CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 12978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/11/2022 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado, anche sotto il profilo dellle statuizioni civilistiche, con liquidazione delle spese per l'assistenza nella presente fase di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Catania il 02/07/2019, appellata anche dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Muscolino, Pagano e Tizzone, in relazione ai reati di frode informatica ex art 640-ter cod. pen. di cui ai capi 5/a ([OSCURATO:PERSONA], Muscolino, Pagano), 5/b (Pagano), 2/a (Tizzone), riducendo la pena al Bella a seguito dell'assoluzione dal reato sub 7/a e della conferma per il capo 5/a. In sintesi, i giudici di merito hanno riscontrato la tesi accusatoria - seppure con diversa qualificazione giuridica rispetto alla originaria imputazione di riciclaggio - ritenendo gli imputati coinvolti, ognuno con un compito prestabilito, in una complessa tipologia di frode informatica, nota come swap sim, consistita nella sostituzione di sim telefonica, associata al conto corrente della vittima, per accedere ai suoi dati personali e alle credenziali per l'accesso nel sistema dell'home banking, sì da poter effettuare consistenti prelievi di danaro, trasferito poi su carte postepay ed impiegato in operazioni finalizzate a occultarne la provenienza delittuosa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia dei suddetti imputati. 2.1. Nell'interesse del Bella sono articolati tre motivi, con i quali si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: alla consapevolezza della condotta truffaldina nelle operazioni di movimentazione del denaro, a base del reato, originariamente contestato come riciclaggio e diversamente qualificato dal giudice di primo grado; alla mancata riqualificazione della condotta in favoreggiamento reale anziché in concorso nella frode informatica, venendo in rilievo comportamenti successivi alla commissione del reato; al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con i primi tre motivi si eccepisce il travisamento della prova e delle risultanze istruttorie, attestanti l'estraneità dell'imputato alle operazioni di swap sim ossa di sostituzione della scheda sim, intestata alla persona offesa, titolare del corrente bancario presso la [OSCURATO:PERSONA], con altra, al fine di effettuare indebiti prelievi tramite il sistema dell'home banking, previo reset della password ed utilizzo dell'identità digitale della vittima. Si lamenta, quindi, la violazione dell'art. 640-ter cod. pen. per l'insussistenza di un'attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico, in quanto la messa a disposizione di un conto corrente per ricevere somme altrui non poteva considerarsi in sé sufficiente ad integrare il reato; l'illogicità della motivazione circa l'indicazione della condotta di partecipazione alla frode informatica; la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente eccepisce inoltre la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il diniego del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.3. Nell'interesse del Muscolino con un unico motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Nell'interesse del Pagano con due motivi si eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, non venendo in rilievo la consapevolezza in ordine alla provenienza illecita delle somme sul conto intestato; il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità del reato di frode informatica, con l'aggravante dell'indebito utilizzo dell'identità digitale della vittima. 2.5. Nell'interesse del Tizzone con un unico motivo si lamenta il vizio di motivazione con riferimento sia alla conferma della condanna per il reato di cui al capo 2/a sia al trattamento sanzionatorio. 3. Con pec del 24 gennaio 2024 la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha contestato i motivi di ricorso e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi generici e reiterativi, correttamente definiti dalla corte territoriale, e, comunque manifestamente infondati. 2. In particolare, i ricorsi di Muscolino, di Pagano e di Tizzone si caratterizzano per l'acriticità delle censure, non collegate alle argomentazioni dei giudici di merito: una "diversa chiave di lettura di aspetti fondamentali della vicenda" rispetto ad una motivazione ritenuta "frettolosa e stringata" è, infatti, rilievo apodittico che non si confronta con le ragioni della condanna e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato sull'assenza di elementi positivi di valutazione, peraltro non indicati in ricorso per contraddire l'affermazione giudiziale sul punto (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); il richiamo all'art. 48 cod. pen. e alla categoria della motivazione apparente circa la consapevolezza della partecipazione al reato di frode informatica prescinde del tutto dalla ricostruzione della condotta delittuosa effettuata in sentenza, attestante il coinvolgimento nella fase di movimentazione del danaro illecitamente acquisito, tramite bonifici del correo Mancuso, previa appropriazione dell'identità digitale delle vittime, in un'azione sinergica dei responsabili delle truffe (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); i rilievi sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consideravv3 il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui tale decisione può essere legittimamente motivata dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, come il Tizzone, omette qualsiasi allegazione contraria, tale non potendosi ritenere l'impugnazione solo quoad poenam). 3. I tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 5/a, mirano a contestare anch'essi la consapevole partecipazione alla frode informatica, escludendo che il dolo possa estendersi alla provenienza delittuosa del denaro e, quindi, ad una condotta truffaldina a monte, potendo al più riguardare il versamento di somme da soggetti comunque estranei all'azione delittuosa (primo e secondo motivo). Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la decisione di secondo grado, che descrive compiutamente le peculiarità della condotta, collocandola nel contesto di quella altrui; e che, con motivazione immune da censure di legittimità, rileva la "personale volontà lucrativa che si salda con quella degli altri correr, con la precisazione della "assenza di alcuna giustificazione per i passaggi di denaro in relazione ai rapporti commerciali o di qualsiasi altra natura" e del consolidamento degli "effetti patrimoniali della frode originaria", con riferimento, dunque, ad un'azione direttamente esecutiva del meccanismo della frode informatica (pagine da 6 a 8 della sentenza impugnata). Sono stati applicati, quindi, correttamente i principi generali in tema di dolo concorsuale, sottolineandosi come i singoli passaggi della frode (ivi compreso il segmento diretto a consolidare gli effetti della stessa, con "allontanamento, mediante vari passaggi dall'operazione principale" per "rendere più difficile l'individuazione dell'elemento soggettivo"), siano stati il risultato di un preventivo accordo tra tutti i concorrenti nel reato, con la partecipazione del Bella alla fase preparatoria del delitto nonché con il suo contributo determinante per il conseguimento del risultato. Va esclusa, di conseguenza, la configurabilità del delitto ex art. 379 cod. pen. in virtù della clausola di riserva ivi prevista. Il rilievo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo) è del tutto generico, a fronte di una motivazione plausibile, nei termini evidenziati in precedenza a riguardo. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo più articolato, non supera la soglia di ammissibilità, consistendo in una alternativa lettura dei dati istruttori, con rilievi di merito estranei alla verifica di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27:3217). La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d'altro canto, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Ciò premesso, la Corte territoriale riporta puntualmente, così come per il Bella, il contributo concorsuale del ricorrente, rilevante ai fini dell'unico e comune risultato dell'azione fraudolenta (predisposizione degli strumenti necessari alla ricezione delle somme indebitamente prelevate dal conto della vittima e al consolidamento degli effetti della frode, con pieno coinvolgimento "a monte" e "a valle" nella sinergica azione delittuosa - pag. 8 della sentenza), soffermandosi sulle caratteristiche rilevanti del dolo di partecipazione e sulle ragioni dell'esclusione dell'operatività dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (pag. 8 della sentenza di appello da coordinarsi con gli elementi in fatto di cui alle pagine da 4 a 6 della pronuncia di primo grado, incentrate sull'informativa della [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso, sul cui denunciato travisamento non emergono riscontri, attesi i puntuali riferimenti alle frazioni di condotta valorizzate dalla Corte territoriale nella ricostruzione del consapevole apporto concorsuale del ricorrente). Ugualmente generiche e manifestamente infondate, in diritto, sono le deduzioni concernenti l'erroneo riconoscimento della fattispecie aggravata, posto che la concorsuale azione delittuosa è stata eseguita con l'uso indebito dell'identità digitale della vittima, azione posta "a monte" dell'articolata condotta fraudolenta, materialmente eseguita da uno dei correi, il Mancuso, ma condivisa da tutti nella programmazione e proseguita quanto al risultato con la collaborazione tutt'altro che secondaria del Bella. Infine, la mancanza di elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un dato che non è contraddetto dalle emergenze processuali, nell'irrilevanza a tal fine dell'assoluzione per il reato di cui al capo 7/a. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in sondo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]