CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BARI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto d'interesse in questa sede, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento del ne bis in idem ex art. 669 cod. proc. pen. tra il reato ex art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, commesso il 15/9/2007 a Noicattaro, giudicato con sentenza del 19/9/2007 del Tribunale di Bari - sez. dist. di Rutigliano, ed i reati ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 DPR n. 309 del 1990, rispettivamente giudicati con sentenze della Corte di appello di Bari del 23/9/2019 e del 28/6/2016. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il presupposto della medesi- mezza del fatto non ricorre quando il fatto è soltanto parzialmente identico, dovendo invece riguardare un fatto identico per coincidenza fra tutte le componenti: nel caso di specie si tratta di episodi circoscritti nel tempo, giudicati con distinte sentenze di condanna, che si inseriscono come segmenti di un più ampio quadro di condotte nell'associazione finalizzata al tr.affico illecito di sostanze stupefacenti. Tra detti reati è stata comunque riconosciuta la continuazione, invocata in subordine nell'istanza esecutiva, con rideterminazione complessiva della pena in anni 7, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. 2.1. Censura il ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia escluso l'identità del fatto giudicato con la sentenza del 28/6/2016, riguardante l'attività di spaccio commessa a Bari e comuni limitrofi di Noicattaro e Bitonto dal 2007 al 2009, e di quello giudicato con sentenza del 19/9/2007 del Tribunale di Bari - sez. dist. di Rutigliano, episodio ex art. 73, comma 5, cit. DPR, che si collocava nel medesimo arco temporale e spaziale considerato nella prima sentenza, nella quale si era peraltro riconosciuto il vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. Pertanto, si sarebbe dovuta riconoscere l'operatività del principio del ne bis in idem e la conseguente revoca della sentenza n. 143/2007. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico per non avere specificato i termini della pretesa identità del fatto, né allegato le sentenze dalle quali dovrebbe desumersi la ritenuta sovrapponibilità del fatto in esse contestato ed accertato, così difettando il ricorso di autosufficienza.1.1. In termini generali, si rammenta che ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». Va sul punto richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799: "Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona". Tale criterio deve essere integrato alla luce della giurisprudenza europea e dei principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, sicché è stato specificato che "In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico." (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774). 1.2. Tale verifica, nei termini indicati dall'esegesi di legittimità che si è sintetizzata, è stata compiutamente espletata dal giudice dell'esecuzione, che ha escluso l'identità tra le vicende di spaccio considerate nelle sentenza indicate ed ha invece tra di esse ravvisato il vincolo della continuazione, a riprova che non si tratta di un identico fatto - reato, bensì di distinte condotte diversificate nel tempo e nello spazio, seppure sorrette da una originaria e contestuale deliberazione criminosa. 2. Il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle- spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 3 dicembre