CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 21/11/2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli in data 24 settembre 2019, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (capo a), lesioni ai danni degli agenti della [OSCURATO:PERSONA], (capo b), nonché di danneggiamento commesso dai danni delle suppellettili della cella (capoc). 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Scognamiglio, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. Deduce la ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di applicazione della predetta circostanza attenuante, formulata nell'atto di appello, affermando l'irrilevanza della stessa nel complessivo computo della pena e, dunque, la carenza di interesse della parte appellante ad una statuizione sul punto. Ad avviso della Corte di appello, infatti, il riconoscimento della circostanza attenuante non avrebbe potuto modificare il giudizio di equivalenza, già operato rispetto alla ritenuta recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. con le attenuanti generiche ritenute sussistenti. Ad avviso della difesa, invece, sussisterebbe l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art. 366 cod. pen., in quanto l'imputata non avrebbe agito per ottenere una nuova dose di psicofarmaci, ma per essere nuovamente visitata dal medico, richiesta che non era stata accolta, essendo stata la detenuta già visitata lo stesso giorno solo un quarto d'ora prima. La ricorrente, inoltre, citando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità deduce di aver interesse a impugnare sul punto, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli; precisa, peraltro, la ricorrente che la determinazione della pena base per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. sarebbe stata operata discostandosi sensibilmente dal minimo edittale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 24 maggio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. In data 1 giugno 2022 il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. Il difensore della ricorrente nell'atto di appello ha specificamente chiesto che la condotta dell'imputata venisse qualificata ai sensi della più favorevole, quanto alla cornice edittale, previsione di cui al secondo comma dell'art. 336 cod. pen. La Corte di appello di Torino ha, tuttavia, omesso ogni pronuncia sul punto, rilevando, «quanto al riconoscimento dell'attenuante ex art. 336, c. 2, c.p.», che «l'accoglimento della ...richiesta non avrebbe conseguenze pratiche dal momento che - stante la natura della recidiva - la valutazione non potrebbe che essere in termini di equivalenza». 2. Questa statuizione è, tuttavia, erronea. Il secondo comma dell'art. 336 cod. pen., infatti, integra una fattispecie autonoma di reato, meno gravemente sanzionata di quella di cui al primo comma, e non già una circostanza attenuante del reato di cui al primo comma (Sez. n. 2920 del 29/10/1965, dep. 1966, Cambria, Rv. 100122 - 01). I due commi dell'articolo 336 cod. pen. prevedono, infatti, due distinte ipotesi di reato, la prima teleologicamente orientata al compimento o all'omissione di un atto contrario ai doveri di ufficio, la seconda finalizzata al compimento di un atto del proprio ufficio. I due delitti di cui al primo e al secondo comma dell'art. :336 cod. pen. sono, dunque, delineati dal legislatore in rapporto di alternatività e questo esclude, sul piano logico prima ancora che giuridico, che la condotta di cui al secondo comma possa accedere, quale circostanza, al reato descritto dal primo comma. Stante la natura di fattispecie autonoma di reato, pertanto, la previsione di cui al secondo comma dell'art. 336 cod. pen. non è suscettiva di giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. 3. Muovendo da tali premesse deve, pertanto, rilevarsi che la Corte di appello di Torino ha omesso di motivare su una censura specifica, che la parte aveva interesse, concreto ed attuale, a dedurre. Ove, infatti, fosse ritenuta sussistente, la fattispecie di violenza o resistenza a pubblico ufficiale di cui al secondo comma dell'art. 336 cod. pen. comporterebbe per l'imputata la determinazione della pena alla stregua di una cornice edittale inferiore rispetto a quella della fattispecie, ritenuta sussistente dalla sentenza di primo grado, di cui all'art. 336, comma primo, cod. pen.Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dell'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01). 4. Posto, inoltre, che nella sentenza impugnata il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale contestato al capo a) costituisce la violazione ritenuta più grave nella determinazione della pena, operata secondo la disciplina del reato continuato, l'annullamento della sentenza impugnata deve essere esteso anche alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al reato di cui al capo a) ed alla pena complessivamente determinata con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Devono essere dichiarati irrevocabili, in conformità al disposto dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza impugnata relative alla responsabilità dell'imputata in ordine ai reati contestati ai capi b) e c). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) ed alla pena complessivamente determinata con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara irrevocabile