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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40426/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 marzo 2022, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nell'applicare la pena concordata in relazione al reato di bancarotta documentale, con sospensione condizionale, non ha accordato il beneficio della non menzione.

La doglianza viene articolata sotto il profilo: a) della mancanza di motivazione, dal momento che gli argomenti utilizzati dalla sentenza non investivano la specifica funzione del beneficio richiesto ma il diverso aspetto della condotta costituente reato e dei suoi aspetti caratterizzanti; b) della illogicità della motivazione, quale risultante dal confronto tra la prognosi favorevole che aveva sorretto la concessione delle sospensione condizionale e le argomentazioni utilizzate per negare la non menzione.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusaro, Rv. 281787 - 01).

D'altra parte, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quello della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01).

Alla luce delle superiori indicazioni, è manifestamente infondata la prima censura dal momento che, nel quadro dell'art. 133 cod. pen., la considerazione dei tratti caratterizzanti della condotta rappresenta la razionale base di riferimento della valutazione demandata al giudice di merito.D'altra parte, la prognosi favorevole di mancata reiterazione di condotte illecite non implica affatto e necessariamente un giudizio positivo rispetto agli obiettivi del beneficio della menzione, quante volte, come nella specie, secondo il logico apprezzamento del giudice di merito, gli elementi acquisiti dimostrino che il percorso di emenda non è affatto stato intrapreso.

In quest'ottica, non si espone ad alcuna censura il rilievo della sentenza impugnata che ha sottolineato come, nel caso di specie, venisse in rilievo una bancarotta fraudolenta documentale di una certa gravità in concreto, dal momento che il curatore non aveva potuto recuperare documentazione di sorta.

In questa prospettiva, si è ritenuto che siffatta condotta fosse sintomatica della determinazione della società di non rendere tracciabili i propri movimenti economico - finanziari, alla luce dell'importo significativo dei debiti maturati.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 marzo 2022, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nell'applicare la pena concordata in relazione al reato di bancarotta documentale, con sospensione condizionale, non ha accordato il beneficio della non menzione. La doglianza viene articolata sotto il profilo: a) della mancanza di motivazione, dal momento che gli argomenti utilizzati dalla sentenza non investivano la specifica funzione del beneficio richiesto ma il diverso aspetto della condotta costituente reato e dei suoi aspetti caratterizzanti; b) della illogicità della motivazione, quale risultante dal confronto tra la prognosi favorevole che aveva sorretto la concessione delle sospensione condizionale e le argomentazioni utilizzate per negare la non menzione. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusaro, Rv. 281787 - 01). D'altra parte, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quello della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01). Alla luce delle superiori indicazioni, è manifestamente infondata la prima censura dal momento che, nel quadro dell'art. 133 cod. pen., la considerazione dei tratti caratterizzanti della condotta rappresenta la razionale base di riferimento della valutazione demandata al giudice di merito.D'altra parte, la prognosi favorevole di mancata reiterazione di condotte illecite non implica affatto e necessariamente un giudizio positivo rispetto agli obiettivi del beneficio della menzione, quante volte, come nella specie, secondo il logico apprezzamento del giudice di merito, gli elementi acquisiti dimostrino che il percorso di emenda non è affatto stato intrapreso. In quest'ottica, non si espone ad alcuna censura il rilievo della sentenza impugnata che ha sottolineato come, nel caso di specie, venisse in rilievo una bancarotta fraudolenta documentale di una certa gravità in concreto, dal momento che il curatore non aveva potuto recuperare documentazione di sorta. In questa prospettiva, si è ritenuto che siffatta condotta fosse sintomatica della determinazione della società di non rendere tracciabili i propri movimenti economico - finanziari, alla luce dell'importo significativo dei debiti maturati. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della