CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE- intimate –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6325/2022, depositata il 27/9/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6325/2022, depositata il 27/9/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello di RosaTucci, ha annullato la cartella di pagamento n. 071 2019 01176174 02,Numero registro generale 28816/2022Numero sezionale 5529/2026Numero di raccolta generale 24488/2026Data pubblicazione 05/08/2026dell’importo di euro 26.182,64, emessa nei confronti della appellante atitolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’annod’imposta 2007, ritenendo prescritto il credito.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione restano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si prospetta il vizio di violazione efalsa applicazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 in combinato dispostocon l’art. 1, comma 623, legge n. 147/2013, in rapporto all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto prescrittala pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata,sull’errato presupposto che fosse decorso il termine decennale diprescrizione tra la notifica dell’avviso di liquidazione d’imposta e la notificadella cartella, senza tener conto dell’art. 1, comma 623, l. n. 147 cit. sullasospensione del termine prescrizionale.1.1. La censura è infondata.1.2. Non è in discussione l’accertamento fattuale, compiuto dal giudicedi appello, secondo cui:- “la cartella impugnata deriva dall’avviso di liquidazionen°2007/001/SC/000003151/0/006, notificato in data 06/11/2009, con ilquale, si chiedeva l’imposta di registro relativa alla Sentenza Civilen°0000003151/2007 del 19/03/2007, emessa dal Tribunale di Napoli”;- “la predetta cartella è stata invece notificata in data 14.12.2019”.1.3. La contestazione dell’Agenzia attiene invece all’affermazione dellaCTR secondo cui “Tra le due notifiche, quindi, è sicuramente decorso iltermine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 DPR n. 131/86”.1.4. In particolare, la ricorrente si duole della mancata applicazionedell’art. 1, comma 623, legge n. 147/2013, ai sensi del quale «Perconsentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 eNumero registro generale 28816/2022Numero sezionale 5529/2026Numero di raccolta generale 24488/2026Data pubblicazione 05/08/2026la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui alcomma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondenteperiodo sono sospesi i termini di prescrizione».1.5. Orbene, la sospensione del termine di prescrizione si riferiscetestualmente ai carichi di cui al precedente comma 618, ovvero quelli«inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province ecomuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013» (in tal senso, cfr.Cass. 1893/2020, cui adde Cass. 26405/2020; 2095/2023;18485/2025),mentre nel caso di specie il ruolo è pacificamente successivo a questadata, essendo stato emesso nel 2019, come d’altronde si evince dallacartella di pagamento in atti.1.6. Ne discende, pertanto, che la sospensione di cui alla norma,operando esclusivamente per i ruoli affidati in riscossione fino al 31ottobre 2013, non si applica alla fattispecie in esame.1.7. La sentenza impugnata risulta, dunque, immune dal censuratovizio di violazione di legge, dovendo confermarsi che tra la data di notificadell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sotteso alla cartella dipagamento impugnata (6/11/2009) e quella di notifica della cartella(14/12/2019) è decorso un lasso di tempo superiore al termine diprescrizione decennale ex art. 78 TUR.2. Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione degliintimati.3. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, medianteNumero registro generale 28816/2022Numero sezionale 5529/2026Numero di raccolta generale 24488/2026Data pubblicazione 05/08/2026il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022;19747/2022; 29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia