CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10171/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in sostituzione del precedente difensore, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: roberta.deberardis @ pec - avvocatiteramo.it –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 1041/5/15, depositata in data 8ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF1. In data 18 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] notifica di un avvis o di accertamento ai fini IRPEF , n. TA9010202152, relativo all’anno di imposta 2006. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Teramo – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo dellacontribuente ex art. 38 , quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 65.095,70 per l’anno 200 6 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro per € 31.000,00, due compravendite di fabbricati per € 100.000,00 ed € 145.833,00 un mutuo per € 56.900,00 e una compravendita di azioni per € 13.020,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Teramo;si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p.,con sentenza n. 08 / 01 / 20 1 3 , rigettava il ricorso del la contribuente, condannandola alla refusione delle spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo alle eccezioni di parte e proponendo altresì appello incidentale. 5. Con sentenza n. 1041/5/15, depositata in data 08 ottobre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame e condannava la contribuente al pagamento delle spese processuali. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, la contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e, inoltre, ha formulato due motivi di ricorso incidentale condizionato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale , così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR 600/73 primo e terzo comma; Violazione e falsa applicazione degli artt.li 111 e 3 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 56 comma 1 DPR n. 633/72 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare la nullità assoluta, non sanabile, dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto su delega di un funzionario sprovvisto della qualifica di dirigente dell’ufficio anche in relazione alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale , così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del 6 comma dell’art. 38 DPR n. 600/73 nonché degli art.li 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha immotivatamente ritenuto priva di valore probatorio la scrittura privata nonché omesso di esaminare analiticamente la documentazione bancaria, entrambe allegate dalla contribuente, sull’irrilevante presupposto del buon senso e sull’erroneo presupposto del mancato superamento della prova contraria rigidamente considerata. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato , così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’ufficio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’ error in procede ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto assorbita dal merito la questione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado devoluta dall’ufficio con appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, questione relativa al fatto che la contribuente ha proceduto con la consegna brevi manu del ricorso all’ufficio con modalità di senso opposto a quanto prescritto dall’art. 22 del D. Lgs. n. 5 46/1992, e cioè depositandone l’originale nella cancelleria della C.t.p. adita e notificandone solo copia all’ufficio. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato , così rubricato: «Violazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 5 46/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando o l’ error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata , la C.t.r. (qualora ritenesse l’appello incidentale implicitamente rigettato dalla decisione sul merito), non ha riconosciuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per irrituale costituzione in giudizio, inammissibilità coincidente con quella dedotta nel primo motivo di ricorso incidentale condizionato. 3. Preliminarmente, va dato atto che, relativamente al terzo anno di accertamento, ossia il 2008 oggetto di altra causa iscritta al n. RG 10177/2016, è intervenuto decreto di estinzione per definizione agevolata (n. 11502/2023). 4. Il primo motivo di ricorso principale, con cui la contribuente si duole della nullità assoluta dell’impugnato avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario privo di qualifiche dirigenziali, è inammissibile. Invero, la censura solleva una questione nuova non proposta con il ricorsointroduttivo trattandosi di un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio secondo la costante giurisprudenza di questa Corte(cfr., ex multis, Cass. 18/09/2015, n. 18448). 5. Il secondo motivo di ricorso principale, con cui la contribuente si duole dell’accertamento in fatto compiuto dalla C.t.r., segnatamente della parte motiva nella quale si dà atto del mancato soddisfacimento dell’onere della prova da parte della contribuente, èugualmente inammissibile. 5.1. Esso attiene alla valutazione di merito compiuta dal giudice del gravame circa la prova addotta dalla contribuente ai fini della dimostrazione della natura non reddituale delle somme percepite dal padre; si palesa pertanto inammissibile in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già sottoposte ai giudici di merito (la censura si riduce ad una richiesta di «diversa interpretazione, valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità»(Cass. 07/04/2017 , n. 9097 ; Cass.07/12/2017, n. 29404). 6. Il ricorso principale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Dà ciò discende l’assorbimento de l ricorso incidentale condizionato. 7. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello pre