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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18237/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5785-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FRANCO, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

LAURA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1199/7/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 05785 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- RG. 5785/2018 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] s.s.

Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della società semplice [OSCURATO:PERSONA] associati e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'atto di recupero di credito Irpef utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2008, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado.

I contribuenti si costituiscono con controricorso.

Considerato che: l'Avvocatura dello Stato ha comunicato in data 3 dicembre 2019 che la Direzione provinciale di Torino dell'Agenzia delle entrate, con nota 22.11.2019, ha verificato il perfezionamento della definizione agevolata, ex art. 6 dl. 119/2018.

Visto l'art. 6 del D.L. 119/2018 e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate -che ha preso atto dell'avvenuto pagamento e del perfezionamento della definizione agevolata- va conseguentemente dichiarato estinto il processo, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 26 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5785-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FRANCO, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. LAURA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1199/7/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 05785 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- RG. 5785/2018 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] s.s. Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della società semplice [OSCURATO:PERSONA] associati e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'atto di recupero di credito Irpef utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2008, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado. I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che: l'Avvocatura dello Stato ha comunicato in data 3 dicembre 2019 che la Direzione provinciale di Torino dell'Agenzia delle entrate, con nota 22.11.2019, ha verificato il perfezionamento della definizione agevolata, ex art. 6 dl. 119/2018. Visto l'art. 6 del D.L. 119/2018 e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate -che ha preso atto dell'avvenuto pagamento e del perfezionamento della definizione agevolata- va conseguentemente dichiarato estinto il processo, con compensazione delle spese. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Roma, 26 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
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