CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 (in essere il 24/9/2013). 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con specifico riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico del reato, nella ipotesi di conseguito beneficio, anche alla luce dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità (cfr., ex mutis, sez. 4, n. 35969 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA],. Rv. 276862, in cui si è, per l'appunto, chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307). Nella specie, la difesa non si è confrontata con le conformi conclusioni dei giudici del merito che hanno stigmatizzato la circostanza che la falsa indicazione aveva riguardato ben tre anni d'imposta, come contestato nel capo d'imputazione. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rrali y-A2-fr)--v-P.a.,C2122 (25) DEPOSITATO