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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 74/1982

ECLI:IT:COST:1982:74
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari data, inteso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a conseguire ex art. 700 cod. proc. civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto, occorrer possa, alla ditta [OSCURATO:PERSONA], dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso, il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod. civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla [OSCURATO:PERSONA] di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a quello del manifesto de quo.

2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24 marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976, 1) confermò l'inibitoria provvisoria e 2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali".

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non è fatto divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve pur rispettare le regole del gioco economico. :

4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre 1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità.

Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari data, inteso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a conseguire ex art. 700 cod. proc. civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto, occorrer possa, alla ditta [OSCURATO:PERSONA], dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso, il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod. civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla [OSCURATO:PERSONA] di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a quello del manifesto de quo. 2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24 marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976, 1) confermò l'inibitoria provvisoria e 2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali". 3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non è fatto divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve pur rispettare le regole del gioco economico. : 4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre 1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità. Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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