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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25660/2022

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NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21639/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 42 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – SANZIONI D.L. 12 DEL 2002 r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2130 /17 emessa in data 1 3 gennaio 2017 e depositata in data 16 giugno 2017; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 7 luglio 2022, svoltasinelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del primo motivo , l’inammissibilità del secondo e l’accoglimento parziale del terzo.

Rilevato che

1. Con avviso di irrogazione sanzioni l'ufficio di Manfredonia irrogava a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione ex art . 3 , comma 3 , del d .l. n. 12 del 2002, convertito in l. n. 73 del 2002, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Vieste del 20 gennaio 2005, relativo all'impresa individuale di essa ricorrente, ed attestante l'asserito impiego di due dipendenti in assenza di formale assunzione ed iscrizione a libro matricola.

2. La parte proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n. 363/07/2007.

3. La sentenza era confermata dalla C ommissione tributaria regionale della Puglia,con sentenza n. 194/25 del 25 maggio 2010.

4. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in primo luogo , che la C .

T .

R . aveva errato nell'affermare la propria giurisdizione e, in secondo luogo , lamentando: - carente mot ivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in contestazione; - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia su un motivo di gravame concernente l'omessa disamina da parte del giudice di primo grado del verbale di accertamento, dei libri matricola, delle r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] retribuzioni e del carattere notoriamente stagionale (stabilimento balneare) dell'attività svolta; - omessa motivazione e violazione degli artt. 58 d.lgs. n. 546 del 19 92 e 345 u.c. cod. proc. civ., in ordin e all'ammissibilità in appello della produzione di documenti indispensabili.

Questa Corte, con sentenza 06/04/2016, n. 6679, respinto il primo motivo, accoglieva gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.T.R. della Puglia.

5. La causa era qui riassunta e la C .

T .

R . , con sentenza n. 2130/27/2017 del 16 giugno 2017, accoglieva l’appello.

6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7 luglio 2022 , svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , per la quale la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Preliminarmente si deve dare atto che la controricorrente ha depositato istanza di sospensione per domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con allegata prova del pagamento della prima rata.

L’Agenzia ha depositato in data 16 dicembre 2020 , istanza di fissazione udienza con allegati documenti.

2. Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

P.Q.M. r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordina ad Agenzia delle entrate la notificazione alla controparte, per elenco, dei documenti depositati, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21639/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 42 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – SANZIONI D.L. 12 DEL 2002 r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2130 /17 emessa in data 1 3 gennaio 2017 e depositata in data 16 giugno 2017; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 7 luglio 2022, svoltasinelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del primo motivo , l’inammissibilità del secondo e l’accoglimento parziale del terzo. Rilevato che 1. Con avviso di irrogazione sanzioni l'ufficio di Manfredonia irrogava a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione ex art . 3 , comma 3 , del d .l. n. 12 del 2002, convertito in l. n. 73 del 2002, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Vieste del 20 gennaio 2005, relativo all'impresa individuale di essa ricorrente, ed attestante l'asserito impiego di due dipendenti in assenza di formale assunzione ed iscrizione a libro matricola. 2. La parte proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n. 363/07/2007. 3. La sentenza era confermata dalla C ommissione tributaria regionale della Puglia,con sentenza n. 194/25 del 25 maggio 2010. 4. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in primo luogo , che la C . T . R . aveva errato nell'affermare la propria giurisdizione e, in secondo luogo , lamentando: - carente mot ivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in contestazione; - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia su un motivo di gravame concernente l'omessa disamina da parte del giudice di primo grado del verbale di accertamento, dei libri matricola, delle r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] retribuzioni e del carattere notoriamente stagionale (stabilimento balneare) dell'attività svolta; - omessa motivazione e violazione degli artt. 58 d.lgs. n. 546 del 19 92 e 345 u.c. cod. proc. civ., in ordin e all'ammissibilità in appello della produzione di documenti indispensabili. Questa Corte, con sentenza 06/04/2016, n. 6679, respinto il primo motivo, accoglieva gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.T.R. della Puglia. 5. La causa era qui riassunta e la C . T . R . , con sentenza n. 2130/27/2017 del 16 giugno 2017, accoglieva l’appello. 6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7 luglio 2022 , svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , per la quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Preliminarmente si deve dare atto che la controricorrente ha depositato istanza di sospensione per domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con allegata prova del pagamento della prima rata. L’Agenzia ha depositato in data 16 dicembre 2020 , istanza di fissazione udienza con allegati documenti. 2. Occorre quindi ordinare all’Agenzia di notificare alla controparte, per elenco, i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. P.Q.M. r.g. n. 21639/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordina ad Agenzia delle entrate la notificazione alla controparte, per elenco, dei documenti depositati, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuo
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