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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05923/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4951 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4951del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S01 H501C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S11 A638N) -ricorrente- nei confronti di D'AGOSTINO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49H50 L103A) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D21 F257B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- man. 6174 /20 20 , pubblicata in data 4 dicembre 20 20 (e che si dichiara notificata in data 8 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA]Agostino precetto di pagamento dell’importo di € 18.697,85, sulla base di titoli cambiari.L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto dell’intimante di Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 procedere ad esecuzione forzata, sull’assunto della avvenuta prescrizione delle relative azioni cambiarie.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha di- chiarato l’estinzione per prescrizione dei crediti di cui al pre- cetto opposto.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato «la nullità del precetto notificato in data 19.7.16 per insussistenza del diritto in capo a An- dreuccioli Fulvio di procedere ad esecuzione nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dell’azione car- tolare e di regresso fondate sulle cambiali allegate al detto at- to di precetto nonché per insussistenza dei presupposti per l’azione causale (oppure insussistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA])».

Ricorre l’Andreuccioli, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso la D’Agostino.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo.

Il ricorrente ha prodottouna copia cartacea della sentenza che gli è stata notificata , a mezzo P.E.C., dal difensore dell’opponente, in data 8 dicembre 2020 , con attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto.

Tale copia cartacea di quello che risulta indicat o dal difensore della parte notificante come “duplicato informatico” della sen- tenza estratto dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, al- cuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazionee nessun numero identificativo.

Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimen- to, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa ste ssa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nati- vo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il prov- vedimento diviene ostensibile agli interessati»(Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891del 09/10/2018, Rv. 650663 – 01; Sez. 1, Ordinanzan. 21192 del 23/07/2021, non massimata ).

Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presen- te nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento me- desimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 29803del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente so- vrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico ri- guardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 14875del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce al- Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 tresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – intro- dotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimentidel Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce « al difensore il potere di certificazio- ne pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, an- che per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»).

In altri termini, da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esisten- za solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quan- do le vengonoattribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione.

D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cas- sazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori ( anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato og- getto della statuizione di ultima istanza.

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibi- le produrrein giudizio copi e o duplicati del provvediment o im- pugnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente atte- stando la conformità del relativo contenuto all’originale conte- nuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 trattarsi di copie o duplicatirecant i l’attestazione di Cancelle- ria della pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema.

In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di Cassazio- ne verificare se e quando il provvedimento impugnato sia ef- fettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potreb- be ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impu- gnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regola- re pubblicazione.

La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde,di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ri- tenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa no- vità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso ; Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4951 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4951del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S01 H501C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S11 A638N) -ricorrente- nei confronti di D'AGOSTINO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49H50 L103A) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D21 F257B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- man. 6174 /20 20 , pubblicata in data 4 dicembre 20 20 (e che si dichiara notificata in data 8 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA]Agostino precetto di pagamento dell’importo di € 18.697,85, sulla base di titoli cambiari.L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto dell’intimante di Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 procedere ad esecuzione forzata, sull’assunto della avvenuta prescrizione delle relative azioni cambiarie. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha di- chiarato l’estinzione per prescrizione dei crediti di cui al pre- cetto opposto. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato «la nullità del precetto notificato in data 19.7.16 per insussistenza del diritto in capo a An- dreuccioli Fulvio di procedere ad esecuzione nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dell’azione car- tolare e di regresso fondate sulle cambiali allegate al detto at- to di precetto nonché per insussistenza dei presupposti per l’azione causale (oppure insussistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA])». Ricorre l’Andreuccioli, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso la D’Agostino. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorrente ha prodottouna copia cartacea della sentenza che gli è stata notificata , a mezzo P.E.C., dal difensore dell’opponente, in data 8 dicembre 2020 , con attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto. Tale copia cartacea di quello che risulta indicat o dal difensore della parte notificante come “duplicato informatico” della sen- tenza estratto dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, al- cuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazionee nessun numero identificativo. Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimen- to, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa ste ssa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nati- vo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il prov- vedimento diviene ostensibile agli interessati»(Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891del 09/10/2018, Rv. 650663 – 01; Sez. 1, Ordinanzan. 21192 del 23/07/2021, non massimata ). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presen- te nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento me- desimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 29803del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente so- vrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico ri- guardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 14875del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce al- Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 tresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – intro- dotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimentidel Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce « al difensore il potere di certificazio- ne pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, an- che per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»). In altri termini, da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esisten- za solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quan- do le vengonoattribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cas- sazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori ( anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato og- getto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibi- le produrrein giudizio copi e o duplicati del provvediment o im- pugnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente atte- stando la conformità del relativo contenuto all’originale conte- nuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 trattarsi di copie o duplicatirecant i l’attestazione di Cancelle- ria della pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di Cassazio- ne verificare se e quando il provvedimento impugnato sia ef- fettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potreb- be ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impu- gnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regola- re pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde,di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ri- tenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa no- vità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso ; Ric. n. 4951/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il r
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