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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18610/2026

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otino;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Accapezzato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 160/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di LatinaPatrizia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata “ai danni e allarestituzione della caparra confirmatoria di euro 7.500”, versata inoccasione della formalizzazione della proposta di acquisto di una villa.L’attore ha dedotto che la sua proposta di acquisto, formulata il 2 marzo2011, era stata accettata dalla convenuta con messaggio di postaelettronica del 3 marzo 2011, ma la convenuta, invitata a stipulare ilcontratto preliminare il 31 marzo 2011, non si era presentata davanti alnotaio.

La convenuta, costituendosi, ha contestato di avere ricevutoalcuna proposta il 2 marzo, avendo invece ricevuto una proposta il 12marzo, proposta che si era riservata di accettare e che non avevaaccettato; la convenuta ha inoltre negato di avere ricevuto o incassatoalcuna somma in contanti o assegno a titolo di acconto o caparraconfirmatoria.Con la sentenza n. 247/2018 il Tribunale di Latina ha rigettato le domandedell’attore, ritenendo, in base ai documenti prodotti e al comportamentodelle parti, che non vi fosse la prova che la proposta d’acquisto datata 2marzo 2011 prodotta dall’attore fosse stata portata a conoscenza dellaconvenuta e che mancasse la prova del pagamento della somma di euro7.500 alla convenuta.2.

La sentenza è stata impugnata da Lorusso che ha chiesto, in riformadella sentenza impugnata, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] “al risarcimento deidanni e alla restituzione della caparra confirmatoria di euro 7.500”.

Con lasentenza n. 160/2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso è articolato in tre motivi.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/20261) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1326, 1335, 1328, 2697c.c., 215 e 212 c.p.c., violazione del principio della domanda, violazionedel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”: la Corted’appello sbaglia laddove afferma che controparte ha “esplicitamentecontestato” di avere ricevuto la proposta del 2 marzo 2011, essendo statalei a produrre tale proposta, proposta che aveva già le caratteristiche di unpreliminare di preliminare; i giudici di merito non hanno poi consideratoche la convenuta non ha mai disconosciuto la mail del 2 marzo 2011, lasua esistenza e il suo contenuto, la ricezione da parte sua e dell’agenziaimmobiliare; con la mail del 3 marzo 2011 la controparte ha “attestato ecertificato” di avere ricevuto la proposta; la Corte d’appello ignora lapresunzione di conoscibilità di cui all’art. 1335 c.c., non considerando checontroparte non ha provato di essere stata nell’impossibilità di conoscerel’atto e non ha provato di avere revocato l’accettazione; trova applicazionel’art. 215 c.p.c., secondo cui se la parte non disconosce il documento, ildocumento si ha per riconosciuto; l’assegno è stato versato a titolo dicaparra confirmatoria e solo in relazione al preliminare è configurabile unaclausola di caparra confirmatoria; è sufficiente che sia il nuncius acomunicare al proponente di essere in possesso della accettazione scrittadel destinatario della proposta perché il contratto possa considerarsiconcluso, in linea con quanto prevedono i principi UNIDROIT e il canone dibuona fede contrattuale; infine è controparte che non ha provato chel’assegno non le era stato consegnato.2) Il secondo motivo lamenta “violazione degli artt. 1362, 1351, 2932 e1173 c.c.”: ha sbagliato la Corte d’appello a non valutare se il contratto inesame aveva già le caratteristiche di un contratto preliminare completo,così omettendo di considerare la possibile invalidità del secondo accordo,se meramente riproduttivo del primo; in tal modo non ha considerato ilprincipio di diritto per cui, in presenza di contrattazione preliminare chesia eventualmente scandita in due fasi, con la previsione di stipula di unNumero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026contratto preliminare successivo alla conclusione di un primo accordo, ilgiudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordocostituisca già esso stesso contratto preliminare valido, ovvero sia anchesoltanto suscettibile di conseguire effetti obbligatori.3) Il terzo motivo contesta alla Corte d’appello di avere omesso di delibarela domanda attrice di restituzione della caparra, non avendoillegittimamente ammesso i mezzi istruttori.2.

I motivi non possono essere accolti.2.1.

I punti controversi della causa sono due: il ricevimento da parte diGiordano della proposta d’acquisto datata 2 marzo 2011 e la suaaccettazione da parte della medesima; il ricevimento, sempre da parte diGiordano, della somma di euro 7.500, somma della quale il ricorrentechiede la restituzione.In relazione al primo punto la Corte d’appello ha affermato che Giordanoha contestato di avere ricevuto la proposta del 2 marzo 2011 e,comunque, la medesima non ha trasmesso al mediatore immobiliarealcuna accettazione; non può infatti, secondo il giudice di merito,riconoscersi valore di accettazione al messaggio scritto da [OSCURATO:PERSONA] almediatore, sia sulla base del tenore letterale del documento sia delcomportamento delle parti.

In relazione al secondo punto la Corted’appello ha affermato che “il rilascio nelle mani dell’agente della Romaniimmobiliare dell’assegno bancario non trasferibile privo di data di euro7.500 intestato a [OSCURATO:PERSONA]” non ne prova la ricezione e tantomeno l’incasso da parte di quest’ultima, trattandosi di un mero depositocauzionale trattenuto dal mediatore, comune nella prassi, che questi eratenuto a restituire dopo la caducazione della proposta del 12 marzo 2011.2.2.

Con il primo motivo il ricorrente anzitutto sostiene, in relazioneall’affermazione della Corte d’appello per la quale [OSCURATO:PERSONA] avevaesplicitamente contestato di avere ricevuto la proposta, che è stataproprio [OSCURATO:PERSONA] a produrla, così dimostrando che le era pervenuta,Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026essendosi poi limitata a dedurre che la proposta mancava di elementiessenziali.

La questione del ricevimento o meno da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellaproposta non è dirimente, avendo il giudice di merito comunque esclusoche [OSCURATO:PERSONA] tale proposta abbia accettato.

A tale conclusione il giudice dimerito è pervenuto interpretando la mail di [OSCURATO:PERSONA] al mediatoreimmobiliare, attraverso l’interpretazione letterale del testo del messaggioe considerando il comportamento delle parti, interpretazione rispetto allaquale il ricorrente si limita a dire che “è evidente che la proposta cui alludeil messaggio è proprio quella datata 2 marzo 2011”.

Nel motivo ilricorrente fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 215 c.p.c., per ilquale se la parte non disconosce il documento o non dichiara di nonconoscerlo il documento si ha per riconosciuto.

Nel caso in esame nonentra in gioco la disposizione richiamata in quanto non si tratta didisconoscere o meno i documenti, non quello del 2 marzo che a quantorisulta era documento del ricorrente e non di [OSCURATO:PERSONA] e neppure quellodel 3 marzo 2011 che è pacifico essere stato scritto da [OSCURATO:PERSONA], ma –come si è detto – è documento al quale il giudice di merito ha negato ilvalore di accettazione della proposta del 2 marzo 2011.

Infine, ladomanda di restituzione della somma di euro 7.500 è stata proposta dalricorrente, così che – ha correttamente sottolineato la Corte d’appello – alui spettava l’onere di provare la consegna del relativo assegno e la suariscossione da parte di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

La questione posta dal secondo motivo, ossia la mancata valutazioneda parte del giudice di merito se il contratto concluso a seguito dellaproposta del 2 marzo 2011 e dell’accettazione del 3 marzo 2011 avesse lecaratteristiche di un contratto preliminare completo è questionemeramente teorica e quindi inammissibile, dato che la Corte d’appello –come si è appena visto – ha escluso che vi sia stata accettazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] della proposta del 2 marzo 2011.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/20262.4.

Quanto alla somma di euro 7.500 della quale il ricorrente ha chiestola restituzione e in relazione alla quale il giudice di merito ha escluso chesia stato provato l’incasso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene nel terzomotivo che il giudice di merito avrebbe omesso di delibare sulla domanda,ritenendo che la prova che doveva assolvere controparte fosse una “provadiabolica”.

La Corte d’appello si sarebbe, secondo il ricorrente,contraddetta, prima sostenendo l’irrilevanza delle circostanze su cui eranostate articolate le prove testimoniali e poi ritenendo necessaria una provadocumentale che era stata già fornita dal ricorrente.

Risulterebbe infattiper tabulas che il ricorrente aveva versato all’agenzia, a titolo di cauzionee caparra confirmatoria, euro 7.500 tramite assegno bancario.Il ricorrente non si confronta con gli argomenti della Corte d’appello.

LaCorte d’appello, dopo avere precisato che il rilascio nelle mani dell’agentedella [OSCURATO:PERSONA] dell’assegno bancario non trasferibile intestato aGiordano e attestato con ricevuta dell’agente va considerato merodeposito cauzionale trattenuto dal mediatore che questi era tenuto arestituire dopo la caducazione della proposta del 12 marzo 2011, hasottolineato come il Tribunale avesse correttamente affermato che l’oneredella prova della consegna dell’assegno alla venditrice spettava alricorrente e che la mera esibizione di fotocopia dell’assegno e di unafotocopia a firma della [OSCURATO:PERSONA] non ne provava la ricezione ea fortiori l’incasso.

Quanto alle prove testimoniali, il giudice d’appello hasottolineato come mancasse una capitolazione istruttoria sulla ricezionedell’assegno.

Il ricorrente, d’altro canto, fa sì riferimento alla mancataammissione di mezzi istruttori, che avrebbe espressamente chiesto chefossero ammessi anche nel giudizio d’appello, ma nel motivo tali mezziistruttori non specifica e neppure non trascrive o anche solo indica qualifossero i capitoli di prova.3.

Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivoconsiderando indeterminabile il valore della causa, avendo il disputatumad oggetto la richiesta del ricorrente di condanna della controparteGiordano “ai danni e alla restituzione della caparra confirmatoria di euro7.500” (v. il ricorso alle pagg. 2 e 3).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otino;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Accapezzato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 160/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di LatinaPatrizia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata “ai danni e allarestituzione della caparra confirmatoria di euro 7.500”, versata inoccasione della formalizzazione della proposta di acquisto di una villa.L’attore ha dedotto che la sua proposta di acquisto, formulata il 2 marzo2011, era stata accettata dalla convenuta con messaggio di postaelettronica del 3 marzo 2011, ma la convenuta, invitata a stipulare ilcontratto preliminare il 31 marzo 2011, non si era presentata davanti alnotaio. La convenuta, costituendosi, ha contestato di avere ricevutoalcuna proposta il 2 marzo, avendo invece ricevuto una proposta il 12marzo, proposta che si era riservata di accettare e che non avevaaccettato; la convenuta ha inoltre negato di avere ricevuto o incassatoalcuna somma in contanti o assegno a titolo di acconto o caparraconfirmatoria.Con la sentenza n. 247/2018 il Tribunale di Latina ha rigettato le domandedell’attore, ritenendo, in base ai documenti prodotti e al comportamentodelle parti, che non vi fosse la prova che la proposta d’acquisto datata 2marzo 2011 prodotta dall’attore fosse stata portata a conoscenza dellaconvenuta e che mancasse la prova del pagamento della somma di euro7.500 alla convenuta.2. La sentenza è stata impugnata da Lorusso che ha chiesto, in riformadella sentenza impugnata, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] “al risarcimento deidanni e alla restituzione della caparra confirmatoria di euro 7.500”. Con lasentenza n. 160/2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in tre motivi.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/20261) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1326, 1335, 1328, 2697c.c., 215 e 212 c.p.c., violazione del principio della domanda, violazionedel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”: la Corted’appello sbaglia laddove afferma che controparte ha “esplicitamentecontestato” di avere ricevuto la proposta del 2 marzo 2011, essendo statalei a produrre tale proposta, proposta che aveva già le caratteristiche di unpreliminare di preliminare; i giudici di merito non hanno poi consideratoche la convenuta non ha mai disconosciuto la mail del 2 marzo 2011, lasua esistenza e il suo contenuto, la ricezione da parte sua e dell’agenziaimmobiliare; con la mail del 3 marzo 2011 la controparte ha “attestato ecertificato” di avere ricevuto la proposta; la Corte d’appello ignora lapresunzione di conoscibilità di cui all’art. 1335 c.c., non considerando checontroparte non ha provato di essere stata nell’impossibilità di conoscerel’atto e non ha provato di avere revocato l’accettazione; trova applicazionel’art. 215 c.p.c., secondo cui se la parte non disconosce il documento, ildocumento si ha per riconosciuto; l’assegno è stato versato a titolo dicaparra confirmatoria e solo in relazione al preliminare è configurabile unaclausola di caparra confirmatoria; è sufficiente che sia il nuncius acomunicare al proponente di essere in possesso della accettazione scrittadel destinatario della proposta perché il contratto possa considerarsiconcluso, in linea con quanto prevedono i principi UNIDROIT e il canone dibuona fede contrattuale; infine è controparte che non ha provato chel’assegno non le era stato consegnato.2) Il secondo motivo lamenta “violazione degli artt. 1362, 1351, 2932 e1173 c.c.”: ha sbagliato la Corte d’appello a non valutare se il contratto inesame aveva già le caratteristiche di un contratto preliminare completo,così omettendo di considerare la possibile invalidità del secondo accordo,se meramente riproduttivo del primo; in tal modo non ha considerato ilprincipio di diritto per cui, in presenza di contrattazione preliminare chesia eventualmente scandita in due fasi, con la previsione di stipula di unNumero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026contratto preliminare successivo alla conclusione di un primo accordo, ilgiudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordocostituisca già esso stesso contratto preliminare valido, ovvero sia anchesoltanto suscettibile di conseguire effetti obbligatori.3) Il terzo motivo contesta alla Corte d’appello di avere omesso di delibarela domanda attrice di restituzione della caparra, non avendoillegittimamente ammesso i mezzi istruttori.2. I motivi non possono essere accolti.2.1. I punti controversi della causa sono due: il ricevimento da parte diGiordano della proposta d’acquisto datata 2 marzo 2011 e la suaaccettazione da parte della medesima; il ricevimento, sempre da parte diGiordano, della somma di euro 7.500, somma della quale il ricorrentechiede la restituzione.In relazione al primo punto la Corte d’appello ha affermato che Giordanoha contestato di avere ricevuto la proposta del 2 marzo 2011 e,comunque, la medesima non ha trasmesso al mediatore immobiliarealcuna accettazione; non può infatti, secondo il giudice di merito,riconoscersi valore di accettazione al messaggio scritto da [OSCURATO:PERSONA] almediatore, sia sulla base del tenore letterale del documento sia delcomportamento delle parti. In relazione al secondo punto la Corted’appello ha affermato che “il rilascio nelle mani dell’agente della Romaniimmobiliare dell’assegno bancario non trasferibile privo di data di euro7.500 intestato a [OSCURATO:PERSONA]” non ne prova la ricezione e tantomeno l’incasso da parte di quest’ultima, trattandosi di un mero depositocauzionale trattenuto dal mediatore, comune nella prassi, che questi eratenuto a restituire dopo la caducazione della proposta del 12 marzo 2011.2.2. Con il primo motivo il ricorrente anzitutto sostiene, in relazioneall’affermazione della Corte d’appello per la quale [OSCURATO:PERSONA] avevaesplicitamente contestato di avere ricevuto la proposta, che è stataproprio [OSCURATO:PERSONA] a produrla, così dimostrando che le era pervenuta,Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026essendosi poi limitata a dedurre che la proposta mancava di elementiessenziali. La questione del ricevimento o meno da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellaproposta non è dirimente, avendo il giudice di merito comunque esclusoche [OSCURATO:PERSONA] tale proposta abbia accettato. A tale conclusione il giudice dimerito è pervenuto interpretando la mail di [OSCURATO:PERSONA] al mediatoreimmobiliare, attraverso l’interpretazione letterale del testo del messaggioe considerando il comportamento delle parti, interpretazione rispetto allaquale il ricorrente si limita a dire che “è evidente che la proposta cui alludeil messaggio è proprio quella datata 2 marzo 2011”. Nel motivo ilricorrente fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 215 c.p.c., per ilquale se la parte non disconosce il documento o non dichiara di nonconoscerlo il documento si ha per riconosciuto. Nel caso in esame nonentra in gioco la disposizione richiamata in quanto non si tratta didisconoscere o meno i documenti, non quello del 2 marzo che a quantorisulta era documento del ricorrente e non di [OSCURATO:PERSONA] e neppure quellodel 3 marzo 2011 che è pacifico essere stato scritto da [OSCURATO:PERSONA], ma –come si è detto – è documento al quale il giudice di merito ha negato ilvalore di accettazione della proposta del 2 marzo 2011. Infine, ladomanda di restituzione della somma di euro 7.500 è stata proposta dalricorrente, così che – ha correttamente sottolineato la Corte d’appello – alui spettava l’onere di provare la consegna del relativo assegno e la suariscossione da parte di [OSCURATO:PERSONA].2.3. La questione posta dal secondo motivo, ossia la mancata valutazioneda parte del giudice di merito se il contratto concluso a seguito dellaproposta del 2 marzo 2011 e dell’accettazione del 3 marzo 2011 avesse lecaratteristiche di un contratto preliminare completo è questionemeramente teorica e quindi inammissibile, dato che la Corte d’appello –come si è appena visto – ha escluso che vi sia stata accettazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] della proposta del 2 marzo 2011.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/20262.4. Quanto alla somma di euro 7.500 della quale il ricorrente ha chiestola restituzione e in relazione alla quale il giudice di merito ha escluso chesia stato provato l’incasso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene nel terzomotivo che il giudice di merito avrebbe omesso di delibare sulla domanda,ritenendo che la prova che doveva assolvere controparte fosse una “provadiabolica”. La Corte d’appello si sarebbe, secondo il ricorrente,contraddetta, prima sostenendo l’irrilevanza delle circostanze su cui eranostate articolate le prove testimoniali e poi ritenendo necessaria una provadocumentale che era stata già fornita dal ricorrente. Risulterebbe infattiper tabulas che il ricorrente aveva versato all’agenzia, a titolo di cauzionee caparra confirmatoria, euro 7.500 tramite assegno bancario.Il ricorrente non si confronta con gli argomenti della Corte d’appello. LaCorte d’appello, dopo avere precisato che il rilascio nelle mani dell’agentedella [OSCURATO:PERSONA] dell’assegno bancario non trasferibile intestato aGiordano e attestato con ricevuta dell’agente va considerato merodeposito cauzionale trattenuto dal mediatore che questi era tenuto arestituire dopo la caducazione della proposta del 12 marzo 2011, hasottolineato come il Tribunale avesse correttamente affermato che l’oneredella prova della consegna dell’assegno alla venditrice spettava alricorrente e che la mera esibizione di fotocopia dell’assegno e di unafotocopia a firma della [OSCURATO:PERSONA] non ne provava la ricezione ea fortiori l’incasso. Quanto alle prove testimoniali, il giudice d’appello hasottolineato come mancasse una capitolazione istruttoria sulla ricezionedell’assegno. Il ricorrente, d’altro canto, fa sì riferimento alla mancataammissione di mezzi istruttori, che avrebbe espressamente chiesto chefossero ammessi anche nel giudizio d’appello, ma nel motivo tali mezziistruttori non specifica e neppure non trascrive o anche solo indica qualifossero i capitoli di prova.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 4832/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 18610/2026Data pubblicazione 08/06/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivoconsiderando indeterminabile il valore della causa, avendo il disputatumad oggetto la richiesta del ricorrente di condanna della controparteGiordano “ai danni e alla restituzione della caparra confirmatoria di euro7.500” (v. il ricorso alle pagg. 2 e 3).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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