CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 10572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2797/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 5585/2016 depositata il 14/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con provvedimento di diniego in data 25 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale delle entrate di Avellino rigettava parzialmente l'istanza di rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovuto il rimborso di ritenute operate, ma non versate dal sostituto d'imposta. La contribuente impugnava il diniego avanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino chiedendone l'annullamento. In particolare, la ricorrente richiamava la disposizione dell'art. 22 del Tuir, che prevede il diritto per il soggetto passivo d'imposta di scomputare dall'imposta dovuta le ritenute alla fonte a titolo di imposta operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione fiscale, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente, e sosteneva che al soggetto sostituito debba essere riconosciuto il diritto di recuperare le ritenute d'acconto subite dal sostituto, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia effettuato il versamento del tributo, comunque trattenuto al momento del pagamento del compenso. Riteneva in particolare la contribuente che dovesse considerarsi irrilevante, ai fini dello scomputo, l'effettuazione del successivo versamento da parte del sostituto d'imposta. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, osservando che dalla documentazione in atto risultava pacifico che la ricorrente avesse percepito l'importo delle fatture al netto delle ritenute che il sostituto aveva trattenuto al momento del pagamento, ma che non aveva mai versato all'erario, e ritenendo che il versamento delle ritenute effettuate non dovesse considerarsi condizione necessaria per lo scomputo delle stesse. 2. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva l'appello dell'Ufficio. 3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 35 del DPR n. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 22 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 64 DPR 600/73 – violazione dell’art. 53 cost.”, erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 360 n. 4, ma in ragione della chiara e definibile doglianza mossa dalla ricorrente agevolmente riconducibile al vizio di cui al n. 3 della citata norma, si lamenta l’erronea applicazione delle responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 in tema di ritenuta di acconto al caso di specie, in cui il sostituto ha omesso di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute. Afferma la ricorrente che il sostituito non è tenuto in solido, atteso che la responsabilità solidale è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. 2. Il motivo è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha per̀ operato le ritenute d'acconto, il sostituito non ̀ tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. ̀ espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (Cass. Sez. U., Sez. U, 12 aprile 2019, n. 10378). Il medesimo principio non può che valere anche ai fini del diritto previsto dall'art. 22 d.p.r. n. 917 cit. che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo, da non ritenersi condizionato all’effettivo versamento delle ritenute. In tal senso si richiama il risalente e non contrastato orientamento di questa Corte che, traendo spunto dalla considerazione che il termine per l’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, decorre dall'effettuazione della ritenuta e non dal suo versamento, evento estraneo alla sfera di conoscenza del sostituito, afferma che questi, qualora chieda il rimborso dell’imposta che assume indebita, riscossa in tutto o in parte alla fonte, debba fornire la prova di avere subito tale ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l’imposta sia stata effettivamente incassata dall’erario (Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606; Cass. 10 gennaio 2006, n. 239; di recente, v. anche Cass. Sez. V, 28 aprile 2022, n. 13234, in motiv.). 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso dellacontribuente. Si compensano le spese dei gradi dimerito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 1.050,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipa