CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39308/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.500,00 di multa in relazione ai reati, ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1), 73, comma 1, T.U. Stup., per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina pura al 70% pari a tre dosi singole medie (capo 2), 73, comma 1, T.U. Stup. per aver ceduto gr. 3,5 di cocaina al prezzo di euro 350,00 (capo 3), 73, comma 1, T.U. Stup. per aver ceduto 24 dosi di stupefacente del tipo cocaina (capo 5), 73, comma 1, T.U. Stup. per aver ceduto un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 6), 73, comma 1, T.U. Stup. per aver ceduto sostanza stupefacente pari a gr.430 di cocaina suddivisa in otto pani ed equivalente a 560 dosi medie (capo 10, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit.), 110 cod. pen., 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n.497 per avere in concorso con altri soggetti detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 45 munita di caricatore con quattordici colpi inseriti (capo 11), 110 cod. pen. e 23 legge 18 aprile 1975, n.110 per avere in concorso con altri soggetti detenuto e portato in luogo pubblico la pistola calibro 45 munita di caricatore con quattordici colpi inseriti, di cui al capo precedente, arma clandestina perché priva di matricola (capo 12), 110 e 648 cod. pen. per avere, in concorso con altri, ricevuto o comunque acquistato la pistola calibro 45 munita di caricatore con quattordici colpi inseriti di cui al capo precedente, (capo 13), 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. per avere, in concorso con altro soggetto, ceduto una dose di cocaina al prezzo di euro 70 (capo 17). 2. A seguito di ricorso per cassazione proposto avvero la predetta pronuncia, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.13115 del 6/02/2020, aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione esterna e al conseguente trattamento sanzionatorio. 3. La Corte di appello di Roma, in fase di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado rigettando la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti contestati nel presente processo e i delitti giudicati con sentenza n.2451/09 della Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile il 14/06/2011. Le ragioni poste a base della decisione si articolano nel raffronto tra i reati oggetto del presente processo e quelli accertati nella sentenza divenuta irrevocabile, concretati dalla partecipazione ad un'associazione per delinquere facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante dalla primavera del 2004 sino al marzo 2005 nel campo dello smercio di grossi quantitativi di cocaina importati dalla Spagna in Roma, Grottaferrata e altre località laziali, nonché dal delitto di vendita in concorso con altri di 1 chilogrammo di cocaina il 3 dicembre 2004. La condotta del Suriano quale partecipe del sodalizio, come accertato dal giudice del rinvio, si era sostanziata nello spaccio sia di piccole dosi sia di ingenti quantità di cocaina messe a sua disposizione dall'associazione; egli aveva personalmente consegnato il chilo di cocaina oggetto del secondo reato contestato. I giudici del rinvio hanno rilevato alcune differenze, ritenute di rilievo: l'associazione della quale faceva parte l'imputato era stata composta da soggetti del tutto diversi dai complici indicati nel presente processo, non disponeva di armi, aveva ad oggetto lo smercio di quantitativi di cocaina ben più consistenti di quelli ceduti nel 2006. Oltre allo iato temporale esistente fra i fatti accertati nelle due sentenze, la Corte ha ritenuto dirimenti le differenti condotte attuative e, in particolare, la circostanza che i fatti oggetto del presente processo rientrassero nell'ambito di un'attività di spaccio che l'imputato gestiva autonomamente avvalendosi di complici a lui sottoposti e di canali di approvvigionamento non individuabili nell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], non più operante nel 2006. A tali considerazioni la Corte ha aggiunto che l'appellante si era limitato ad allegare la continuità cronologica degli addebiti, l'analogia dei titoli di reato, il medesimo contesto territoriale senza fornire elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i reati costituissero espressione di un originario programma delittuoso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ritiene che la sentenza sia intrinsecamente contraddittoria in relazione all'intervallo temporale intercorrente tra i due gruppi di reati, individuato dapprima con riguardo alla data di cessazione del sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA], aprile 2005, e poi nell'epoca di adesione allo stesso, marzo 2004. Data la natura permanente del reato associativo, secondo la difesa è del tutto arbitrario e illogico far coincidere in astratto e dogmaticamente il momento di ideazione del disegno criminoso con quello genetico del sodalizio. Ulteriore elemento di contraddittorietà della sentenza si rinviene nel riferimento al minor quantitativo di cocaina smerciato nel 2006, sebbene nella sentenza divenuta irrevocabile la Corte avesse esposto che Suriano spacciava sia piccole che ingenti quantità di cocaina messe a 'disposizione dal sodalizio delittuoso.La difesa sottolinea che la distanza temporale non è sufficiente ad escludere la continuazione e che il dato unificante è rappresentato non soltanto dalla omogeneità delle violazioni perpetrate e dall'identità del contesto territoriale ma anche dalle modalità delle condotte poste in essere, essendo i fatti ugualmente connotati da un contatto diretto e assiduo con gli acquirenti. In occasione del sequestro di 20 chilogrammi di cocaina e dell'arresto del sodale [OSCURATO:PERSONA] l'imputato ne era stato informato a poche ore di distanza e aveva consigliato ai suoi interlocutori di disfarsi delle utenze cellulari, a dimostrazione del fatto che, pur essendo inserito in un'associazione, fosse dotato di ampia autonomia nella gestione dei rapporti con gli acquirenti. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'incompatibilità delle condotte poste in essere con l'unicità del disegno criminoso spiegando per quale ragione, nonostante l'arresto dell'associato Fabri, la dissoluzione del sodalizio non fosse prevedibile per il Suriano, essendo del tutto verosimile che quest'ultimo avesse progettato un'attività in proprio al di fuori del sodalizio; considerate le disponibilità economiche di rilievo e i solidissimi legami con la rete di fornitori e degli acquirenti nel medesimo contesto territoriale. La difesa lamenta che il giudice di merito abbia svolto di fatto una disamina astratta e generica, omettendo di analizzare le fattispecie concrete. 5. Con memoria del 20 settembre 2021 il difensore ha sviluppato nuovi argomenti a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo indice dell'asserita contraddittorietà della sentenza impugnata non trova riscontro nel testo della motivazione, laddove si è fatto riferimento alla data di cessazione del sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di evidenziare l'oggettiva distanza cronologica tra tale reato e i delitti posti in essere nel 2006 quale elemento negativo dell'unicità del disegno criminoso. Tale affermazione, in quanto riferibile all'ipotizzata continuazione tra il delitto associativo e altri delitti non qualificabili come reati-fine, non contrasta con il principio interpretativo ripetuto nelle pronunce dei giudici di legittimità per cui è necessario che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio; si tratta, infatti, di un principio enunciato con riguardo alla diversa ipotesi della configurabilità del vincolo della continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine. 3. Il secondo rilievo concernente la contraddittorietà della motivazione riguarda i quantitativi di droga smerciata dal Suriano. Trattasi, con evidenza, di una lettura del testo motivazionale non conforme al significato dell'enunciato, in cui si è fatto riferimento al complessivo quantitativo affidato a Suriano dall'organizzazione criminale piuttosto che all'eventualità che talune partite non fossero di ingente quantità. 4. Con i motivi aggiunti la difesa ha inteso smentire il valore delle argomentazioni fondate sulla diversità delle modalità esecutive dei reati e ha posto l'accento sul ruolo autonomo svolto dal ricorrente nel sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], oltrechè nella gestione del reato-fine oggetto di sentenza irrevocabile. Si è ivi, altresì, evidenziato come già nel periodo 2004-2005 il ricorrente disponesse di autonomi canali di approvvigionamento, avesse una posizione conflittuale con il sodalizio e si fosse rivolto nel 2006 a tale Calvisi, già suo interlocutore nel periodo 2004-2005. 5. Giova rammentare che al giudice di rinvio si chiedeva, nel caso in esame, di verificare se vi fossero indici sintomatici della iniziale preordinazione dei reati contestati nel presente processo e dei reati giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma n.2451/09 ad un unico programma criminoso. La Corte territoriale si è attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente e ha esposto con ampia motivazione le ragioni, omesse nella sentenza annullata, secondo le quali gli elementi istruttori non deponessero per la sussistenza dei tratti tipici del reato continuato. Sulla base di un'articolata serie di elementi, sopra elencati, dei quali nel ricorso e nei motivi aggiunti si chiede al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione, oltretutto richiamando dati fattuali mai sottoposti all'esame del giudice del gravame, la Corte di appello ha escluso, con motivazione congrua e scevra da manifesta illogicità, che le risultanze istruttorie avessero consegnato la prova dell'esistenza di un previo programma, sufficientemente dettagliato, a monte della realizzazione dei reati giudicati nei due distinti processi. La pronuncia risulta, pertanto, conforme ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla necessità di distinguere la mera reiterazione del reato dalla pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, onde evitare di rendere evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. Essa è, altresì, in linea con il tracciato segnato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, laddove si è fatto riferimento a concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, ma anche alla necessità di accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi .fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 6. Le indicate ragioni giustificano il rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere delle spese del procedimento. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu