CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 31350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28692/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.61 , Scala D, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 166 /202 0 del TRIBUNALE di ANCONA , depositata il 29 gennaio 2020; A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Giudice di pace di Fabriano, la Regione Marche , domandandone la condanna al risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura a seguito della inevitabile collisione,avvenuta in [OSCURATO:PERSONA], lungo il Viale XIII Luglio, con un animale selvatico (capriolo), il quale, dopo avere invaso all’improvviso la sede stradale, si era posto imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’assenza di colpa per essere accaduto il fatto su strada comunale. [OSCURATO:PERSONA] di pace adìtoaccolse la domanda e condannò la Regione Marche a pagare a [OSCURATO:PERSONA], a titolo risarcitorio, la somma di Euro 2.056,00,sulla base delle seguenti considerazioni: - la legittimazione passiva spettava alla Regione, essendo essa subentrata alla Provincia nella qualità di ente gestore della fauna selvatica (legge statale n. 56 del 2014 –c.d. legge [OSCURATO:PERSONA]; legge regionale n. 13 del 2015); - la Regione era responsabile ai sensi dell’art. 2043 c od. civ., atteso che il dannoera stato causato dalla condotta omissiva colposa dell’ente, il quale non aveva adottato nessuna idonea misura per impedire l’attraversamento stradale ad opera di animali selvatici o per prevenirne o attenuarne gli effetti dannosi. 2. La decisione del Giudice di pace di Fabriano f u appellata dalla Regione Marche, che, oltre a ribadire, in rito, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestò, nel merito, l’accertamento della colpaoperato dal giudice di primo grado, sostenendo che non spettava ad esso ente porre barriere o segnaletiche su una strada di proprietà del Comune, trattandosi di competenze attribuite dalla legge all’ente proprietario della strada. Dunque, doveva escludersi, per mancanza della colpa, la sussistenza di tutti gli elementi A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costitutivi dell’illecito aquiliano ex art.2043 cod. civ., e quindi della sua responsabilità. Con sentenza 29 gennaio 2020, n. 166,il Tribunale di Ancona, pur ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva della Regione, ha nondimeno accolto, nel merito, l’appello da essa proposto e ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha così deciso,sulla base dei seguenti rilievi: -alla fattispecie doveva applicarsi la norma generale dell’art.2043 cod. civ., poichéil danno cagionato ai veicoli d alla fauna selvatica non era risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052cod. civ. , norma inapplicabile alla fattispecie«in ragione della natura stessa degli animali selvatici»; -era pertanto necessario, ai fini del giudizio di responsabilità, l’accertamento di un comportamento colposo ascrivibile all’ente; - questo comportamento colposo non poteva individuarsi nell’omessa predisposizione di segnaletica, barriere o altre misure rientranti nell’arredo stradale,giacché tale competenza non era ricompresa tra quelle attribuite alla Regione, rientrando nel novero diquelle attribuite all’ente proprietario o gestore della strada (art. 14 cod. strada), nella fattispecie il Comune; - la danneggiata aveva quindi assolto bensì l’onere di provare gli altri elementi costitutivi dell’illecito ascritto all’ente danneggiante ex art. 2043 cod. civ.(in particolare, il nesso causale e il danno), ma non ne aveva dimostrato la colpa; -ai fini della prova del contegno colposo dell’ente, l’attrice-appellata avrebbe dovuto piuttosto evidenziare criticità nell ’esercizio dell e competenze ad esso legislativamente attribuite, relative alla programmazione, pianificazione e gestione territorialedella fauna selvatica; - in difetto di tale dimostrazione, in accoglimento del motivo di appello relativo all’assenza di colpa, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Avverso la sentenza del Tribunale dorico, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico, articolato motivo. R isponde con controricorso la Regione Marche. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Sia ricorrente che controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso si articola in due doglianze in quanto la ricorrente, per un verso, lamenta la violazione dell’art. 2052 cod. civ.e, per l’altro, censura il giudizio del Tribunale circa l’assenza di colpa della Regione, ai sensi dell’art.2043 cod. civ.. Con la prima doglianza, osserva che il danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, per giurisprudenza progressivamente consolidatasi, deve ricondursi alla previsione speciale di cui all’art. 2052 cod. civ.e non a quella generale dell’art. 2043 cod. civ.; ed evidenzia che non è dubbio che il capriolo rientri in tale categoria. Con la seconda doglianza, osserva che uno dei Carabinieri intervenuti sul posto nell’immediatezza del sinistro, escusso come testimone,aveva riferito che il luogo dell’incidente, probabilmente per la vicina presenza di un fiume, era stato interessato da numerosi scontri di veicoli con animali selvatici; e da ciò inferisce che vi sarebbero stati spazi anche per una condanna ex art.2043 cod. civ.,stante il colposo contegno omissivo della Regione dinanzi a tale situazione. 2. Alla prima doglianza la Regione controricorrente replica invocando la formazione del giudicato interno sulla qualificazionedella domanda. Deduce che il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità ex art.2043 cod. civ.e che, mentre tale accertamento era stato censurato (in pejus) dalla Regione con l’appello principale, invece non era stato censurato (in melius) A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall’attrice, con eventuale appello incidentale; pertanto, su di esso, nei limiti non incisi dal gravame principale della Regione e dalla riforma operata a seguito del suo accoglimento, si sarebbe formato il giudicato interno. L’ente inoltre ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai danni da fauna selvatica, invocando, da un lato, l’ordinanza n.4 del 2001 della Corte costituzionale (che ha ritenuto conforme a Costituzione l’interpretazione della norma diretta a circoscriverne l’applicabilità ai danni provocati dagli animali domestici) ed osservando, dall’altro, che la norma stessa presupporrebbe la sussistenza di un poteresul singolo animale non configurabile con riguardo alle politiche gestionali della fauna selvatica. Alla seconda doglianza l’ente oppone il ribadito rilievo della sua assenza di colpa. Infine, la Regione Marche, avvertendo di voler riproporre in questa sede di legittimità i motivi di gravame restati assorbiti nella sentenza di appello , eccepisce: la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio vantato dalla ricorrente; la nullità dellasentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la propria carenza di legittimazione passiva; deduce, ancora, la violazione, da parte del primo giudice degli artt.2697 e 115 cod. proc. civ. (per erronea interpretazione delle risultanze processualiin punto di liquidazione del danno), nonché dell’art.1227 cod. civ., per erronea valutazionedel concorso del fatto colposo del danneggiato. 3. Vanno an zitutto dichiarate manifestamente inammissibili le eccezioni e deduzioni formulate dalla Regione per riproporre in sede di legittimità le censure alla sentenza di primo grado asseritamente restate assorbite nella decisione resa dal giudice di appello. Infatti, in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa questioni preliminari o pregiudiziali, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Corte le medesime question i , di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarle con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (Cass. 11/11/2021, n. 33109; Cass.14/04/2015, n. 7523). 4.Ciò posto, il ricorso va accolto , previo rigetto dell’eccezione di giudicato sollevata dalla Regione, in quanto è fondata la prima doglianza in cui l’unico motivo si articola, con assorbimento dell’altra. 4.1. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente controricorrente (pp.8-9del controricorso), la presunzione di responsabilità di cui all’art.2052 cod. civ. trova effettivamenteapplicazione nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dallafauna selvatica. In tal senso si è infatti pronunciata questa Corte in numerose decisioni ( ex multis, Cass. 20/04/2020 , n. 7969 ; Cass. 29/04/2020 , n. 8384 ; Cass.29/04/2020, n. 8385; Cass. 23/05/2020, n. 16550 ; Cass. 22/06/2020 , n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 0 2/10/2020 , n. 20997; Cass.09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), con argomenti – cui può qui rinviarsi ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.– i qualiresistono alle obiezioni sollevate dalla Regione Marche nel controricorso e nella memoria. 4.1.a.Al riguardo, in particolare , non viene in rilievo l’ invocata ordinanza n. 4 del 2001 della Corte costituzionale, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2052 cod. civ., sollevata sul presupposto che, secondo l’interpretazione in allora prevalente, la norma fosse applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica. Tale pronuncia esclu se , in riferimento all’art.3 C ost., l’i ncostituzionalità dell’interpretazione restrittiva dell’art.2052 cod. civ., diretta a circoscriverne A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’operatività a talune fattispecie , escludendone altre, ma non preclu se la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta a d espanderne l’ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario,prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento. 4.1.b. So t to altro aspetto , non sembra condivisibile , al fine di escludere l’applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità , l’affermazione secondo cuiallo Stato – e non alle Regioni – spetterebbero i poteri sugli animali selvatici, posto che, al contrario, proprio la leggestatale attribuisce alle Regioni a statutoordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992). 4.1.c. Ancora , il rilievo secondo cui le Regioni non avrebbero potere sul singolo animale selvatico, oltre che essere inesatto( alla luce delle competenze relative all’allocazione e al controllo della fauna , attribuite all’ente regionale ) , nonsembra comunque pertinente ai fini dell’applicazione , o meno , dell’art.2052 cod. civ., in quanto tale disposizionesubordina la speciale responsabilità da essa contemplata alla proprietàdell’animale, non al potere o al controllo su di esso. 4.1.d. Infine, l’ esigenza di accedere ad una interpretazione estensiva dell’art.2052 cod. civ. trova conferma, nell’attuale contesto socio-economico, nellanotoria situazione di incontrollata proliferazione della fauna selvatica , nella sua continua interferenzacon lacircolazione strada le e nel conseguente costante pericolo da essa provocato all’incolumità ed alla vita stessa delle persone; al riguardo,le rilevazioni statistiche pongono in evidenza come ne gli ultimi anni sia vertiginosamenteaumentato il numero di sinistri provocati da animali selvatici, sicché la previsione di pr esupposti più rigorosi di responsabilità per i danni derivati da tali sinistri corrisponde alle accresciute istanze di tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita e alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.2. Tanto premesso, tornando all’eccezione di giudicato interno sollevata dalla Regione sulla «natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’invocata responsabilità», va rilevato che, in linea di principio, questa Corte ha in diverse occasioni riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e non impugnata in appello dalla parte interessata, è suscettibile di passare in giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di invocare una diversa qualificazione in sededi legittimità. 4.2.a. Ciò è accaduto , ad es., nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia qualificato la responsabilità del convenuto come contrattuale (Cass.12/05/2023, n. 13037; Cass. 18/07/2008, n. 19938) o abbia qualificato un’opposizione esecutiva come “opposizione agli atti esecutivi” ( Cass.12/10/2022, n. 29763) o, ancora, abbia qualificato un’obbligazione come “obbligazione di valuta”(Cass. 30/09/2005, n. 19212)e tali statuizioni non siano statecensurate in appello. 4.2.b. La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni; essa, infatti, trova dei limiti e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a ) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda «non ha condizionato l’impostazione e la definizione dell'indagine di merito»(Cass., Sez. Un., 09/06/2021,n. 16084, § 46 dei “Motivi della decisione”; Cass. 17/4/2019, n. 10745; Cass. 01/06/2018,n. 14077); b ) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato difese di merito incompatibili con essa (Cass., Sez. Un., 09/06/2021, n. 16084, cit., in motivazione; Cass. 04/02/2021, n. 2612; Cass. 12/04/2018, n. 9048); c ) la qualificazione giuridica di un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 21/02/2017, n. 4455; Cass. 08/05/2023, n. 12159, con riferimento proprio ad una fattispecie identica a quella oggetto dell’attuale esame). A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.2.c.Ipotesi diversa dalla qualificazione giuridica in senso proprio è quella in cui si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie. In questa ipotesi, il concetto stesso di giudicato non può trovare applicazione poiché, in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice– anche in sede di legittimità – « valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione»della norma applicabile (ex multis, Cass. 05/03/2019, n. 6341). In applicazione di questo principio, non solo si è affermato, ad es., che, proposta impugnazione sulla questione della sospensione della prescrizione, la Corte di cassazione possa rilevare d’ufficio la norma applicabile all’individuazione del dies a quo( Cass. 03/10/2022 , n. 28565; per una diversa fattispecie, ma in senso analogo, Cass. 18/02/2021, n. 4272); ma si è anche piùvolte ritenutoche possa prospettarsi per la prima volta in appello o, persino,in Cassazione la questione della norma disciplinante un determinato fatto illecito (Cass. 08/05/2015, n. 9294; Cass. 06/07/1973 , n. 1920; Cass. 09/05/1964 , n. 1103 ; Cass.18/07/2011,n. 15724; Cass. 05/09/2005, n. 17764 , con riferimento al danno da cose in custodia). 4.2.d. Nel caso di specie , nessun “giudicato interno” può ritenersi formato sulla “qualificazione giuridica” della domanda, in quanto ricorre proprio l’ipotesi appena sopra illustrata, nella quale, fermi i fatti dedotti ed accertati, il giudice è chiamato ad individuarela norma applicabile alla fattispecie. In primo luogo, infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall’attricedebba decidersi applicando l’art. 2043 cod. civ. o l’art. 2052 cod. civ. costituisce, non già una questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito), bensì una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in baseal principio iura novit curia. In secondo luogo, l’individuazione della disciplina applicabile ( ius ) non comporta una immutazione della fattispecie ( factum ), la quale rimane A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cristallizzata in quella originariamente dedotta (danno cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel pa trimonio indisponibile dello Stato) ; pertanto , se, da un lato, nella scelta della regola applicabile, il giudice non pone in essere una qualificazione della domanda, ma esercitail proprio potere di rendere alla fattispecie la sua disciplina , dall’a l tro lato, nell’eserciziodi questo potere, anche se svolto su sollecitazione della parte (che invoca l’applicazione di una disciplina più favorevole), il giudice non trova limite nel giudicato eventualmente formatosi sulla fattispecie poiché l’applicazione della regola speciale di cui all’art.2052 cod.civ., in luogo di quella generale di cui all’art.2043 cod. civ., non implica, nel caso concreto, una immutazione degli elementi di fatto costitutivi della fattispeciemedesima, come dedotti ed accertati,ma soltanto un diverso giudizio sul riparto dell’onere della provae, quindi, la correzione di un error in procedendo, come tale immune alla formazionedel giudicato sostanziale. In terzo luogo, se dall’angolo visuale del potere del giudice di individuazione della normaapplicabile alla fattispecie , si passa a quello della parte che sollecita l’esercizio di tale potere in funzione dell’applicazione di una disciplina più favorevole, si ha che, nella vicenda in esame, l’attrice, nell’invocare l’applicazione di un criterio speciale di imputazione della responsabilità (oggettiva o aggravata che sia) in luogo di quello generale, si è limitata a formulare un’istanza alternativa rispetto a lla domanda originaria, senza modificare i fatti posti a suo fondamento. Non sussisteva, pertanto, alcuna preclusione al riguardo, in quanto questa Corte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n.12310), prendendo posizione su i concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata”,non solo ha statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardila medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o, comunque, sia con questa coll egata o connessa, quanto meno per alternatività (p.22 della motivazione); ma , prima ancora , ha osservato, in termini più A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. generali, che non si pone mai una questione di novitàdella domanda dinanzi ad una «mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, per la quale neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e controtermini»(p.21 della motivazione) . 4.2.e. Esclusa la fondatezza dell’ eccezione di giudicato interno sulla qualificazione della domanda – ed escluso , conseguentemente , che fosse precluso all’attrice o inibito al giudice, rispettivamente, di invocare (anche in sede di legittimità) ed applicare (anche officiosamente) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luogo di quello generale originariamente invocato e applicato– si palesa l’ erroneità in iure della sentenza impugnata , la quale, facendo indebita applicazione del l’art.2043 cod. civ., ha rigettato la domanda per mancata prova della colpa della pubblica amministrazione. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere accolto, pe r quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato,che provvederà a nuovo esame della domandarisarcitoria proposta dalla ricorrente, facendo applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ.. 5.1.In applicazione di tale criterio, il giudice del rinvio non solo osserverà il regime di riparto dell’onere probatorioda esso previsto (che pone a carico della pubblica amministrazionel’onere della prova liberatoria del ca so fortuito all’esito della dimostrazione, daparte del danneggiato, che il danno è stato causato da un animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile del lo Stato) ; ma terrà conto anche del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorsotra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo , di cui all’art. 2054, primo comma,cod. civ., e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art.2052 cod. civ. ( Cass.23/05/2022, n. 16550;Cass. 07/03/2016, n. 4373 ; Cass. 09/01/2002, n. 200; A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, n. 778; Cass. 09/12/1970, n. 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; Cass.28/07/1969, n. 2875). Trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell’una presunzione sull’altra, con la conseguenza che: a)se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la senten