CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 26106-2020 proposto da:[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 422/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 1108/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostaNumero registro generale 26106/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7717/2026Data pubblicazione 30/03/2026dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps per recupero di somme trattenuteillegittimamente a titolo di sgravi contributivi efiscalizzazione degli oneri sociali. L’avviso si basava suuna pronuncia di questa Corte che aveva accertato ildiritto dell’Inps alla ripetizione di dette somme.La Corte d’appello riteneva che l’eccezione diprescrizione avanzata per la prima volta dalla società insede di opposizione all’avviso di addebito fosseinfondata, poiché la predetta pronuncia di questa Corteaveva affermato il diritto dell’Inps alla ripetizione, sicchésul punto era caduto il giudicato. Inoltre, la Corteterritoriale respingeva il motivo di opposizione avente adoggetto le sanzioni civili, non essendo applicabile ilcomma 10 dell’art.116 l. n.388/00.Avverso la sentenza l’[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tremotivi, illustrati da memoria.L’Inps non ha svolto attività difensiva, essendosi limitatoa conferire procura.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon i primi due motivi, la società deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., 2943e 2945 c.c., nonché dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, peravere la Corte affermato la sussistenza di un giudicatoinvece inesistente, poiché nel giudizio conclusosi con lapronuncia di questa Corte n.8593/15 non era statoaffrontato il tema della prescrizione, la quale eraNumero registro generale 26106/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7717/2026Data pubblicazione 30/03/2026maturata poiché l’Inps, nel giudizio conclusosi con lapredetta pronuncia, non aveva mai proposto domandariconvenzionale di condanna al pagamento delle sommetrattenute per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali,chiedendo per la prima volta la condanna allarestituzione solo con l’avviso di addebito opposto,valevole come primo atto interruttivo della prescrizione.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceillegittimità costituzionale dell’art.116, co.9 l. n.388/00,che prevede interessi moratori in misura superiore aquella dell’art.1284 c.c., in violazione dell’art.3 Cost.I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente datala loro intima connessione, e sono infondati.Risulta dalla pronuncia di questa Corte n.8593/15, sullaquale è caduto il giudicato, l’accertamento dell’obbligodella società di restituire quanto trattenuto a titolo disgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, perlo stesso periodo oggetto della presente controversia,ovvero dal 1982 al 1992. Dunque quel giudizio, ai sensidell’art.2909 c.c., ha avuto ad oggetto lo stesso dirittointercorrente tra le stesse parti, con piena identità dicausa petendi e petitum.È vero che in quel processo non si dibatté il tema dellaprescrizione e che il diritto alla restituzione fu lì affermatoin base al principio di retroattività della riclassificazioneoperata dall’Inps ai fini dell’art.49 l. n.88/89. Ciònonostante, la questione della prescrizione è coperta dalgiudicato in base al principio per cui esso copre il dedottoe il deducibile, ai sensi dell’art.112 c.p.c. Il particolare,l’affermazione del diritto alla ripetizione da partedell’Inps delle somme trattenute copre tutte le eccezioni,Numero registro generale 26106/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7717/2026comprese quella di prescrizione, tese a negare laData pubblicazione 30/03/2026sussistenza del medesimo diritto, che si sarebberopotute avanzare in detto processo e che non lo furono.Rettamente quindi la Corte d’appello ha ritenutoinfondata l’eccezione di prescrizione, la quale era ineffetti preclusa dal giudicato.Il terzo motivo è infondato.Diversamente da quanto afferma il motivo, non v’èdisparità di trattamento tra creditori pubblici – cui siapplicherebbe l’art.116, co.9 l. n.388/00 – e creditoriprivati, cui si applicherebbe il più modesto tassod’interesse della norma generale ex art.1284 c.c. Vero è,infatti, che l’art.1284 c.c. si applica pur quando siacreditore un soggetto pubblico, non facendo l’art.1284c.c. alcuna distinzione tra creditori privati o pubblici. Ladistinzione opera non riguardo al soggetto creditore, maalla natura del credito principale, avendo il legislatore,nell’ambito della sua discrezionalità insindacabile inquesta sede, ritenuto che il credito contributivo, data lasua natura e il particolare rilievo da riconoscervi, debbaprodurre interessi moratori in misura diversa, equiparataalla misura degli interessi sui crediti di natura tributaria.Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese dilite del presente giudizio di cassazione, non avendo l’Inpssvolto attività difensiva.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 26106/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7717/2026Data pubblicazione 30/03/2026versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito