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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26659/2022

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e censura la motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., sono inammissibili in quanto fondati sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado; e ciò, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carioto, Rv. 260608); rilevato, invero, che la Corte territoriale, facendo preciso riferimento al contenuto della testimonianza resa dalla Funzionaria di cancelleria in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di holilano, ha dato conto sia della corrispondenza della copia dell'istanza ex art. 31 d.lgsi. n. 286/1998 depositata dalla ricorrente con firma autenticata, sia dell'assenza di qualsivoglia abilitazione ai fini del patrocinio dinanzi al Tribunale per i Minorenni che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] tenta di confutare attraverso prospettazioni meramente ipotetiche; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.Mti\NCELUE E ESPERTO Paola rrnanti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e censura la motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., sono inammissibili in quanto fondati sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado; e ciò, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carioto, Rv. 260608); rilevato, invero, che la Corte territoriale, facendo preciso riferimento al contenuto della testimonianza resa dalla Funzionaria di cancelleria in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di holilano, ha dato conto sia della corrispondenza della copia dell'istanza ex art. 31 d.lgsi. n. 286/1998 depositata dalla ricorrente con firma autenticata, sia dell'assenza di qualsivoglia abilitazione ai fini del patrocinio dinanzi al Tribunale per i Minorenni che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] tenta di confutare attraverso prospettazioni meramente ipotetiche; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mti\NCELUE E ESPERTO Paola rrnanti
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