubblicata il 26 settembre 2024, èstata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] facendo valere duemotivi di censura, illustrati da memoria. Resiste con controricorso AnnaMaria Coppola, che ha domandato la condanna della ricorrente ex art.96, comma 3, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2002, 1339 e 1374 c.c. con riferimento al d.m.19 dicembre 2000 e al d.m. 29 marzo 2001. Si deduce che la natura dititoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi e la connotazione atermine degli stessi «imponevano ai titolari di attivarsi per conosceregli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo,verificando l’esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cuirichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi»; intal senso, il nesso eziologico della perdita del diritto al rimborsodell’investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] andrebbe «ricercatonon già nella (inesistente e/o indimostrata) violazione degli obblighi diinformazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. bensì nella negligenteinerzia della ricorrente».Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazionedell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000, conriguardo alla disciplina del foglio informativo analitico, e dell’art. 2697c.c., in materia di onere della prova. Si rileva che qualora avesseesaminato il decreto ministeriale, la titolare del buono avrebbe potutoverificare che esso scadeva dopo sette anni dalla data di emissione e,di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il dirittodi ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessimedio tempore maturati. Viene dedotto che, in conseguenza, l’odiernacontroricorrente non poteva «seriamente sostenere di non aver avutola possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancataSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegna del foglio informativo, avendo tale documento la merafunzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normativeregolatrici della materia».2. ─ I due motivi, che per ragioni di connessione possonoscrutinarsi congiuntamente, appaiono fondati.3. — Si dibatte dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighiinformativi operanti nei confronti dei risparmiatori: segnatamentedell’inadempimento all’obbligo di consegnare agli stessi, al momentodella sottoscrizione dei titoli, il foglio informativo analitico previsto dallanormativa di settore. Tale inadempimento, secondo la parte attrice ingiudizio, avrebbe determinato la mancata conoscenza, da parte sua,della data di scadenza del buono, e quindi della decorrenza del terminedi prescrizione del diritto al rimborso del titolo; da ciò sortirebbeun’obbligazione risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] pari all’ammontare dellasomma che la titolare del buono ha mancato di riscuotere in tempoutile: il danno oggetto del richiesto risarcimento è in altri terminiassociato alla perdita sofferta dalla sottoscrittrice del buono per nonessere stata posta nella condizione di esigere la prestazione prima deldecorso della prescrizione.4. — Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativoanalitico è prescritta dall’art. 3, comma 1 («Per il collocamento deibuoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo vieneconsegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente ladescrizione delle caratteristiche dell'investimento»), dall’art. 3, comma3 («I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferipostali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti periscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente alfoglio informativo dell'emissione»), oltre che all’art. 6, comma 1, d.m.19 dicembre 2000 («Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali apertial pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizioneSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali»).5. — È da escludere che la mancata consegna del documento, oveprescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] per la procurata perdita del diritto al rimborso. Laconclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questaCorte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578;non massimate in CED, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123;Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass.8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione cheinteressa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analiticoresta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro,all’esecuzione di questo. Il d.m. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti,che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buonopostale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente.L’art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti ladocumentazione dell’impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dalcontratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o nonrappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predettofoglio informativo. In modo ancora più eloquente, muovendosi nellamedesima logica, il d.m. 6 ottobre 2004, come si è visto, non hanemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico,sostituendo tale incombente con l’obbligo di messa a disposizione deldocumento nei locali aperti al pubblico.Questa Corte ha dunque rilevato: «[G]li obblighi informativiprevisti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria delpatrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore,al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che glistessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso diSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione edagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediantel'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata nontrascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fasedella formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta — etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori — al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dallafiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente suitermini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12marzo 2026, n. 5578, citt., in motivazione). In tal senso, lasottoscrizione del buono «postula che l'investitore abbia espresso il suoconsenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, qualil'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscrittorechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stataappresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l'emissionedella specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sulquale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, nonpuò che includere anche gli elementi regolatori delle condizionieconomiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivodell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]». Va pertanto esclusoche la durata del titolo esuli dall'accordo negoziale intervenuto tra ilrisparmiatore e l'emittente e che lo stesso risparmiatore sia all’oscurodi tale elemento: «Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittoreSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 6Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026è — o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere —a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quellocontroverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi,altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto(solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio delgiudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propriadella fattispecie risarcitoria — composta da fatto, evento e nessocausale tra essi —, come tale certamente verificabile da questa Corte),la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimentodell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione deldiritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessacomunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita partelesa» (sentenze da ultimo citate, in motivazione). D’altro canto, ove sidovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cuideve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbeper coerenza supporsi che, ove lo stesso fornisca una indicazionequanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna deldocumento determini l’assenza di accordo delle parti su un elementoessenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia statamai prospettata.Il punto di approdo è dunque rappresentato dall’inefficienza, sulpiano causale, dell’inadempimento dell’emittente all’obbligo diconsegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione deldocumento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, ildanno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il nontempestivo attivarsi del risparmiatore. Il valido perfezionamento delnegozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, cheil detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine discadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancataconsegna del foglio informativo (che si colloca infatti «a valle» dellaconclusione del contratto) abbia privato l’interessato, per l’ignoranza diSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 7Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026quel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il propriodiritto. E ciò, come precisato da questa S.C., «a prescindere da ognirilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni cheil foglio informativo avrebbe dovuto contenere — se tali da includere, onon, anche la durata del titolo, — atteso che il d.m. 19 dicembre 2000non ne indica in modo dettagliato il contenuto» (sentenze citate, inmotivazione).Se è vero, d’altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechiindicazione della data di scadenza del titolo può agevolare ilrisparmiatore nella memorizzazione del preciso contenutodell’operazione posta in essere, non è possibile affermare che lamancata consegna del documento informativo generi, comeconseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato eserciziodel diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato iltermine prescrizionale). Per un verso, infatti, il mancato esercizio deldiritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso deldocumento in questione, tanto più in una situazione quale quella inesame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell’accordoconcluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); peraltro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabilialiunde: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamentonormativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, chesolo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolaredel buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruopretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esitidell’elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degliobblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento. Inquest’ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario,contemplati dall’art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998),Sez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 8Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonioconoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine diconsentirgli una scelta realmente consapevole: dall’esistenza di taliobblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudiziopatrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da partedell'intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass.28 luglio 2020, n. 16126). Nella prestazione dei servizi di investimentoè l’assenza di una adeguata informazione a determinare, comeconseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta diinvestimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione diinvestimento si determina, in tale ambito, proprio in quantol’intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggerel’asimmetria di cui si è detto. Nel caso dei buoni postali, come avvertito,le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette acorreggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione già conclusa(un’operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazionicui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sonocontenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali diemissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto dinegoziazione). Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nellapartita dell’eziologia del danno, giocano l’una e l’altra forma diinadempimento.6. — La sentenza impugnata è dunque cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domandarisarcitoria è respinta.7. — Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio dilegittimità possono compensarsi, tenuto conto che questa Corte si èpronunciata sul tema controverso quando le decisioni del Tribunale edella Corte di appello erano state assunte e dopo la stessa proposizioneSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 9Numero registro generale 6494/2025Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 25017/2026Data pubblicazione 06/09/2026del ricorso per cassazione.8. — La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. dellacontroricorrente è ovviamente respinta. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domandarisarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. di quest’ultima; compensa per l’intero le spese del giudizio dimerito e quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 6494/2025camera di consiglio 3.7.2026 10