CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta documentale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, è inammissibile in quanto non se ne è fatta richiesta in appello: va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C. estensore [OSCURATO:PERSONA]