Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20616/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza nell’interesse di XXXXXXXXXX di revoca dell’ordine dicarcerazione emesso dal pubblico ministero il 13 novembre 2025 in riferimento alla pena dianni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 667,00 di multa, irrogata per i delittidi furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.Dato atto che il 28 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano avevadichiarato inammissibile l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, per omessa allegazione della certificazione sulla tossicodipendenza, ilgiudice dell’esecuzione ha rilevato che l’instante era stato condotto in carcere dalla libertà inesecuzione di condanna per un reato ostativo alla sospensione di cui all’art. 656, comma 5,cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolandotre motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 94 T.U.stup., essendo l’affidamento in prova in casi particolari applicabile in deroga al regime deireati ostativi.2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia controllatola legalità dell’ordine di carcerazione, verificando la concedibilità della misura alternativa, afronte di istanza tempestiva e documentata dell’interessato, rivolta all’accesso al beneficio.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per erroneorichiamo alla declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza, intervenuta permotivi meramente formali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Infondato è il primo motivo di censura.La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cuiconfronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediatoingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenereuna misura alternativa alla detenzione (così Corte cost. n. 90 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» dellasospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative,sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accessoalle predette misure (Corte cost. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira arisparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misuraspecificamente congegnata per favorirne la risocializzazione.

In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuodi maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere delpubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettereall’interessato la presentazione della relativa istanza senza soffrire, nelle more delladecisione, la privazione della libertà personale.Resta nondimeno possibile che peculiari situazioni suggeriscano al legislatore diimporre un periodo di carcerazione in attesa che l’organo competente decida sull’istanza diaffidamento in prova, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice determinatireati, secondo la ratio cui si ispira l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che includeil furto in abitazione tra i delitti per i quali non può essere disposta la sospensione dell’ordinedi esecuzione.In tale evenienza, in ossequio alla previsione normativa, la giurisprudenza costanteafferma che «la sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen.non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell’alcooldipendente istanteper l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo allasospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza,l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero» (Sez.1, n. 47084 del 17/07/2018, Buscarini, Rv. 274329 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n.25130 del 17/06/2010, Santilli, Rv. 247731 – 01; Sez. 1, n. 42562 del 06/11/2008, DeGiovanni, Rv. 241719 – 01; Sez. 1, n. 24581 del 12/05/2006, Pranno, Rv. 234687 - 01).Nel caso in esame, a prescindere dall’esito sfavorevole del procedimento disorveglianza, risulta dal provvedimento impugnato che il condannato è stato raggiunto,mentre era in stato di libertà, dall’ordine di esecuzione emesso per i delitti di furto inabitazione e resistenza a pubblico ufficiale, il primo dei quali ostativo alla sospensione.Correttamente, pertanto, il Tribunale di Milano ha rigettato l’incidente di esecuzione,non ricorrendo le condizioni per disporre la sospensione invocata.

3. Gli altri due motivi di ricorso sono aspecifici, non attingendo la ragione giustificativadella decisione.La dedotta proposizione di istanza, tempestiva e documentata, di affidamento in provaai sensi dell’art. 94 T.U. stup. non ostava, per le argomentazioni esposte, all’operatività deldivieto di sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a),cod. proc. pen.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza nell’interesse di XXXXXXXXXX di revoca dell’ordine dicarcerazione emesso dal pubblico ministero il 13 novembre 2025 in riferimento alla pena dianni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 667,00 di multa, irrogata per i delittidi furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.Dato atto che il 28 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano avevadichiarato inammissibile l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, per omessa allegazione della certificazione sulla tossicodipendenza, ilgiudice dell’esecuzione ha rilevato che l’instante era stato condotto in carcere dalla libertà inesecuzione di condanna per un reato ostativo alla sospensione di cui all’art. 656, comma 5,cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolandotre motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 94 T.U.stup., essendo l’affidamento in prova in casi particolari applicabile in deroga al regime deireati ostativi.2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia controllatola legalità dell’ordine di carcerazione, verificando la concedibilità della misura alternativa, afronte di istanza tempestiva e documentata dell’interessato, rivolta all’accesso al beneficio.2.3. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per erroneorichiamo alla declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza, intervenuta permotivi meramente formali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondato è il primo motivo di censura.La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cuiconfronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediatoingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenereuna misura alternativa alla detenzione (così Corte cost. n. 90 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» dellasospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative,sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accessoalle predette misure (Corte cost. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira arisparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misuraspecificamente congegnata per favorirne la risocializzazione. In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuodi maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere delpubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettereall’interessato la presentazione della relativa istanza senza soffrire, nelle more delladecisione, la privazione della libertà personale.Resta nondimeno possibile che peculiari situazioni suggeriscano al legislatore diimporre un periodo di carcerazione in attesa che l’organo competente decida sull’istanza diaffidamento in prova, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice determinatireati, secondo la ratio cui si ispira l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che includeil furto in abitazione tra i delitti per i quali non può essere disposta la sospensione dell’ordinedi esecuzione.In tale evenienza, in ossequio alla previsione normativa, la giurisprudenza costanteafferma che «la sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen.non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell’alcooldipendente istanteper l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo allasospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza,l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero» (Sez.1, n. 47084 del 17/07/2018, Buscarini, Rv. 274329 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n.25130 del 17/06/2010, Santilli, Rv. 247731 – 01; Sez. 1, n. 42562 del 06/11/2008, DeGiovanni, Rv. 241719 – 01; Sez. 1, n. 24581 del 12/05/2006, Pranno, Rv. 234687 - 01).Nel caso in esame, a prescindere dall’esito sfavorevole del procedimento disorveglianza, risulta dal provvedimento impugnato che il condannato è stato raggiunto,mentre era in stato di libertà, dall’ordine di esecuzione emesso per i delitti di furto inabitazione e resistenza a pubblico ufficiale, il primo dei quali ostativo alla sospensione.Correttamente, pertanto, il Tribunale di Milano ha rigettato l’incidente di esecuzione,non ricorrendo le condizioni per disporre la sospensione invocata. 3. Gli altri due motivi di ricorso sono aspecifici, non attingendo la ragione giustificativadella decisione.La dedotta proposizione di istanza, tempestiva e documentata, di affidamento in provaai sensi dell’art. 94 T.U. stup. non ostava, per le argomentazioni esposte, all’operatività deldivieto di sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a),cod. proc. pen.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris