Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:540
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
2 dicembre 2008
Causa T‑471/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Agenzia europea per la ricostruzione (AER)
«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Risoluzione di contratto – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Principio di buona amministrazione»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione dell’AER 26 febbraio 2004 recante risoluzione del contratto di
assunzione del ricorrente.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia europea per la ricostruzione (AER) sopporteranno ciascuno
le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.
Massime
1.
Funzionari – Agenti temporanei – Regimi distinti – Risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo
– Obbligo di motivazione – Insussistenza
[Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11 e 47, sub ii, lett. a)]
2.
Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione
3.
Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo – Proposta di trasferimento
in un altro paese – Diniego
1.
La risoluzione unilaterale del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo, espressamente prevista all’art. 47,
sub ii, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti, rientra in un ampio potere discrezionale dell’autorità competente
ed è riconosciuta dall’agente, al momento stesso della sua assunzione. Essa trova la sua giustificazione nel contratto d’impiego
e non occorre, pertanto, che sia motivata. L’agente temporaneo, la cui assunzione si basa su un contratto che può essere risolto
unilateralmente e senza motivo, nel rispetto del diritto applicabile, si distingue essenzialmente, sotto tale profilo, dal
funzionario. Egli non beneficia della stabilità di impiego garantita a quest’ultimo, dato che le sue funzioni sono, per definizione,
destinate ad essere svolte solo per un periodo limitato. La situazione di un agente temporaneo si distingue pertanto da quella
di un funzionario statutario, escludendo quindi l’applicazione per analogia dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, relativo
all’obbligo di motivazione delle decisioni che arrecano pregiudizio, come previsto in termini generali dall’art. 11 del detto
Regime.
(v. punti 35 e 36)
Riferimento: Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento (Racc. pag. 1729, punti 39 e 40); Corte 19 giugno 1992,
causa C‑18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I‑3997, punto 39); Tribunale 28 gennaio 1992, causa T‑45/90, Speybrouck/Parlamento
(Racc. pag. II‑33, punto 93); Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑51/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑341,
punto 27); Tribunale 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 43), e Tribunale
6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑129 e II‑A‑2‑609, punto 72)
2.
La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa che si riferisce all’uso dei propri poteri da parte di un’autorità
amministrativa per uno scopo diverso da quello in vista del quale essi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da
sviamento di potere solo quando, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, essa appaia adottata per conseguire
fini diversi da quelli addotti a giustificazione. Al riguardo, non basta far valere taluni fatti a sostegno delle proprie
asserzioni, ma occorre inoltre fornire indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la loro
veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza, in mancanza dei quali non può essere rimessa in discussione l’esattezza
materiale delle affermazioni dell’istituzione interessata.
(v. punti 49 e 50)
Riferimento: Tribunale 5 luglio 2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); Tribunale
19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 69), e Tribunale 13 dicembre 2005,
cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 179 e 180)
3.
In applicazione del principio di buona amministrazione, allorché statuisce in merito alla situazione di un agente, l’amministrazione
ha l’obbligo di prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e, nel farlo, deve
tener conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello dell’agente interessato. L’amministrazione, che ha
proposto ad un agente temporaneo di trasferirlo in un altro paese anziché risolvere il suo contratto, tiene conto, risolvendo
il contratto dell’agente che ha rifiutato tale trasferimento, non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del
detto agente.
(v. punti 56-58)
Riferimento: Tribunale 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 42); Tribunale della
funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 150)