CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29456-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricrrente - avverso la sentenza n. 1515/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 maggio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha condannato l’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di € 5.501,63, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ammesso allo stato passivo del suo fallimento anche per tale credito) a titolo di ultime tre mensilità ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto la spettanza della tutela del Fondo di Garanzia richiesta dal lavoratore, che aveva continuato a lavorare anche dopo la dichiarazione di fallimento della società datrice (l’8 novembre 2011 in esito alla presentazione di un primo ricorso l’8 settembre 2011), fino al 31 dicembre 2011, data di cessazione dell’esercizio provvisorio autorizzato: per l’inclusione delle mensilità richieste (luglio e agosto 2011 e ratei di tredicesima mensilità) nei dodici mesi decorrenti dalla presentazione del primo ricorso l’8 settembre 2011, a norma dell’art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992, pure applicabile, in via alternativa alla lett. c), ai dipendenti che continuino a lavorare anche dopo l’apertura della procedura concorsuale; 3. con atto notificato il 13 novembre 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, lett. a) e c) d.lgs. 80/1992, per avere la Corte territoriale accertato il diritto del lavoratore, dipendente dalla società datrice dichiarata fallita ed ammesso allo stato passivo della procedura, alla percezione dal Fondo di Garanzia gestito dall’Inps le mensilità di luglio e agosto 2011 con relativi ratei di tredicesima mensilità, non rientranti nell’ultimo trimestre rilevante: in quanto esso decorrente dal 31 dicembre 2011, data di cessazione dell’esercizio provvisorio autorizzato coincidente con l’effettiva interruzione dell’attività prestata dal lavoratore (poi licenziato a fine anno 2014, al termine del periodo di cassa integrazione a zero ore) anche dopo la dichiarazione di fallimento, sull’erroneo presupposto dell’applicabilità, pure nel caso di specie dell’art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992, in via alternativa alla lett. c), invece applicabile in via esclusiva (unico motivo); 2. esso è manifestamente fondato; 3.in via di premessa, giova ribadire come la decorrenza dei dodici mesi precedenti “la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, primo comma”, debba essere intesa, nell’interpretazione dell’art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992 della Corte di Giustizia UE (sentenza 10 luglio 1997, in causa C –373/95) condivisa da quella di legittimità, non già come quella di apertura della procedura concorsuale, bensì di proposizione della domanda volta ad essa: in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore; fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. 1° febbraio 2005, n. 1885; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n. 16249; Cass.26 novembre 2021, n. 36942); 3.1. inoltre, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione (Cass. 1° settembre 2005, n. 17600; Cass. 30 aprile 2010, n. 10531; Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in particolare in motivazione subp.to 15: tutte in specifico riferimento alla cd. “neutralizzazione” dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto” dei periodi non lavorati, come quelli in CIGS a zero ore, in quanto non comportanti la maturazione di diritti salariali, rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali invece vi sia stato diritto alla retribuzione, non pagata, purché rientranti nei dodici mesi dalla data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro); 4. questa Corte ha già ritenuto la decorrenza a ritroso del periodo di dodici mesi, distinguendola a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): sicché, per coloro che l’abbiano cessata primadi detta apertura, il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale, allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (lettera a); per i lavoratori che abbiano invececontinuato a lavorare anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene, a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (lettera c). 4.1. questa interpretazione è stata tratta dal chiaro tenore letterale della norma, rispondente alla logica per la quale la copertura previdenziale apprestata dal Fondo resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa: in tal senso dovendosi escludere la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt. 3 e 38 Cost. Ed essa è pure coerente con il dettato dell’art. 3 della Direttiva 20 ottobre 1980, n. 80/987/CEE, come sostituito dall'art. 1 della Direttiva 2002/74/CE, successivamente abrogato dall'art. 16 della Direttiva 2008/94/CE, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, che prevede all'ultimo comma che “I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri” (Cass.4 ottobre 2019, n. 24889, in motivazione sub p.ti da 6 a 10, che pure valorizza la data di cessazione del rapporto di lavoro, richiamando il testo originario dell'art. 3 della Direttiva, nella previsione di un secondo comma, secondo cui la data prima della quale si dovevano collocare i diritti non pagati avrebbe potuto essere “a scelta degli Stati membri: o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro; o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro; o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro”; Cass. 22 dicembre 2021, n. 41248, in motivazione subp.to 18; Cass. 29 luglio 2020, n. 6249, in motivazione subp.to 15);5. nel caso di specie, la decorrenza dalla data rilevante, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. c) d.lgs. 80/1992, per essere il rapporto di lavoro proseguito dopo l’apertura di fallimento per l’esercizio provvisorio autorizzato, si colloca al momento della sua cessazione (il 31 dicembre 2011) –essendo stato poi il lavoratore licenziato a fine anno 2014 dopo unperiodo di cassa integrazione dal 1° gennaio 2012 a zero ore (così al secondo capoverso, quarto e settimo periodo di pg. 6 del ricorso), come detto, periodo di “neutralizzazione” in quanto non comportante la maturazione di diritti salariali – sicché, i m esi non pagati oggetto di richiesta dal lavoratore (luglio e agosto 2011 e relativi ratei di tredicesima mensilità) non costituiscono l’ultimo trimestre anteriore (ancorché nei dodici precedenti); 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta la domanda del lavoratore e, in ragione della natura controversa della vicenda e del suo esito alterno nei gradi di giudizio di merito, ne compensa interamente tra le parti le spese, così come quelle del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore