CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso n. 6030/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. con sede in Prato via [OSCURATO:PERSONA] 9 -intimata– 1 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 6030/2018 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 13704/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n. 1736/2/17 depositata il 10 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 marzo 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA], quale assegnataria di un fabbricato ad uso abitazione nella qualità di socio della cooperativa edificatrice Andromeda ha presentato a registrazione l'atto di assegnazione invocando le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 66 comma 6- bis del decreto legge numero 331/1993 convertito in legge 427/1993, con conseguente applicazione delle imposte di registro ipocatastali in misura fissa. l'Agenzia delle entrate ha notificato avviso di liquidazione dell'imposta in misura proporzionale disconoscendo l'applicazione della predetta agevolazione. La società ha proposto ricorso avverso il predetto avviso di liquidazione evidenziando che l’art. 66 era in vigore al momento della stipula dell’atto (4 luglio 2013). Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha presentato appello, che è stato respinto sul rilievo che la disposizione di cui all’articolo 66 citato era in vigore al momento della stipula dell'atto, perché la norma è stata abrogata solo con decorrenza dal 1 gennaio 2014 dall’art 10 del D.lgs. 23/2012. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motivo. Non si è costituita la società intimata; in esito all'udienza camerale del 20 maggio 2021 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del merito. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 - bis, in relazione 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 6030/2018 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 13704/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che nell'applicazione della suddetta norma la CTR non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra l'imposta di registro ed IVA, sicchè quest'ultima doveva computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l'atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA. In particolare, la ricorrente Agenzia ritiene che, per effetto del nuovo dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 - bis, e delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, il regime agevolato dell'imposta di registro è applicabile alle sole operazioni di assegnazione di alloggi ai soci già sottoposte ad IVA, dovendo, di contro, applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti. Si tratterebbe infatti di un regime di favore inquadrabile nella logica dell'alternatività tra imposta di registro e IVA, pertanto nel momento in cui muta il regime IVA delle assegnazioni degli alloggi in cooperative, muta anche la relativa disciplina dell'imposta di registro senza necessità di una esplicita abrogazione. 2. Il motivo è infondato. Il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 - bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che "gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato". Tale assetto ha subito modifiche a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 - bis, ha introdotto l'esenzione dall'IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici. 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 6030/2018 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 13704/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 8 - bis. Nel mutato contesto normativo, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 - bis, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quest'ultima andasse applicata nei soli casi in cui l'assegnazione dell'immobile non era esente da IVA. Detta interpretazione non è però condivisibile, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell'art. 66, comma 6 - bis citato. L'assunto dell'Agenzia delle entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell'introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall'applicazione del richiamato principio di alternatività (in via più generale, per l'esclusione dell'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro degli atti in astratto soggetti all'IVA, ma di fatto esentati, cfr. Cass. n. 24268/2015). Non può quindi prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell'applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 - bis., atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l'originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, cosi come è facoltà del 4 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 6030/2018 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 13704/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 legislatore, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, e senza che si produca un effetto abrogativo della disciplina anteriore (in tal senso Cass. n. 16557 del 05/07/2017) Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O