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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 27986/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S. ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625 primo comma, n. 2, cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaouì, Rv. 279761 — 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/03/2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S. ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625 primo comma, n. 2, cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaouì, Rv. 279761 — 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/03/2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 27986/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris