Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 21/1971
ECLI:IT:COST:1971:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di taluni procedimenti penali per rissa aggravata, i
tribunali di Milano, di Vigevano e di Torino, con ordinanze emesse
rispettivamente il 9 aprile 1969, il 16 maggio 1969 e l'11 maggio 1970,
hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, che punisce con la
pena della reclusione da tre mesi a cinque anni colui che partecipa ad
una rissa se in essa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale,
in riferimento al principio costituzionale secondo cui la
responsabilità penale è personale (art. 27, primo comma, della
Costituzione).
I giudici di merito hanno rilevato in primo luogo che l'aggravante
costituita dalla circostanza "uccisione" o "lesione" opera nei
confronti dei compartecipi alla rissa a prescindere dalla sussistenza,
in ciascuno di essi, di un elemento soggettivo cui sia rapportabile.
Hanno inoltre soggiunto che non essendo la rissa un fatto idoneo a
determinare, nella sua unità, l'evento di morte o di lesione, il
singolo corrissante viene chiamato a rispondere di una circostanza che
è anche eziologicamente configurabile soltanto come fatto altrui.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
mediante atto depositato il 29 luglio 1969 chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura che, trattandosi di un reato collettivo, la
responsabilità penale investe a titolo personale principale tutti
coloro che vi hanno partecipato, tanto che non si applicano le norme
sul concorso nel reato, ed ove sia stata concretata un'ipotesi
aggravata di reato, debbono necessariamente risponderne tutti i
corrissanti. Risulta chiaramente dalla formula legislativa che coloro
che abbiano prodotto le lesioni o la morte sono responsabili inoltre,
secondo i principi generali, anche dei corrispondenti reati.
Ritiene quindi la difesa dello Stato che la norma impugnata non
preveda ipotesi alcuna di responsabilità per fatto altrui, perché il
singolo corrissante risponde sempre del reato commesso e cioè, a
seconda dei casi, di rissa semplice, rissa aggravata, o,
congiuntamente, rissa aggravata e lesioni personali od omicidio.
Ricorda infine l'Avvocatura che il principio della responsabilità
personale è stato invocato comunque a sproposito perché la Corte
costituzionale, con numerose conformi decisioni, ha interpretato
l'invocato principio costituzionale nel senso che ciascuno debba
rispondere penalmente soltanto per fatto proprio e non per fatto
altrui.
:
La Corte deve esaminare se il capoverso dell'art. 588 del codice
penale contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione,
per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo corrissante
in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza
uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto
altrui, o quanto meno per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione
soggettiva in rapporto all'aggravante stessa.
Il vizio denunciato non sussiste.
È noto che secondo la costante interpretazione della Corte
costituzionale (sentenze n. 3 del 1956, n. 107 del 1957, n. 67 e 79
del 1963, n. 42 del 1965, n. 42 del 1966, n. 62 del 1967, n. 33 del
1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la
responsabilità penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda
soltanto del fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella
fattispecie legislativa della rissa aggravata venga rispettato tale
principio.
Il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso
punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad
un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta
violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel
suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la
morte.
Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalità politico-criminale, ha ravvisato una maggiore gravità
nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione
personale, formulando una fattispecie di reato aggravato da tali
circostanze.
Il soggetto che partecipi volontariamente ad una rissa, non ignora
di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi sviluppi per
l'incolumità personale. Il singolo compartecipe alla rissa, non è che
risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di
lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia
egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e
soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al
contrario il singolo corrissante è chiamato a rispondere solo per la
sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa
semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della
colluctatio, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato.
Quanto osservato esclude quindi che la norma impugnata configuri
una responsabilità per fatto altrui o per fatto proprio incolpevole,
così come supposto nelle ordinanze di remissione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
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