CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25060/2022 R.G. proposto da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38([OSCURATO:PERSONA] e Associati-[OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] professionale - Architetti e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il lorostudio in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – avversola sentenza non definitiva d ella Corte di Appello di Brescia n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019 e la sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n. 324/2022 , pubblicata in data 11 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona dei titolari, Arch. [OSCURATO:PERSONA] e Arch. [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio hanno proposto ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2022, alle ore 10,48, alle intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019, per la quale aveva fatto riserva di impugnazione, e della sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022; nella stessa data, ma alcune ore dopo (18,30), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato a mezzo p.e.c. allo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all’Arch. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ricorso per la cassazione della predetta sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia n. 324/2022 pubblicata in data 11 marzo2022; la [OSCURATO:SOCIETA] ha però pro vv eduto per prima, in data 27 ottobre 2022, al deposito (telematico) in cassazione del proprio ricorso, che è statoiscritto al n. R.G. 24911/2022; il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha invece depositato, telematicamente, i l proprio ricorso in data 28 ottobre 2022, alle ore 16,07, ed esso, accettato dalla cancelleria il 31 ottobre 2022, alle ore 11,44, è stato inserito all’interno del medesimo fascicolo telematico (n. 24911/2022)già creato a seguito del deposito del ricorso della controparte; ildeposito del medesimo ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente duplicato alle ore 16,35 dello stesso 28 ottobre 2022, ma tale secondo deposito, benché relativo allo stesso identico documento, accettato dalla Cancelleria in data 10 novembre 2022, ha dato luogo ad una nuova iscrizione ed alla formazione di un distinto fascicolo (il presente, n. 25060/2022 R.G.); la [OSCURATO:SOCIETA] . ha depositato nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.) controricorso per resistere al ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti; per la trattazione di entrambi i procedimenti è stata fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; come appresso sarà detto sono pervenute rinunce ai ricorsi e dichiarazioni di accettazione; la Soc. [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione dei medesim i provvediment i , vanno riuniti per essere trattati unitariamente; la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di distinti ricorsi, essendo,come detto, quello che ha dato vita alla seconda iscrizione, il medesimo ricorso già depositato nel primo procedimento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], versandosi dunque in ipotesi di mera duplice iscrizione a ruolo dello stesso atto; P.Q.M. dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 24911/2022R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio