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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09151/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18026/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CL), via Kennedy n. 57, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesaex lege; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa invirtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IVA 2006.

R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA – sezione staccata di CALTANISSETTA n. 67 / 21 /201 6 , depositata l’11 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la cartella di pagamento n. 29220100099171- 46, notificata il 6 ottobre 2010, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 2.684.555,90, scaturita a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il recupero del credito d’imposta occupazionale exart. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, secondo l’A.F., non era stato indicato nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 559/03/2011 del 17 novembre 2011, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento in questione.

3. Avverso tale sentenza interponeva gravame l’Ufficio, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 67/21/2016, pronunciata il 9 novembre 2015 e depositata in segreteria l’11 gennaio 2016, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso in primo grado proposto dalla società contribuente, e compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Il ricorso della contribuente, come si è detto, è affidato a sei motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la SiculaCiclat soc. coop. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la contribuente che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, in quanto, a seguito della sentenza di primo grado, erano state annullate l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento, e quindi era venuto meno l’oggetto del giudizio, essendo venuto meno anche l’interesse ad agire dell’Ufficio.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per avere l’Agenzia notificato l’appello unicamente nei confronti della contribuente, e non anche nei confronti del concessionario per la riscossione, nei R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui confronti era stata, invece, disposta l’integrazione del contraddittorio.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere l’Agenzia presentato in appello dei nuovi motivi rispettoalle controdeduzioni in primo grado.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il recupero del credito in questione non avrebbe potuto effettuarsi con la procedura prevista dalla norma suddetta –che riguard erebbe soltanto i casi di correzione di errori formali desumibili dalla dichiarazione – ma mediante l’emanazione di apposito atto di recupero motivato.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, per inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’iscrizione a ruolo in questione era da considerare nulla, non risultando sottoscritta dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Il primo è totalmente infondato.

L’annullamento della cartella impugnata, a seguito di provvedimento di sgravio, è stato operato dall’Ufficio per dare R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecuzione alla sentenza della C.T.P. di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.

Tuttavia, tale annullamento non significa certo che l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione avessero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado; negli atti di causa non esiste alcun atto dal quale evincere che l’Agenzia delle entrate volesse prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado (ed anzi, tale circostanza deve ritenersi esclusa proprio a seguito della proposizione dell’appello), nel mentre lo sgravio effettuato appare coerente con il disposto dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non trattandosi, peraltro, di annullamento in autotutela.

Lo sgravio della cartella di pagamento in questione, quindi, non è stato effettuato perché l’Agenzia ha rinunciato al credito, ovvero ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, ma unicamente per ottemperanza ad una disposizione di legge; tale sgravio, quindi, disposto in via provvisoria non produce alcun effetto sull’accertamento del maggior reddito, permane ndo l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate proprio in ordine a tale accertamento, e quindi al pagamento della maggiori imposte richieste.

7.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Correttamente, infatti, la C.T.R. non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancata notificazione del relativo ricorso al concessionario per la riscossione (già parte del giudizio in primo grado), ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio, in ossequio a quanto disposto da questa R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in casi analoghi, secondo cui, nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale –il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l’in tegrazione del contraddittorio (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25719; Cass. 15 giugno 2010, n. 14423).

7.3. Il terzo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., invero, deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata, per non avere, la C.T.R., rilevato l’inammissibilità di motivi nuovi in appello.

Orbene, nelprocesso tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto dall’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (in tal senso, Cass. 10 maggio 2019, n. 12467).

Nelcaso di specie, tuttavia, la ricorrente non chiarisce e non esplicita, nel corpo del motivo, in che cosa la giustificazione della pretesa tributaria avanzata dall’A.F. sarebbe diversa da R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quella di cui all’atto impositivo, e quali sarebbero le argomentazioni diverse svolte con l’atto di appello, rispetto alla giustificazione del recupero a tassazione del credito d’imposta in questione.

Né tale eventuale novità può farsi valere, con riferimento alle controdeduzioni svolte in primo grado dall’Agenzia, trattandosi, per l’appunto, di mere difese relative ai motivi di ricorso svolti in primo grado dalla contribuente, delle quali l’atto di appello appare un logico svolgimento ed ampliamento.

7.4. Il quarto motivo è infondato.

Ed invero, c ostituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui,in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 - bis del d.P.R. n. 633/1972 non essendo necessario un previo avviso direcupero ( Cass. 10 dicembre 2021, n. 39331; Cass. 5 novembre 2020, n. 24747; Cass. 16 novembre 2018, n. 29582; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4360).

In particolare, sullo specifico tema del disconoscimento delcredito di imposta, si è affermato che è legittimo tale disconoscimento operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bisdel D.p.r. n. 600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi(Cass.n. 29582/2018).

Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio delrecupero di crediti di imposta , non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame.

Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione della cartella di cui l più volte citato art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, si è limitata a disconoscere ilcredito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunché nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicché la non spettanza delcredito di imposta e mergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omessa indicazione.

7.5. Anche il quinto motivo è infondato.

La contribuente aveva – in sede di r icorso introduttivo di primo grado – eccepito la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, nonché per violazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la relata di notificazione era completamente in bianco, e priva di sottoscrizione dell’organo notificatore.

Tale questione non era stata esaminata dalla C.T.P., che aveva accolto il ricorso nel merito, mentre la C.T.R. ha rigettato l’eccezione di nullità in questione, in base al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.

Orbene, deve rilevarsi che, proponendo tempestivo ricorso, il contribuente ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza R.G.

N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della pretesa tributaria e del contenuto della cartella di pagamento, ragion per cui correttamente la C.T.R. ha ritenuto infondata tale eccezione.

7.6. Infine, il sesto motivo è inammissibile.

Ed invero, in nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata viene esaminata la questione della sottoscrizione del ruolo dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.

Trattasi, quindi, di questione che non può trovare ingrasso in sede di legittimità, tanto più che non viene indicato né trascritto alcun documento da cui potrebbe evincersi l’asserito difetto di sottoscrizione (difetto di autosufficienza).

8. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, sedovuto , previsto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 ciascuno , oltre spese prenotate a debito per Agenzia delle entrate ed oltre 15% per spese generali, CA.P. ed IVA per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18026/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CL), via Kennedy n. 57, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesaex lege; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa invirtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IVA 2006. R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA – sezione staccata di CALTANISSETTA n. 67 / 21 /201 6 , depositata l’11 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la cartella di pagamento n. 29220100099171- 46, notificata il 6 ottobre 2010, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 2.684.555,90, scaturita a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il recupero del credito d’imposta occupazionale exart. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, secondo l’A.F., non era stato indicato nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 559/03/2011 del 17 novembre 2011, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento in questione. 3. Avverso tale sentenza interponeva gravame l’Ufficio, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 67/21/2016, pronunciata il 9 novembre 2015 e depositata in segreteria l’11 gennaio 2016, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso in primo grado proposto dalla società contribuente, e compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Il ricorso della contribuente, come si è detto, è affidato a sei motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la SiculaCiclat soc. coop. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la contribuente che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, in quanto, a seguito della sentenza di primo grado, erano state annullate l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento, e quindi era venuto meno l’oggetto del giudizio, essendo venuto meno anche l’interesse ad agire dell’Ufficio. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per avere l’Agenzia notificato l’appello unicamente nei confronti della contribuente, e non anche nei confronti del concessionario per la riscossione, nei R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui confronti era stata, invece, disposta l’integrazione del contraddittorio. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere l’Agenzia presentato in appello dei nuovi motivi rispettoalle controdeduzioni in primo grado. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il recupero del credito in questione non avrebbe potuto effettuarsi con la procedura prevista dalla norma suddetta –che riguard erebbe soltanto i casi di correzione di errori formali desumibili dalla dichiarazione – ma mediante l’emanazione di apposito atto di recupero motivato. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, per inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’iscrizione a ruolo in questione era da considerare nulla, non risultando sottoscritta dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo è totalmente infondato. L’annullamento della cartella impugnata, a seguito di provvedimento di sgravio, è stato operato dall’Ufficio per dare R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecuzione alla sentenza della C.T.P. di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Tuttavia, tale annullamento non significa certo che l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione avessero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado; negli atti di causa non esiste alcun atto dal quale evincere che l’Agenzia delle entrate volesse prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado (ed anzi, tale circostanza deve ritenersi esclusa proprio a seguito della proposizione dell’appello), nel mentre lo sgravio effettuato appare coerente con il disposto dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non trattandosi, peraltro, di annullamento in autotutela. Lo sgravio della cartella di pagamento in questione, quindi, non è stato effettuato perché l’Agenzia ha rinunciato al credito, ovvero ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, ma unicamente per ottemperanza ad una disposizione di legge; tale sgravio, quindi, disposto in via provvisoria non produce alcun effetto sull’accertamento del maggior reddito, permane ndo l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate proprio in ordine a tale accertamento, e quindi al pagamento della maggiori imposte richieste. 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Correttamente, infatti, la C.T.R. non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancata notificazione del relativo ricorso al concessionario per la riscossione (già parte del giudizio in primo grado), ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio, in ossequio a quanto disposto da questa R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in casi analoghi, secondo cui, nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale –il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l’in tegrazione del contraddittorio (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25719; Cass. 15 giugno 2010, n. 14423). 7.3. Il terzo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., invero, deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata, per non avere, la C.T.R., rilevato l’inammissibilità di motivi nuovi in appello. Orbene, nelprocesso tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto dall’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (in tal senso, Cass. 10 maggio 2019, n. 12467). Nelcaso di specie, tuttavia, la ricorrente non chiarisce e non esplicita, nel corpo del motivo, in che cosa la giustificazione della pretesa tributaria avanzata dall’A.F. sarebbe diversa da R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quella di cui all’atto impositivo, e quali sarebbero le argomentazioni diverse svolte con l’atto di appello, rispetto alla giustificazione del recupero a tassazione del credito d’imposta in questione. Né tale eventuale novità può farsi valere, con riferimento alle controdeduzioni svolte in primo grado dall’Agenzia, trattandosi, per l’appunto, di mere difese relative ai motivi di ricorso svolti in primo grado dalla contribuente, delle quali l’atto di appello appare un logico svolgimento ed ampliamento. 7.4. Il quarto motivo è infondato. Ed invero, c ostituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui,in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 - bis del d.P.R. n. 633/1972 non essendo necessario un previo avviso direcupero ( Cass. 10 dicembre 2021, n. 39331; Cass. 5 novembre 2020, n. 24747; Cass. 16 novembre 2018, n. 29582; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4360). In particolare, sullo specifico tema del disconoscimento delcredito di imposta, si è affermato che è legittimo tale disconoscimento operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bisdel D.p.r. n. 600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi(Cass.n. 29582/2018). Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio delrecupero di crediti di imposta , non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame. Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione della cartella di cui l più volte citato art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, si è limitata a disconoscere ilcredito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunché nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicché la non spettanza delcredito di imposta e mergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omessa indicazione. 7.5. Anche il quinto motivo è infondato. La contribuente aveva – in sede di r icorso introduttivo di primo grado – eccepito la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, nonché per violazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la relata di notificazione era completamente in bianco, e priva di sottoscrizione dell’organo notificatore. Tale questione non era stata esaminata dalla C.T.P., che aveva accolto il ricorso nel merito, mentre la C.T.R. ha rigettato l’eccezione di nullità in questione, in base al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto. Orbene, deve rilevarsi che, proponendo tempestivo ricorso, il contribuente ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza R.G. N.18026/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della pretesa tributaria e del contenuto della cartella di pagamento, ragion per cui correttamente la C.T.R. ha ritenuto infondata tale eccezione. 7.6. Infine, il sesto motivo è inammissibile. Ed invero, in nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata viene esaminata la questione della sottoscrizione del ruolo dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Trattasi, quindi, di questione che non può trovare ingrasso in sede di legittimità, tanto più che non viene indicato né trascritto alcun documento da cui potrebbe evincersi l’asserito difetto di sottoscrizione (difetto di autosufficienza). 8. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, sedovuto , previsto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 ciascuno , oltre spese prenotate a debito per Agenzia delle entrate ed oltre 15% per spese generali, CA.P. ed IVA per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pag
Sentenza Cassazione n. 09151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris