CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37870/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla decisione sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; lette le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], per il reato di truffa aggravata, ritenuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa in data 26 giugno 2017 dal Tribunale di Foggia. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 168-quater cod. pen. e 464-quater cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, in relazione al mancato rilievo della nullità derivante dalla revoca del provvedimento di sospensione di messa alla prova, anche se avvenuta fuori dalle ipotesi tassativamente previste. 2.2. Con il secondo, articolato motivo, la difesa censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa e all'individuazione del momento consumativo. Ci si duole altresì della mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla invocata testimonianza del notaio Pascucci. Posto che la perfezione del reato sarebbe avvenuta non oltre il 25 gennaio 2012, si sottolinea infine l'avvenuto decorso del termine di prescrizione. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Il ricorrente eccepisce l'irritualità della mancata prosecuzione del subprocedimento di sospensione con messa alla prova, in quanto la "revoca" sarebbe stata disposta al di fuori dei casi tassativamente consentiti. Occorre precisare come non ci sia stata in effetti nessuna revoca ai sensi degli artt. 168-quater cod. pen. e 464-octies cod. proc. pen., dal momento che non è mai stata emessa alcuna ordinanza ex art. 464-quater cod. proc. pen. tale da poter essere revocata. Il provvedimento che, previa delibazione di tutte le informazioni raccolte, dispone la formale sospensione del procedimento e l'inizio della messa alla prova, con fissazione del termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie devono essere adempiuti, non può prescindere, per espressa previsione legislativa, dall'avvenuta produzione del programma di trattamento (cfr., nel testo, Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep.2022, Posca, Rv. 282582, in motivazione; Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355). In difetto di quest'ultimo incombente, si verte ancora nei passaggi procedimentali preliminari, vòlti alla prima valutazione degli atti, onde acquisire il cosiddetto "convincimento provvisorio di colpevolezza" (o viceversa la sussistenza di elementi rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen.) e verificare interinalmente la sola ammissibilità dell'istanza stessa (rispetto dei termini, presentazione da parte dell'imputato o di suo procuratore speciale, allegazione del programma di trattamento ovvero della presentazione della relativa richiesta all'Uepe, verifica dei precedenti, etc.). Nel caso di specie, dunque, in attesa del deposito dell'elaborato dell'Uepe, erano stati svolti incombenti unicamente prodromici alla valutazione di possibilità di accesso all'istituto premiale. Nel dettaglio, all'udienza del 13 maggio 2016, il giudice ha rinviato il processo al 19 settembre 2016 «per consentire all'UEPE di elaborare il programma, sospende i termini di prescrizione, sospende il presente procedimento, fatti salvi i diritti dei terzi; per la costituzione di parte civile ogni discussione è rinviata al 19 settembre 2019»; la sospensione, con ogni evidenza, è stata disposta ai sensi dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e non in relazione a una messa alla prova ancora da scrutinare. All'udienza successiva, il giudice chiede ancora se sia stata ritualmente presentata un'istanza di messa alla prova, affermando a chiare lettere che su tale istanza si deve comunque ancora pronunciare. Il rappresentante del Pubblico ministero ha poi rilasciato, per la prima volta in quella sede, il proprio necessario parere sul punto, esprimendosi in senso contrario all'accoglimento dell'istanza, sulla base di una prognosi infausta di recidivanza, tenuto conto dei precedenti specifici dell'imputato. Il Tribunale ha aderito a queste conclusioni, ritenendo espressamente non accoglibile la richiesta, affermando la sopravvenuta inutilità del programma di trattamento non ancora pervenuto e disponendo procedersi oltre). Si deve dunque parlare, correttamente, di diniego della invocata messa alla prova, all'esito degli incombenti istruttori ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., e non di revoca dell'ordinanza di sospensione. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.1. Il secondo motivo di ricorso contesta, in primo luogo, l'asserita implausibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in particolare laddove non sarebbe neppure astrattamente configurabile alcun raggiro poiché gli elementi sottaciuti secondo l'ipotesi accusatoria - e nello specifico l'iscrizione di ipoteca - erano chiaramente indicati nel contratto preliminare sottoscritto dal promissario acquirente, dovendosi escludere, secondo massime di comune esperienza, che costui non abbia letto l'atto, o quanto meno non se ne sia fatto spiegare il contenuto da terzi competenti.La doglianza è in parte aspecifica (laddove omette di rilevare le altre circostanze, sicuramente rilevanti sia in sede precontrattuale sia ai fini penali, e non menzionate dall'imputato: la titolarità del bene in capo a terzi soggetti, che avevano rilasciato una procura speciale a Caputo; il mancato pagamento di alcune rate del mutuo e la conseguente pendenza di una procedura esecutiva) e in parte non consentita, debordando in questioni schiettamente fattuali, quali la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni; nella fattispecie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA], laddove ha riferito di essere persona di scarsa scolarizzazione; di avere ricevuto dal conoscente Caputo, qualificatosi come proprietario dell'immobile, la proposta di vendita; di avergli versato in buona fede la caparra confirmatoria, nonché un ulteriore anticipo; di non aver dato seguito alla stipula del contratto definitivo, perché il promittente venditore si era reso irreperibile. 2.2. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). La Corte di appello ha dato, in primo luogo, espressamente conto di avere registrato le richieste di rinnovazione nella indicazione dei motivi di appello (p. 5) e ha poi rilevato che le risultanze dibattimentali come ricostruite in precedenza affrontando il merito della causa, si connotavano in termini di piena concludenza, non essendo necessaria l'escussione di ulteriori testi. In questo modo, coerentemente con l'esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e che era viceversa possibile una decisione allo stato degli atti. 2.3. La Corte ha individuato, aderendo alla ricostruzione in fatto sintetizzata nella rubrica imputativa, il giorno di consumazione definitiva del reato nel 20 luglio 2012, allorquando fu corrisposta l'ultima tranche di anticipo. Le riflessioni della difesa che si incentrano sulla protrazione delle condotte di artificio e raggiro soltanto sino a una data precedente, non si confrontano con il chiaro computo operato dai giudici di appello e soprattutto non tengono conto della natura di reato di evento del delitto di truffa, che si perfeziona solo con il verificarsi dell'induzione in errore, dell'atto di dazione patrimoniale, del profitto e del danno, di modo che è solo dall'ultimo di questi accadimenti che inizia a decorrere il termine prescrizionale (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 22957 del 03/03/2021, Bellini, Rv. 281455). Alla data della pronuncia di secondo grado (17 marzo 2022), dunque, alla luce della recidiva qualificata contestata e ritenuta, non era ancora integralmente decorso il termine di nove anni ex artt. 99, secondo comma, 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo anche ai complessivi otto mesi e diciannove giorni di sospensione dei termini in primo grado. 2.4. Tutti i profili di censura risultano quindi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3.1. Quanto alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266, in tema di inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, con prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 3.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann