Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:433
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑308/04 P
SGL [OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Elettrodi di grafite — Art. 81, n. 1, CE — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio del ne bis in idem»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della
concorrenza
[Art. 3, n. 1, lett. g) CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15]
2.
Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
3.
Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione dell’importo di base in funzione dell’infrazione stessa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
6.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 5, lett. b)]
8.
Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Il principio del ne bis in idem, sancito anche dall’art. 4 del protocollo n. 7 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo,
costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario del quale il giudice garantisce il rispetto.
Nel caso di un’intesa che si inquadri in un contesto internazionale caratterizzato, segnatamente, dall’intervento, sui rispettivi
territori, di ordinamenti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] terzi, l’esercizio dei poteri da parte delle autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] incaricati
della tutela della libera concorrenza, nel contesto della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie dei detti
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, gli elementi sottesi agli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non solo comportano
finalità ed obiettivi specifici, ma sfociano egualmente nell’adozione di norme sostanziali particolari nonché in conseguenze
giuridiche estremamente differenziate nel settore amministrativo, penale o civile, quando le autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano
accertato l’esistenza di infrazioni alle norme applicabili in materia di concorrenza.
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illegittimo di un’impresa, ancorché esso tragga origine in
un’intesa di carattere internazionale, intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune che costituisce,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della Comunità. Infatti, a causa della specificità del
bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue competenze in
materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
Pertanto, il principio del ne bis in idem non si applica a situazioni in cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della
concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi sono intervenuti nel contesto di competenze proprie.
(v. punti 26‑29, 31‑32)
2. Ogni considerazione attinente all’esistenza di ammende inflitte dalle autorità di uno Stato terzo può rilevare solo nel contesto
del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di fissazione di ammende per le infrazioni al diritto comunitario
della concorrenza. Di conseguenza, anche se non può escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto, per ragioni di proporzionalità
o di equità, di ammende anteriormente inflitte dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi, essa non può esservi tuttavia obbligata.
Infatti, l’obiettivo di dissuasione che la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente perseguire nel determinare l’importo di un’ammenda
è volto ad assicurare il rispetto, da parte delle imprese, delle norme sulla concorrenza fissate dal Trattato ai fini dello
svolgimento delle loro attività nell’ambito del mercato comune. Di conseguenza, nel valutare il carattere dissuasivo di un’ammenda
da infliggere per una violazione delle dette norme, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a tener conto di eventuali sanzioni inflitte
ad un’impresa in ragione della violazione delle norme sulla concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(v. punti 36‑37)
3. [OSCURATO:PERSONA] beneficia di un ampio margine discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende inflitte per infrazione
alle regole di concorrenza e può, in tale contesto, tener conto di diversi elementi, sempre nel rispetto del tetto relativo
al volume d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Il metodo di calcolo circoscritto dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15 del regolamento n. 17.
(v. punti 46‑47)
4. Mentre l’importo di base dell’ammenda per infrazione alle regole di concorrenza è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità
di questa va accertata in funzione di molti altri elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità.
Il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione dell’ammenda, risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA]
di garantire la conformità del comportamento delle imprese alle norme sulla concorrenza.
(v. punto 71)
5. Solo l’importo finale dell’ammenda inflitta per un’infrazione alle regole di concorrenza deve rispettare il limite massimo
del 10% previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Di conseguenza, tale articolo non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di pervenire,
nel corso delle varie operazioni di calcolo, ad un importo intermedio superiore al detto limite, purché l’importo definitivo
dell’ammenda inflitta non lo superi.
(v. punti 81‑82)
6. In qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora,
in cui il rispetto del diritto alla difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato
anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa, la mera assenza di comunicazione di un documento costituisce
una violazione di tale diritto solo se l’impresa interessata può dimostrare, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata
su tale documento al fine di supportare la propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e, in secondo luogo, che
tale censura poteva essere provata solo mediante riferimento al documento medesimo.
All’impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa
sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico fosse stato eliminato un documento non comunicato all’impresa medesima,
sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per accertare l’infrazione.
(v. punti 94, 97‑98)
7. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda che infligge ad un’impresa, a prendere in
considerazione la sua situazione finanziaria deficitaria, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe
nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato.
Tale principio non è affatto rimesso in discussione dal punto 5, lett. b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, ai sensi del quale
occorre prendere in considerazione la capacità contributiva reale di un’impresa. Infatti, tale capacità assume rilievo soltanto
nel suo «contesto sociale particolare», costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare,
in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata.
(v. punti 105‑106)
8. I poteri di cui la [OSCURATO:PERSONA] è investita in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di determinare
la data di esigibilità delle ammende e quella relativa al decorso degli interessi di mora, nonché di fissare il tasso di tali
interessi e di stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione della sua decisione. In assenza di tale potere della [OSCURATO:PERSONA],
infatti, le imprese potrebbero essere messe in condizione di trarre vantaggio dal ritardo nel pagamento, indebolendo così
l’effetto delle sanzioni.
[OSCURATO:PERSONA] può pertanto legittimamente adottare un valore di riferimento più elevato del tasso medio di mercato, offerto
a un operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti dilatori con riguardo al pagamento dell’ammenda.
(v. punti 113‑115)
SENTENZA DELLA CORTE
29 giugno 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Elettrodi di grafite – Art. 81, n. 1, CE – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Principio del ne bis in idem»
Nel procedimento C‑308/04 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 19 luglio 2004,
SGL [OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e K. Beckmann, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e M. Schneider nonché dalla sig.ra H. Gading, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Giappone),
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] KK
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
GrafTech [OSCURATO:PERSONA], già
UCAR [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Wilmington ([OSCURATO:PERSONA]),
SEC Corp.,
con sede in Amagasaki (Giappone),
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Pittsburgh ([OSCURATO:PERSONA]),
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione)
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. P. Kūris,
G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il presente ricorso, la SGL [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «SGL [OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento parziale della sentenza del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2004 nelle cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01,
T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte
in cui ha respinto il ricorso avverso gli artt. 3 e 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa
ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Caso COMP/E-1/36.490 –
Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento n. 17
2
L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e
[82 CE] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 104), dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a
cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:
(…)
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5 (…)
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81, paragrafo 1, CE] o dell’articolo [82 CE], (…)
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(…)».
Gli orientamenti
3
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti»), enuncia nel suo preambolo:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo,
sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10%
del volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
La comunicazione sulla cooperazione
4
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996,
C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano
con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti
sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare.
5
Ai sensi del punto A, n. 5, della detta comunicazione:
«La cooperazione di un’impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto nel determinare l’ammontare
di un’ammenda. (...)».
[OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
6
L’art. 4 del protocollo n. 7 alla [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, così recita:
«Diritto a non essere giudicato o punito due volte
Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura
penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente
sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della [OSCURATO:PERSONA]».
Fatti all’origine della controversia e decisione controversa
7
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto come segue i fatti relativi alla controversia:
«1. Con decisione 2002/271/CE (…) la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la partecipazione di varie imprese ad una serie di accordi e di
pratiche concordate, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo [2
maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), in prosieguo: l’«accordo SEE»] nel settore degli elettrodi di grafite.
2. Gli elettrodi di grafite sono utilizzati prevalentemente nella produzione d’acciaio in forni elettrici ad arco. La produzione
d’acciaio mediante tali forni è sostanzialmente un processo di riciclaggio, nel quale rottami d’acciaio sono trasformati in
acciaio nuovo, contrariamente al procedimento classico di produzione a partire dal minerale di ferro negli altiforni ad ossigeno.
Per fondere i rottami d’acciaio si utilizzano nove elettrodi, raggruppati in colonne di tre. Per l’intensità del processo
di fusione, si consuma all’incirca un elettrodo ogni otto ore. La produzione di un elettrodo richiede circa due mesi. Non
esistono prodotti che possano sostituire gli elettrodi di grafite nell’ambito di questo processo produttivo.
3. La domanda di elettrodi di grafite è direttamente legata alla produzione d’acciaio nei forni elettrici ad arco; i clienti
sono prevalentemente produttori d’acciaio, che rappresentano [circa] l’85% della domanda. Nel 1998, la produzione mondiale
d’acciaio grezzo è stata pari a 800 milioni di tonnellate, 280 milioni delle quali sono state prodotte in forni elettrici
ad arco (…).
(…)
5. Durante gli anni Ottanta, i progressi tecnologici hanno determinato una sostanziale riduzione del consumo di elettrodi per
ogni tonnellata d’acciaio prodotto. Nello stesso periodo, anche l’industria siderurgica ha attraversato una fase di profonda
ristrutturazione. La riduzione della domanda di elettrodi ha cagionato un processo di ristrutturazione dell’industria mondiale
degli elettrodi. Molte fabbriche sono state chiuse.
6. Nel 2001, nove produttori occidentali hanno rifornito il mercato europeo di elettrodi di grafite: (…).
7. Il 5 giugno 1997, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (…), taluni funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno
condotto, contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti presso i locali di [taluni produttori di elettrodi di grafite]
(…).
8. Lo stesso giorno, agenti del [OSCURATO:PERSONA] of Investigation (FBI) hanno effettuato negli [OSCURATO:PERSONA] perquisizioni presso
le sedi di numerosi produttori. A seguito di tali accertamenti è stata avviata un’azione penale nei confronti della SGL (…)
per intesa illecita. Tutti gli imputati si sono riconosciuti colpevoli e hanno accettato di pagare le ammende, stabilite in
una somma pari a USD 135 milioni per la SGL (…).
(…)
10. [OSCURATO:PERSONA] sono state intentate azioni civili di risarcimento danni (
triple damages
) nei confronti della SGL (…) per conto di un gruppo di acquirenti.
11. [OSCURATO:PERSONA] (…). [n]el luglio 2000 la SGL ha ammesso la sua colpevolezza e ha accettato di pagare un’ammenda di CAD 12,5 milioni
per (…) infrazione [alla legge canadese sulla concorrenza]. Azioni civili sono state intentate nel giugno 1998 in [OSCURATO:PERSONA] da
alcuni produttori d’acciaio nei confronti della SGL (…) per intesa illecita.
12. Il 24 gennaio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle imprese censurate una comunicazione degli addebiti. Il procedimento amministrativo
ha portato all’adozione, il 18 luglio 2001, della Decisione [controversa], con la quale si contesta alle imprese ricorrenti
(…) di aver fissato i prezzi su scala mondiale e di aver ripartito i mercati nazionali e regionali del prodotto di cui trattasi
secondo il principio del «produttore nazionale»: (…) la SGL (…) [era responsabile per talune aree] dell’Europa, (…)
13. Sempre secondo la Decisione [controversa], i principi direttivi dell’intesa erano i seguenti:
– i prezzi degli elettrodi di grafite dovevano essere fissati a livello mondiale;
– le decisioni relative ai prezzi di ciascuna società dovevano essere prese esclusivamente dai presidenti o dai direttori generali;
– il «produttore nazionale» doveva fissare il prezzo di mercato all’interno del suo «territorio», e gli altri produttori si
sarebbero adeguati;
– per i mercati «non nazionali», cioè i mercati sui quali non era presente un produttore «nazionale», i prezzi sarebbero stati
decisi di comune accordo;
– i produttori «non nazionali» non dovevano farsi una concorrenza aggressiva e si ritiravano dai mercati «nazionali» degli altri;
– non doveva esserci alcuna espansione della capacità (i produttori giapponesi avrebbero dovuto ridurre la propria);
– non si doveva procedere a trasferimenti di tecnologia al di fuori della cerchia di produttori partecipanti al cartello.
14. La decisione [controversa] prosegue esponendo che tali principi direttivi sono stati applicati mediante riunioni dell’intesa
che si svolgevano a vari livelli: riunioni degli «alti dirigenti» e riunioni «di lavoro», riunioni del gruppo dei produttori
europei (senza le imprese giapponesi), riunioni nazionali o regionali dedicate a mercati specifici e a contatti bilaterali
tra le imprese.
(…)
16. In base agli accertamenti fattuali e alle valutazioni giuridiche di cui alla decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato
le imprese censurate al pagamento di ammende il cui importo è stato calcolato in conformità al metodo esposto negli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’art. 65, paragrafo
5 del trattato CECA (…), nonché nella comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa
tra imprese (…).
17. L’art. 3 del dispositivo della decisione [controversa] infligge le seguenti ammende:
SGL: EUR 80,2 milioni;
(…)
18. L’art. 4 del dispositivo ingiunge alle imprese interessate di pagare le ammende entro tre mesi dalla data di notifica della
Decisione [controversa], sotto pena di pagamento degli interessi pari all’8,04%».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
8
La SGL [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese destinatarie della decisione contestata proponevano dinanzi al Tribunale ricorso diretto all’annullamento
della detta decisione.
9
Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava, inter alia, quanto segue:
«(…).
2) Nella causa T- 239/01, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in EUR 69 114 000;
– il ricorso è respinto per il resto;
(…)»
Le conclusioni formulate dalle parti
10
La SGL [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare parzialmente la sentenza impugnata nella causa T‑239/01, nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso gli artt. 3
e 4 della decisione controversa;
– in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della detta decisione, nonché gli interessi di mora fissati
dal successivo art. 4 nel combinato disposto con la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 2001;
– sempre in subordine, rimettere la controversia al Tribunale di primo grado per una nuova decisione che tenga conto degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
11
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
12
Con lettera pervenuta alla Corte in data 24 febbraio 2006, la SGL [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell’art. 61 del regolamento
di procedura della Corte, la riapertura della fase orale.
13
A sostegno della detta domanda, la SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le conclusioni presentate dall’avvocato generale nell’ambito del
presente giudizio di impugnazione non riprodurrebbero sempre correttamente l’esposizione dei fatti delle parti nonché i rilievi
del Tribunale. Tali conclusioni conterrebbero, del pari, motivi e presunzioni non sollevati sino ad ora dalle parti nelle
loro rispettive memorie e che non avrebbero costituito l’oggetto dell’udienza. Tali conclusioni, pertanto, non potrebbero
costituire una preparazione sufficiente alla decisione, bensì richiederebbero, eccezionalmente, osservazioni supplementari
prima che la Corte decida definitivamente.
14
In proposito, occorre ricordare, anzitutto, che lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura della medesima
non prevedono, per le parti, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato
generale (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑665, punto 2).
15
Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato
generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento
di procedura, se ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento
che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C‑209/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13389, punto 19, nonché 17 giugno 2004, causa C‑30/02, Recheio – Cash & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6051, punto 12).
16
Nella fattispecie, la Corte ritiene di essere sufficientemente istruita in ordine a tutti gli elementi ad essa necessari ai
fini della decisione del presente ricorso.
17
La Corte ritiene, pertanto, che non occorra ordinare la riapertura della fase orale.
Sull’impugnazione
18
La SGL deduce sette motivi a sostegno del ricorso: la violazione dell’obbligo di tener conto delle sanzioni precedentemente
inflitte nella medesima controversia (principio del ne bis in idem), l’erronea fissazione dell’importo di base nel contesto
della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la maggiorazione erroneamente confermata da istruzioni
telefoniche anteriori all’indagine del 1997, l’erronea mancata presa in considerazione del limite massimo dell’ammenda pari
al 10% del volume d’affari generalmente consolidato in virtù dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la violazione del
diritto alla difesa della ricorrente per insufficiente accesso agli atti di causa, l’illegittima mancata presa in considerazione
della assente capacità contributiva della ricorrente, nonché l’illegittimità degli interessi di mora fissati.
Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di tener conto delle sanzioni precedentemente inflitte da autorità
di [OSCURATO:PERSONA] terzi: il principio del ne bis in idem
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
19
La SGL [OSCURATO:PERSONA] lamenta il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente messo in discussione l’applicabilità del principio del
ne bis in idem nei rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] d’America e il [OSCURATO:PERSONA], da un canto, e la Comunità, dall’altro, deducendo tre
argomenti erronei, esposti ai punti 134, 136, 137, 140, 142 e 143 della sentenza impugnata.
20
A sostegno di tale argomento, la ricorrente si richiama, in particolare, alla sentenza della Corte 14 dicembre 1972, causa
7/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281).
21
La SGL [OSCURATO:PERSONA] precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la necessaria unitarietà del bene giuridico tutelato
ricorre nella specie. Inoltre, l’esistenza o meno di una normativa convenzionale in materia sarebbe irrilevante alla luce
dell’obbligo di tener conto delle sanzioni già inflitte.
22
Secondo la ricorrente, il Tribunale, anche ammettendo che abbia correttamente escluso l’applicazione del principio del ne
bis in idem nelle controversie connesse con [OSCURATO:PERSONA] terzi, avrebbe dovuto tener conto delle pene precedentemente inflitte in
tali [OSCURATO:PERSONA], conformemente ai principi di proporzionalità e di equità.
23
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non poteva invocare il divieto del cumulo delle sanzioni. Il principio del ne bis
in idem, infatti, non sarebbe trasponibile a controversie nelle quali anche [OSCURATO:PERSONA] terzi abbiano inflitto sanzioni.
24
A parere della [OSCURATO:PERSONA], in materia di diritto della concorrenza gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità non perseguirebbero i medesimi
obiettivi. Inoltre, le relative legislazioni non tutelerebbero la concorrenza come istituzione mondiale. La normativa americana
in materia riguarderebbe la concorrenza sul mercato degli [OSCURATO:PERSONA], mentre le norme in vigore nella Comunità avrebbero
lo scopo di impedire che la concorrenza sia falsata nel mercato comune.
25
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il principio del ne bis in idem non fosse applicabile
nella specie.
Giudizio della Corte
26
Si deve ricordare, in limine, che il principio del ne bis in idem, sancito anche dall’art. 4 del protocollo n. 7 della [OSCURATO:PERSONA]
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un principio fondamentale del
diritto comunitario, del quale il giudice garantisce il rispetto (v., segnatamente, sentenze 5 maggio 1966, cause riunite
18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 141, in particolare pag. 163, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 59).
27
Al fine di esaminare la fondatezza del motivo attinente alla violazione di tale principio, occorre parimenti rilevare che
il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 140 della sentenza impugnata, che la Corte non ha ancora risolto la questione
se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad imputare la sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui i fatti
contestati ad un’impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici. Al contrario, la Corte ha considerato
l’identicità dei fatti censurati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità di uno Stato quale condizione preliminare per poter sollevare
la detta questione.
28
Con riguardo alla sfera di applicazione del principio del ne bis in idem quanto a situazioni in cui siano intervenute le autorità
di uno Stato terzo, in forza del potere sanzionatorio nel settore del diritto della concorrenza applicabile nel territorio
del detto Stato, si deve ricordare che l’intesa controversa si inquadra in un contesto internazionale caratterizzato, segnatamente,
dall’intervento, sui rispettivi territori, di ordinamenti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
29
A tal riguardo, occorre rilevare che l’esercizio di poteri da parte delle autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] incaricati della tutela
della libera concorrenza, nel contesto della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie dei detti [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
gli elementi sottesi agli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non solo comportano finalità
ed obiettivi specifici, ma sfociano egualmente nell’adozione di norme sostanziali particolari nonché in conseguenze giuridiche
estremamente differenziate nel settore amministrativo, penale o civile, quando le autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano accertato
l’esistenza di infrazioni alle norme applicabili in materia di concorrenza.
30
Per contro, del tutto diversa è la situazione giuridica in cui un’impresa sia interessata, in materia di concorrenza, esclusivamente
dall’applicazione del diritto comunitario e dal diritto di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire la situazione in cui un’intesa
riguardi esclusivamente l’ambito della sfera di applicazione territoriale dell’ordinamento giuridico della Comunità europea.
31
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illegittimo di un’impresa, ancorché esso tragga origine in
un’intesa di carattere internazionale, intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune che costituisce,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), del Trattato CE, un obiettivo fondamentale della Comunità. Infatti, a causa della specificità
del bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue competenze
in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
32
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente ritenuto, al punto 134 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem
non si applichi a situazioni in cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi sono intervenuti
nel contesto di competenze proprie.
33
Il Tribunale, peraltro, ha parimenti correttamente ritenuto che non sussistesse un altro principio di diritto tale da obbligare
la [OSCURATO:PERSONA] a tener conto delle indagini e delle sanzioni della ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] terzi.
34
A tal riguardo, si deve rilevare che, come correttamente osservato dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata, non
esiste alcun principio di diritto internazionale pubblico che vieti ad autorità pubbliche, ivi compresi i giudici, di [OSCURATO:PERSONA]
diversi di perseguire e condannare una persona fisica o giuridica per gli stessi fatti per i quali la persona medesima sia
già stata giudicata in un altro Stato. Inoltre, non esiste un testo convenzionale di diritto internazionale pubblico in forza
del quale la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere obbligata, in sede di fissazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, a tener conto delle ammende inflitte, da parte delle autorità di uno Stato terzo, nel contesto delle loro competenze
in materia di diritto della concorrenza.
35
Si deve aggiungere che gli accordi conclusi tra le Comunità ed il governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America il 23 settembre 1991
e il 4 giugno 1998 in merito all’applicazione dei principi della «comitas gentium» attiva nell’applicazione delle loro regole
di concorrenza (GU 1995, L 95, pag. 47, e GU 1998, L 173, pag. 28) si limitano a questioni pratiche di procedura, quali lo
scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità della concorrenza e non riguardano in alcun modo l’imputazione o
la considerazione delle sanzioni inflitte da una delle parti dei detti accordi.
36
Infine, con riguardo alla violazione, da parte del Tribunale, dei principi di proporzionalità e di equità, dedotta in subordine
dalla ricorrente, si deve rilevare che di ogni considerazione attinente all’esistenza di ammende inflitte dalle autorità di
uno Stato terzo si può tener conto solo nel contesto del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di
fissazione di ammende per le infrazioni al diritto comunitario della concorrenza. Di conseguenza, anche se non può escludersi
che la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto di ammende anteriormente inflitte dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi, essa non può esservi tuttavia
obbligata.
37
Infatti, l’obiettivo di dissuasione che la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente perseguire nel determinare l’importo di un’ammenda
è volto ad assicurare il rispetto, da parte delle imprese, delle norme sulla concorrenza fissate dal Trattato CE ai fini dello
svolgimento delle loro attività nell’ambito del mercato comune (v., in tal senso, sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF
Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punti 173-176). Di conseguenza, nel valutare il carattere dissuasivo di un’ammenda
da infliggere per una violazione delle dette norme, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di tener conto di eventuali sanzioni inflitte
ad un’impresa in ragione della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
38
Il Tribunale, pertanto, ai punti 144-148 della sentenza impugnata, non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere legittima
la fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta.
39
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in toto.
Sul secondo motivo, attinente all’erronea fissazione dell’importo di base nel contesto della determinazione dell’importo dell’ammenda
inflitta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
40
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del calcolo dell’ammenda, il Tribunale avrebbe operato un’applicazione erronea dei criteri
di determinazione dell’importo di base, il che costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento ovvero
un errore di valutazione.
41
La ricorrente precisa che il ragionamento seguito dal Tribunale al riguardo è inficiato da errore sotto tre profili. In primo
luogo, il calcolo effettuato dal Tribunale, nell’ambito di una categoria di imprese, nel cui contesto vengono aggiunte, in
un primo momento, quote di mercato e volumi d’affari di vari operatori per individuare, successivamente, un volume d’affari
o una quota di mercato medi, non si giustificherebbe. In secondo luogo, le differenze tra le quote di mercato rilevate dal
Tribunale sarebbero così rilevanti che quest’ultimo non avrebbe potuto ragionevolmente considerare le imprese in oggetto in
modo uniforme all’interno della medesima categoria. In terzo luogo, per le altre imprese destinatarie della decisione controversa,
il Tribunale avrebbe qualificato quale «ragione imperativa» differenze di quote di mercato molto meno rilevanti, che giustificherebbero
l’imposizione di un’ammenda maggiormente graduale e proporzionale senza applicare i medesimi rilievi alla ricorrente.
42
La SGL [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione di essere stata specificamente svantaggiata dalle valutazioni compiute dal Tribunale
nella trasposizione matematica dei principi di calcolo delle ammende. Di conseguenza, a causa di tali errori di calcolo, l’ammenda
confermata dal Tribunale dovrebbe essere ulteriormente ridotta, a seconda del metodo di calcolo utilizzato, di un ulteriore
importo, in misura compresa tra 5,1 e 12,2 milioni di euro.
43
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo costante giurisprudenza, nella fissazione dell’importo dell’ammenda sussiste un potere
discrezionale che osta all’applicazione di una formula matematica precisa. Qualora, come nella fattispecie in esame, l’infrazione
sia stata commessa da diverse imprese, occorrerebbe valutare l’importanza relativa della partecipazione di ciascuna di esse
all’intesa.
44
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio controllo giurisdizionale al riguardo, segnatamente,
a beneficio della ricorrente. Il Tribunale, infatti, avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA], quando suddivide i membri di un’intesa
in categorie, non è tenuta a basarsi esclusivamente e matematicamente sulla cifra d’affari di ogni impresa. In particolare,
il Tribunale avrebbe ritenuto legittima la suddivisione dei membri dell’intesa in più categorie, che ha determinato la forfettizzazione
dell’importo di base fissato per le imprese appartenenti alla medesima categoria.
45
[OSCURATO:PERSONA], infine, rileva che nemmeno il principio di parità di trattamento è stato violato dai rilievi operati dal Tribunale
in ordine al metodo di calcolo delle ammende.
Giudizio della Corte
46
Si deve ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza (v., segnatamente, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P,
C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 240 243
nonché giurisprudenza ivi citata), la [OSCURATO:PERSONA] beneficia di un ampio margine discrezionale quanto al metodo di calcolo
delle ammende e che può, in tale contesto, tener conto di diversi elementi, sempre nel rispetto del tetto relativo al volume
d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
47
La Corte ha parimenti sottolineato che il metodo di calcolo delineato dagli orientamenti prevede vari elementi di flessibilità
che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15 del regolamento
n. 17, come interpretato dalla Corte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 267).
48
Spetta tuttavia alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
del detto potere discrezionale.
49
A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato dettagliatamente la questione se i limiti quantitativi di demarcazione
tra le tre categorie di imprese ai fini della fissazione degli importi di base delle ammende erano stati determinati in modo
coerente ed obiettivo.
50
Come precisato dal Tribunale ai punti 217-219 della sentenza impugnata, nel ripartire le imprese partecipanti all’intesa in
tre categorie e nel fissare diversi importi di base, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui volumi d’affari reali e sulle quote di
mercato conseguite dai membri dell’intesa mediante la vendita dei prodotti di cui trattasi sul mercato mondiale durante il
periodo preso in considerazione dalla decisione controversa.
51
Il Tribunale ha concluso, ai punti 224-226 della sentenza impugnata, che l’individuazione degli importi di base, giungendo
ad un importo di 40 milioni di euro per le imprese appartenenti alla prima categoria, in cui era stata ricompresa la SGL [OSCURATO:PERSONA],
non era arbitraria e non eccedeva i limiti del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia.
52
A tal riguardo, si deve rilevare che, con il suo ragionamento, la ricorrente intende contestare il sistema di classificazione
accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e avallato dal Tribunale, dal momento che, a suo avviso, ogni differenza tra le imprese interessate
quanto al volume d’affari o alla quota di mercato dovrebbe tradursi in una distinta categoria per ogni impresa partecipante
all’intesa e, pertanto, in un importo di base differenziato.
53
Tale argomento non può essere accolto.
54
Come emerge dai rilievi del Tribunale precedentemente richiamati, quest’ultimo ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato
il proprio metodo di classificazione delle imprese nonché la fissazione dei limiti quantitativi per ogni categoria in modo
regolare e coerente. Il Tribunale ha parimenti esaminato se il gruppo di imprese, nell’ambito della medesima categoria, era
sufficientemente coerente ed obiettivo rispetto alle altre categorie.
55
Si deve aggiungere che la circostanza che altri membri dell’intesa fossero stati classificati, in funzione di circostanze
specifiche di ciascuno di essi, in altre categorie non può inficiare la fondatezza delle valutazioni del Tribunale con riguardo
alla classificazione della ricorrente.
56
Ne consegue che la ripartizione in categorie operata dalla [OSCURATO:PERSONA] e avallata dal Tribunale è parimenti conforme al principio
di parità di trattamento.
57
Ciò premesso, la sentenza impugnata non è inficiata da errori di diritto su tale punto.
58
Il secondo motivo non può quindi essere accolto.
Sul terzo motivo, attinente all’aumento del 25% dell’importo di base
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
59
La SGL [OSCURATO:PERSONA] afferma che la maggiorazione specifica, confermata dal Tribunale, del 25% dell’importo di base, equivalente
a EUR 15,5 milioni, in considerazione degli avvertimenti rivolti dalla detta società ad altre imprese quanto all’imminenza
di un controllo della [OSCURATO:PERSONA], non era giustificata. Le valutazioni del Tribunale al riguardo sarebbero infatti erronee,
poiché la ricorrente si sarebbe vista contestare alcuni fatti non provati che non le erano mai stati precedentemente contestati,
né nella comunicazione degli addebiti, né nella decisione della [OSCURATO:PERSONA].
60
La SGL [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver correttamente valutato le comunicazioni telefoniche da essa effettuate, e
questo per tre ragioni. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe riconosciuto la circostanza che il comportamento della ricorrente
non era vietato e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere sanzionato, in virtù del principio nulla poena sine lege. In secondo
luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio in dubio pro reo, in quanto avrebbe presupposto l’esistenza di fatti non
supportati né da accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], né dalle proprie constatazioni. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato
il principio di parità di trattamento.
61
[OSCURATO:PERSONA] deduce che il primo ed il terzo argomento della ricorrente, vale a dire la violazione del principio nulla poena
sine lege e la violazione del principio di parità di trattamento, sono irricevibili, dal momento che tali censure erano state
già dedotte in primo grado e che la SGL [OSCURATO:PERSONA] si limita a ripetere, nel contesto dell’impugnazione, i medesimi argomenti.
In ogni caso, le censure dedotte sarebbero destituite di fondamento.
62
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe presunto l’esistenza di argomenti
sfavorevoli nei confronti della SGL [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente. Infatti, in sede di determinazione dell’importo delle ammende,
la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un margine discrezionale senza essere vincolata da una precisa formula matematica.
63
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell’ambito del proprio sindacato sull’esercizio di tale potere, ha correttamente confermato
che gli avvertimenti della ricorrente avevano costituito un grave ostacolo all’indagine e che, nel detto contesto, non sarebbe
stato necessario interrogarsi in ordine alle motivazioni specifiche che avevano indotto tale partecipante all’intesa a formulare
i detti avvertimenti.
Giudizio della Corte
64
Si deve ricordare che il Tribunale ha rilevato, al punto 312 della sentenza impugnata, che il fatto che la ricorrente avesse
avvertito altre imprese dell’imminenza delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere qualificato come circostanza aggravante
e che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si trattava qui di un’infrazione specifica ed autonoma alle
norme comunitarie in materia di concorrenza, bensì di un comportamento aggravante rispetto all’infrazione iniziale. Il Tribunale
ha parimenti rilevato, al medesimo punto della sentenza impugnata, che, mediante tali avvertimenti rivolti ad altre imprese,
la SGL [OSCURATO:PERSONA] intendeva, infatti, dissimulare l’esistenza dell’intesa e mantenerla operante, il che peraltro è stato realizzato
con successo fino al marzo del 1998.
65
Al punto 313 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che il riferimento della ricorrente all’art. 15, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 17 non era pertinente, dal momento che tale norma contempla atti di ostruzionismo quali infrazioni autonome
e indipendenti dall’esistenza di un cartello, mentre nella specie gli avvertimenti forniti dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] miravano a garantire
la continuazione di un cartello che rappresentava evidentemente una flagrante violazione del diritto comunitario della concorrenza.
66
Infine, al punto 315 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, essendo rivolti ad altre imprese, tali avvertimenti
andavano al di là della sfera puramente interna della SGL [OSCURATO:PERSONA] e miravano al fallimento dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]
nel suo complesso, così da garantire la continuazione dell’intesa.
67
Si deve rilevare che, con le suesposte considerazioni, il Tribunale ha compiuto una serie di valutazioni di fatto relative
al comportamento della ricorrente.
68
A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad
accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue affermazioni risulti dagli atti di causa sottopostigli,
e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli
elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nel contesto di un
ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P,
Parlamento/Ripa di Meana e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4167, punto 40 nonché giurisprudenza ivi richiamata).
69
Quanto all’argomento della ricorrente relativo all’asserita violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento,
si deve ricordare che il Tribunale, ai punti 309 e 310 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la maggiorazione dell’ammenda
inflitta alla SGL [OSCURATO:PERSONA] per aver avvertito altre imprese non sembrava sproporzionata o discriminatoria ed ha avallato la
qualifica della [OSCURATO:PERSONA] di tali avvertimenti come atti di ostruzionismo della SGL [OSCURATO:PERSONA] intesi a dissimulare l’esistenza
del cartello e come circostanza aggravante, tale da giustificare la maggiorazione dell’ammenda inflitta.
70
Tali valutazioni del Tribunale non sono inficiate da errori di diritto.
71
Dalla giurisprudenza emerge, infatti (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 240-242),
che, mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità delle infrazioni va accertata
in funzione di molti altri elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità. Il fatto
di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA] di garantire
la conformità alle norme sulla concorrenza.
72
Il terzo motivo va dunque respinto in toto.
Sul quarto motivo, attinente alla mancata presa in considerazione del limite massimo della sanzione, quale previsto dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
73
La SGL [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale non ha riconosciuto che l’ammenda determinata dalla [OSCURATO:PERSONA] supera il limite massimo
della sanzione, quale previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Il ragionamento del Tribunale a tal riguardo, inoltre,
sarebbe inficiato da difetto di motivazione.
74
In primo luogo, la SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere un errore di valutazione del Tribunale con riguardo al volume d’affari preso in considerazione
ai fini del calcolo delle ammende. Il Tribunale, infatti, non avrebbe risolto la questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto
basarsi sul volume d’affari dell’esercizio 1999 ovvero su quello dell’esercizio 2000.
75
In secondo luogo, la SGL [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché del principio
nulla poena sine lege. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
in quanto disposizione sanzionatoria, deve rispettare il principio di legalità. Tale principio troverebbe applicazione sia
con riguardo agli importi intermedi sia con riguardo all’importo definitivo della sanzione inflitta.
76
In terzo luogo, secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento. A tal riguardo,
il Tribunale stesso avrebbe rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva prendere in considerazione vari elementi al fine di determinare
l’importo definitivo dell’ammenda. Tuttavia, qualora la [OSCURATO:PERSONA] scelga un determinato metodo di calcolo, deve applicarlo
in modo coerente e non discriminatorio.
77
La SGL [OSCURATO:PERSONA] deduce, infine, la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 253 CE. Il Tribunale, infatti,
avrebbe ignorato l’obbligo incombente alla [OSCURATO:PERSONA] di esporre le ragioni per cui l’istituzione non aveva operato una riduzione
dell’ammenda nei confronti della ricorrente, che si trovava in una situazione comparabile a quella di un’altra impresa. Contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale, la decisione controversa avrebbe dovuto contenere la motivazione relativa alla riduzione
dell’ammenda di cui ha beneficiato l’altra impresa.
78
Replicando a tutti gli argomenti formulati nel contesto del detto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha correttamente
respinto gli argomenti posti a fondamento del motivo medesimo, i quali, peraltro, erano già stati dedotti in primo grado.
Infatti, né l’importo definitivo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA], né quello ridotto dal Tribunale supererebbero il
10% del volume d’affari globale della ricorrente.
79
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente confermato la presa in considerazione del volume d’affari realizzato
con i prodotti oggetto dell’intesa. L’istituzione precisa che tale volume d’affari era stato utilizzato, unitamente ad altri
criteri di fatto, al fine di determinare la capacità della ricorrente di influire, mediante l’infrazione commessa, sul mercato
degli elettrodi di grafite.
80
Con riguardo alla natura del tetto previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, essendo
considerevole il volume d’affari attualmente conseguito dalle grandi imprese multinazionali, solo un tetto flessibile, che
tenga conto delle dimensioni dell’impresa, consente di verificare che le ammende inflitte in ragione di un’infrazione alle
norme comunitarie sulla concorrenza producano un effetto dissuasivo. La detta disposizione, inoltre, sarebbe sufficientemente
precisa al riguardo, in modo da consentire alle imprese destinatarie di determinare agevolmente l’importo dell’ammenda che
possono conseguire.
Giudizio della Corte
81
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza (v., segnatamente, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80
a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 117-119, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 257), il limite massimo del 10% previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 si riferisce al volume d’affari
complessivo dell’impresa interessata, in quanto solo tale elemento offre un’indicazione quanto all’importanza ed all’influenza
di un’impresa sul mercato.
82
Inoltre, dalla giurisprudenza emerge (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 592
e 593, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 278) che solo l’importo finale dell’ammenda inflitta deve rispettare
tale limite. Di conseguenza, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di pervenire, nel corso delle
operazioni di calcolo intermedie, ad un importo superiore al detto limite, purché l’importo definitivo dell’ammenda inflitta
non lo superi.
83
Quanto alla presente controversia, si deve rilevare che, come emerge dal punto 367 della sentenza impugnata, l’importo dell’ammenda
inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] rientra nel detto limite massimo.
84
Con riguardo all’argomento della ricorrente relativo ad una violazione, da parte del Tribunale, del principio di parità di
trattamento e del suo obbligo di motivazione quanto all’importo dell’ammenda, è sufficiente rilevare che, come il Tribunale
ha correttamente rilevato ai punti 367-370 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è abilitata a determinare tale importo
in funzione di molteplici elementi, tenendo conto, in particolare, della gravità e della durata delle infrazioni commesse,
nonché delle caratteristiche di ogni impresa che fa parte di un cartello.
85
Ne consegue che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale relativo al metodo di calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta ad effettuare valutazioni individuali ai fini dell’applicazione di tale metodo alle singole imprese.
86
Da tutte le suesposte considerazioni discende quindi che il Tribunale ha correttamente ritenuto che, ai fini della determinazione
dell’importo dell’ammenda di cui trattasi, la posizione della ricorrente non era analoga a quella di altre imprese e che,
pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il metodo di calcolo dell’ammenda controversa in modo coerente e non discriminatorio.
87
Il quarto motivo va pertanto respinto.
Sul quinto motivo, attinente alla violazione del diritto alla difesa
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
88
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito un
sufficiente accesso agli atti della pratica.
89
La ricorrente sottolinea che le affermazioni del Tribunale al riguardo sono contraddittorie in quanto, da una parte, il Tribunale
ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acclarato che i documenti relativi alla cooperazione delle imprese non facevano parte
dei suoi atti interni, bensì degli atti istruttori ai quali le imprese avevano accesso e, dall’altra, ha rilevato che i documenti
interni contenevano informazioni pertinenti per la difesa della ricorrente, dal momento che riguardavano la collaborazione
delle imprese e che incidevano, effettivamente, sulla determinazione dell’ammenda.
90
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe parimenti a torto affermato che il consigliere-uditore è tenuto a comunicare al
collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] solamente le censure rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dello svolgimento
del procedimento amministrativo, vale a dire solo le censure fondate.
91
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’argomento secondo cui la ricorrente non avrebbe goduto di un sufficiente accesso agli atti
è irricevibile, dal momento che esso non verte su un punto di diritto, bensì su constatazioni in fatto compiute dal Tribunale.
Orbene, la Corte non sarebbe competente quanto all’esame di tali rilievi, né delle prove assunte dal Tribunale a fondamento
dei fatti medesimi. In ogni caso, il motivo dedotto sarebbe infondato.
92
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che la ricorrente stessa ha riconosciuto di aver partecipato all’intesa sugli elettrodi di grafite,
che il Tribunale ha dichiarato che la SGL [OSCURATO:PERSONA] era stata uno dei membri del cartello e che la detta impresa aveva riconosciuto
l’infrazione. La ricorrente non solo non avrebbe messo in discussione le affermazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo
nella decisione controversa, ma avrebbe anche beneficiato delle norme della comunicazione sulla cooperazione.
93
[OSCURATO:PERSONA], infine, osserva che l’argomento della ricorrente relativo alla relazione del consigliere-uditore deve essere
respinto in quanto irricevibile, non sussistendo nuovi elementi al riguardo.
Giudizio della Corte
94
Occorre ricordare che il rispetto del diritto alla difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione
di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che
va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2003,
causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 30).
95
Quanto all’argomento della ricorrente relativo all’accesso agli atti della pratica, è sufficiente rilevare che quest’ultima
non fa valere una questione di diritto, ma si fonda su rilievi in fatto. Orbene, il Tribunale ha accertato, ai punti 39-41
della sentenza impugnata, che la domanda di accesso di cui trattasi non aveva ad oggetto un elenco ovvero una sintesi non
confidenziale di documenti. Inoltre, le valutazioni operate dal Tribunale ai detti punti della sentenza impugnata, relative
al trattamento di taluni documenti nel corso della procedura amministrativa, non sono contraddittorie.
96
Con riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla relazione definitiva del consigliere-uditore, è sufficiente rilevare
che quest’ultimo, all’epoca pertinente, non era tenuto a verificare se la classificazione dei documenti interni fosse o meno
corretta e se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a concedere l’accesso ai suoi documenti interni ovvero a fornire un elenco o una
sintesi di documenti confidenziali.
97
Infatti, secondo costante giurisprudenza, la mera assenza di comunicazione di un documento costituisce una violazione del
diritto di difesa solo se l’impresa interessata può dimostrare, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su tale documento
al fine di supportare la propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e, in secondo luogo, che tale censura poteva
essere provata solo mediante riferimento al documento medesimo (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82,
AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 24-30, e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punti 7‑9).
98
La Corte ha parimenti precisato a tal riguardo che all’impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta
la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato
un documento non comunicato all’impresa medesima sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per accertare l’infrazione (v. sentenza
7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 73).
99
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che nemmeno le valutazioni del Tribunale relative alla relazione del consigliere-uditore,
di cui ai punti 50-54 della sentenza impugnata, presentano errori di diritto.
100
Il quinto motivo dev’essere pertanto respinto.
Sul sesto motivo, attinente alla mancata presa in considerazione della capacità contributiva della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
101
La SGL [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale, ai punti 370-372 della sentenza impugnata, non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente
ha visto la propria capacità contributiva considerevolmente indebolita dalle elevate ammende inflitte da altre autorità di
regolamentazione della concorrenza nonché dai considerevoli risarcimenti dei danni e dagli interessi che ha dovuto versare
in [OSCURATO:PERSONA] terzi. Di conseguenza, l’imposizione di un’altra ammenda di importo considerevole condurrebbe l’impresa alle soglie
del fallimento.
102
Secondo la ricorrente, nell’avallare l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, il Tribunale avrebbe violato il principio
di proporzionalità nonché la tutela dei diritti dell’impresa che discendono dalla libera iniziativa economica e dalla tutela
del diritto di proprietà. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a esaminare
e prendere in considerazione la capacità contributiva della ricorrente.
103
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver esercitato correttamente il potere discrezionale di cui gode al fine di determinare l’importo
dell’ammenda e che non vi era alcuna ragione per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta.
104
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere di non essere obbligato, in
sede di determinazione dell’importo dell’ammenda controversa, a tener conto della situazione finanziaria dell’impresa interessata
e della sua capacità contributiva.
Giudizio della Corte
105
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo
dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento
di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate
alle condizioni del mercato (v. sentenze 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punti 54 e 55, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 327).
106
Occorre parimenti rilevare che tale giurisprudenza non è affatto rimessa in discussione dal punto 5, lett. b), degli orientamenti,
ai sensi del quale occorre prendere in considerazione la capacità contributiva reale di un’impresa. Infatti, tale capacità
assume rilievo soltanto nel suo «contesto sociale particolare», costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda
comporterebbe, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte
ed a valle dell’impresa interessata.
107
Orbene, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento tale da fondare l’esistenza di un siffatto contesto.
108
Con riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà, è sufficiente
rilevare che tali principi sono soggetti a limiti di interesse generale e che essi non possono essere presi in considerazione
nel contesto della fissazione di un’ammenda per violazioni del diritto comunitario della concorrenza.
109
Ciò premesso, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in alcun errore di diritto nel respingere
il motivo attinente alla precaria situazione finanziaria della ricorrente.
110
Il sesto motivo deve essere pertanto respinto.
Sul settimo motivo, attinente all’illegittimità della fissazione degli interessi di mora
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
111
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha esaminato l’argomento relativo alla fissazione del tasso degli interessi di mora.
La sentenza sarebbe, pertanto, incompleta e non potrebbe legittimare il rigetto del motivo dedotto in proposito.
112
[OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale ha correttamente confermato la decisione relativa agli interessi di mora e che ha
motivato in modo circostanziato le relative valutazioni. Il Tribunale, in particolare, avrebbe richiamato la costante giurisprudenza
relativa al potere della [OSCURATO:PERSONA] di determinare tali interessi.
Giudizio della Corte
113
Occorre ricordare che il Tribunale, nel rispondere al motivo dedotto, ha fatto riferimento, ai punti 475 e 478 della sentenza
impugnata, alla giurisprudenza consolidata secondo cui i poteri di cui la [OSCURATO:PERSONA] è investita in forza dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di determinare la data di esigibilità delle ammende e quella relativa al decorso
degli interessi di mora, nonché di fissare il tasso di tali interessi e di stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione
della sua decisione.
114
In assenza di tale potere della [OSCURATO:PERSONA], infatti, le imprese potrebbero essere messe in condizione di trarre vantaggio
dal ritardo nel pagamento, indebolendo così l’effetto delle sanzioni.
115
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente adottare un valore di riferimento
più elevato del tasso medio di mercato, offerto a un operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti
dilatori con riguardo al pagamento dell’ammenda.
116
Il Tribunale ha concluso, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva oltrepassato il suo potere discrezionale nel fissare il tasso
di interesse contestato.
117
Si deve rilevare che tali valutazioni del Tribunale non sono inficiate da qualsivoglia errore in diritto.
118
Il settimo motivo deve pertanto essere respinto.
119
Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado dev’essere respinto
integralmente.
Sulle spese
120
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118
del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo la SGL [OSCURATO:PERSONA]
rimasta soccombente e avendone la [OSCURATO:PERSONA] chiesto la condanna alle spese, essa dev’essere pertanto condannata alle spese
del presente giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La SGL [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.