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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28887/2022

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'LY)%1- I ORDINANZA sul ricorso 11480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13-15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6715/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2480/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione Rir:enuto che: ,n io ricorre per la cassazione della sentenza della CTR cli ;=-1 Campania, che in controversia su impugnazione di estratto di r1,1) e sottostanti cartelle per tassa automobilistica anni 2010 e 2011, -espinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo gH:( 0 che aveva rigettato il ricorso nella considerazione della cD )strata notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. per quanto ancora rileva, stante la dimostrata rituale notifica cartelle, ha rigettato l'appello del contribuente "alla luce della J:i.e notifica delle cartelle", che non consente l'impugnativa de Estratto di ruolo. 12 ,;enzia delle entrate si costituisce con controricorso.

C: r: siderato che: 1 :'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione de ,2rt. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il c;:t izio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ail t. 360 n. 3, 4, e 5, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla crizione del credito contenuto nelle cartelle richiamate negli im:lignati estratti di ruolo, con violazione del principio di cc, spondenza fra chiesto e pronunciato; ribadisce la fondatezza nel ire t.:o della eccezione di prescrizione in relazione alle cartelle per bollo au notificate oltre il termine triennale.

2. i n ztivo è infondato. zjrnasta incontestata la regolarità della notifica della cartella di pa:i3rnento sottesa all'atto impugnato, come peraltro emerge dalla s;e h enza impugnata, va ribadito che ad integrare gli estremi del vizio uessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione de udice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il pm-vedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso ,:reto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione aci) lata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, an -Ae se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 21311/2011; n. 24155/2017).

Nela fattispecie la CTR, nella parte in fatto ha premesso la co -1:estazione anche sulla presunta prescrizione delle pretese, con ciò diri:istrando di esserne a conoscenza e implicitamente respingendola, riSj tando tale statuizione incompatibile con l'opposta soluzione (Cass., lì :2956/2015; 4 ottobre 2011, n. 20311).

Secondo insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non pi invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi nol accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio noi --;tenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, rr:er, soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto cc •!'ncimento, come nella specie, risulti da un esame logico e co:::.ente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze ttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a L.I.stificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di - :onto di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute ee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.V 133/2011, n. 5583; conf. sez. 5, n. 2153 del 30/01/2020). 3.lonclusivamente il ricorso va respinto.

Le spee seguono la sci ombenza e vengono liquidate come in dispositivo. • P.Q.M.

R.n;( tta il ricorso spese.

Condanna il ricorrente al pagamento delle sp ,3•::e, liquidate in C. 510,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del rt. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della SU ;:,:istenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del riz) -rente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uv) Icato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del CO T ma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. a, 6 luglio 2022 CEPOtiTATO itl CANCELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'LY)%1- I ORDINANZA sul ricorso 11480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13-15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6715/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2480/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione Rir:enuto che: ,n io ricorre per la cassazione della sentenza della CTR cli ;=-1 Campania, che in controversia su impugnazione di estratto di r1,1) e sottostanti cartelle per tassa automobilistica anni 2010 e 2011, -espinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo gH:( 0 che aveva rigettato il ricorso nella considerazione della cD )strata notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. per quanto ancora rileva, stante la dimostrata rituale notifica cartelle, ha rigettato l'appello del contribuente "alla luce della J:i.e notifica delle cartelle", che non consente l'impugnativa de Estratto di ruolo. 12 ,;enzia delle entrate si costituisce con controricorso. C: r: siderato che: 1 :'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione de ,2rt. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il c;:t izio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ail t. 360 n. 3, 4, e 5, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla crizione del credito contenuto nelle cartelle richiamate negli im:lignati estratti di ruolo, con violazione del principio di cc, spondenza fra chiesto e pronunciato; ribadisce la fondatezza nel ire t.:o della eccezione di prescrizione in relazione alle cartelle per bollo au notificate oltre il termine triennale. 2. i n ztivo è infondato. zjrnasta incontestata la regolarità della notifica della cartella di pa:i3rnento sottesa all'atto impugnato, come peraltro emerge dalla s;e h enza impugnata, va ribadito che ad integrare gli estremi del vizio uessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione de udice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il pm-vedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso ,:reto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione aci) lata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, an -Ae se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 21311/2011; n. 24155/2017). Nela fattispecie la CTR, nella parte in fatto ha premesso la co -1:estazione anche sulla presunta prescrizione delle pretese, con ciò diri:istrando di esserne a conoscenza e implicitamente respingendola, riSj tando tale statuizione incompatibile con l'opposta soluzione (Cass., lì :2956/2015; 4 ottobre 2011, n. 20311). Secondo insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non pi invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi nol accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio noi --;tenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, rr:er, soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto cc •!'ncimento, come nella specie, risulti da un esame logico e co:::.ente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze ttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a L.I.stificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di - :onto di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute ee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.V 133/2011, n. 5583; conf. sez. 5, n. 2153 del 30/01/2020). 3.lonclusivamente il ricorso va respinto. Le spee seguono la sci ombenza e vengono liquidate come in dispositivo. • P.Q.M. R.n;( tta il ricorso spese. Condanna il ricorrente al pagamento delle sp ,3•::e, liquidate in C. 510,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del rt. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della SU ;:,:istenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del riz) -rente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uv) Icato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del CO T ma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. a, 6 luglio 2022 CEPOtiTATO itl CANCELLE
Sentenza Cassazione n. 28887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris