Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 74/1982
ECLI:IT:COST:1982:74
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari
data, inteso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a conseguire ex art. 700 cod. proc.
civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona
gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:PERSONA] e, per quanto, occorrer possa, alla ditta [OSCURATO:PERSONA],
dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso,
il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il
contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei
servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi
l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private
resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod.
civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla [OSCURATO:PERSONA] di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a
quello del manifesto de quo.
2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata
il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24
marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976, 1) confermò l'inibitoria
provvisoria e 2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la
questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento
all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in
cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di
un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante
volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito
dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta
privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la
connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta
al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di
controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti
legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme
penali".
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul
riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non
giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può
confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non è fatto
divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella
in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve
pur rispettare le regole del gioco economico.
:
4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di
Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era
soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento
d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la
conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre
1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi
legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità.
Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve
giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21
comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere