CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 33864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale di Trapani di fronte al quale si celebra il processo nei confronti del medesimo per il reato di lesioni volontarie. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. Il ricorrente anzitutto contesta che, come ritenuto dalla Corte territoriale, l'istanza fosse intempestiva in quanto presentata il 27 gennaio 2023 e dunque oltre i termini fissati dal secondo comma dell'art. 38 c.p.p. In proposito osserva che erroneamente i giudici del merito avrebbero fatto riferimento all'udienza del 1° dicembre 2022 come quella in cui si sarebbe manifestata la causa della ricusazione, senza considerare che la stessa è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore al successivo 26 gennaio 2023, quando l'imputato ha lamentato il continuo rigetto da parte del Tribunale delle istanze di revoca della misura cautelare detentiva per l'incompatibilità con le sue condizioni di salute e dichiarato di aver dato mandato ai propri difensori di presentare istanza di ricusazione. In secondo luogo censura l'ulteriore argomentazione dispiegata dalla Corte, per la quale il fatto che l'imputato abbia denunziato i componenti del collegio per i reati di lesioni e di omissione d'atti d'ufficio non sarebbe di per sè causa di ricusazione, così come il rifiuto di astenersi per gravi ragioni di convenienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In particolare è inammissibile il primo motivo in quanto manifestamente infondato. Come già ricordato, l'istanza è stata proposta il 27 gennaio 2023 e preannunciata nel corso dell'udienza celebrata il giorno precedente - ossia ben oltre il momento in cui l'imputato ha avuto cognizione della causa posta a fondamento della richiesta di ricusazione. La Corte territoriale ha infatti evidenziato come già a partire dall'ottobre del 2022 il Leo ha manifestato — con una lettera inviata al Presidente del Tribunale di Trapani, mediante la proposizione di una denunzia nei loro confronti e infine sollecitandoli ad astenersi all'udienza del 1° dicembre 2022 - la convinzione della non imparzialità dei componenti del collegio giudicante tradottasi nell'ostinato rifiuto di consentirgli di avere le cure necessarie al di fuori dell'ambiente carcerario.Correttamente dunque ne ha dedotto che l'istanza di ricusazione poteva e doveva essere presentata ben prima di quando avvenuto. E' infatti evidente che quantomeno al momento della celebrazione delle udienze del 24 novembre e del 1° dicembre 2022 la causa di ricusazione prospettata nell'istanza del 27 gennaio 2023 era nota all'imputato. In particolare in occasione di tale ultima udienza, poi rinviata, il difensore ha depositato istanza rivolta al collegio giudicante ad astenersi con allegata la denunzia proposta nei confronti dei suoi componenti dall'imputato, il cui contenuto ha costituito il fondamento di quella di ricusazione proposta nel gennaio del 2023. 3. Irrilevanti sono a questo punto le ragioni di merito che hanno determinato la Corte a dichiarare parimenti inammissibile l'istanza, costituendo la rilevata tardività della medesima autonoma ratio idonea a sostenere la decisione impugnata. E' quindi superfluo esaminare le censure proposte dal ricorrente sul punto, che sono comunque manifestamente infondate, posto che le gravi ragioni di convenienza che legittimano il giudice ad astenersi non possono costituire causa di ricusazione, né, come incidentalmente e genericamente evocato nel ricorso, tale assetto contrastata con alcuna disposizione della carta fondamentale, atteso che la differenziazione della disciplina dei due istituti è finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione, ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando invece le "gravi ragioni personali" - aventi connotati di indeterminatezza - alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante (Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151). Va infine rilevato come in ogni caso l'istanza del Leo era inammissibile, atteso che, per costante insegnamento di questa Corte, è inammissibile la dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale, trattandosi di rimedio esperibile solo nei confronti dei singoli giudici che ne fanno parte, con la conseguenza che, nel caso in cui in relazione ad un medesimo procedimento più giudici siano ricusabili, è onere della parte allegare una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascuno di essi, non essendo sufficiente desumere la stessa con riguardo a tutti i suoi componenti dalle decisioni assunte dall'organo collegiale (Sez. 5, Sentenza n. 1157 del 17/11/2021, dep. 2022, Boager, Rv. 282421). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa