CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 31405/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26905-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 26905 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 10 maggio 2021, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di accertamento del diritto a percepire dal Fondo di [OSCURATO:PERSONA] le somme di € 10.929,79, a titolodi Tfr e di € 1.507,61, per le ultime tre mensilità: così riformando, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha negato che la lavoratrice, limitatasi ad un solo tentativo di pignoramento (negativo) presso l’abitazione dell’ex datore di lavoro, avesse agito in via esecutiva nei suoi confronti con l’ordinaria diligenza esigibile, dato atto del decreto del Tribunale fallimentare di non luogo a provvedere sull’istanza di fallimento dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], da oltre un anno cancellata dal registro delle imprese, né essendovi altre attività non cancellate riferibili all’imprenditore. E ciò, pur non potendosi onerare la predetta di costose esecuzioni immobiliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (titolare della quota di un quinto di comproprietà di quattro immobili di modesto valore in provincia di Matera), per essere risultate dalle visure camerali aggiornate e dall’estratto contributivo i ruoli amministrativi dal medesimo ricoperti, nonché le partecipazioni e collaborazioni in società da cui egli traeva compensi; Ric. 2021 n. 26905 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- 3. con atto notificato il 5 novembre 2021, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, per la completa omissione di motivazione sul principio dell’affidamento riposto dalla lavoratrice sulla genuinità e completezza delle informazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento amministrativo per il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia, in ordine alla necessità di un tentativo di esecuzione sui beni immobili dell’ex datore di lavoro, avendo poi l’istituto soltanto in sede giurisdizionale indicato l’esistenza di altre partecipazioni e crediti aggredibili; con integrazione inammissibile della motivazione di un provvedimento amministrativo in sede di giudizio (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, quale la palese contraddittorietà motiva sul principio di diligenza, avendo la Corte territoriale escluso: da una parte, l’esigibilità dalla lavoratrice di un’esecuzione immobiliare onerosa e verosimilmente antieconomica, per il modesto valore delle quote immobiliari di comproprietà dell’ex datore; dall’altra, l’agevole accessibilità di consultazione della CCIAA da cui risultanti ulteriori sue partecipazioni e collaborazioni in società, a fronte delle quali opposte dalla lavoratrice difficoltà obiettive di aggredibilità (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3.in via di premessa, occorre ribadire che, ai fini della tutela prevista dalla l. 297/1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del T.f.r., in Ric. 2021 n. 26905 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa esserlo in concreto per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, quinto comma l. cit., purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. 1° luglio 2010, n. 15662; Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); 3.1. parimenti occorre ribadire che l’intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponde ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale: con la conseguenza che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzionein tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, potendo limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni o di condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale e, dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori Ric. 2021 n. 26905 sez. ML -ud. 12-10-2022 -5- solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27382); 4. non si configurano le censure di omesso esame, in assenza di indicazione di fatti storici, avendo esse ad oggetto piuttosto la contestazione di valutazioni della Corte territoriale non condivise; ma neppure ricorre un vizio di totale mancanza di motivazione in ordine alla violazione del principio di affidamento della lavoratrice o di palese contraddittorietà di motivazione sulla violazione dell’obblligo di diligenza nel tentativo di esecuzione, tale da convertire il vizio in nullità della sentenza, quale error in procedendo , neppure correttamente denunciato; 4.1. quanto al primo motivo, non sussiste in materia il principio di affidamento invocato, sull’erroneo presupposto di una continuità “vincolata” tra procedimento amministrativo e accertamento del giudice, per l’autonomia del giudizio di accertamento dei requisiti di riconoscimento delle prestazioni erogate dall’[OSCURATO:PERSONA], non avente natura impugnatoria del provvedimento amministrativo, ma di accertamento del rapporto e di sussistenza dei requisiti dellerelative prestazioni (Cass.3 ottobre 2014, n. 20948); 4.2. quanto al secondo, la Corte territoriale ha indicato concreti elementi di ricerca pubblicamente accessibili, che la lavoratrice, prima ancora di tentare di utilizzare, neppure ha consultato, non avendo peraltro offerto indicazione di alcuna propria deduzione, tanto meno documentata, in grado d’appello relativa alla non aggredibilità dei beni da tali fonti risultanti; Ric. 2021 n. 26905 sez. ML -ud. 12-10-2022 -6- 5. in realtà, la ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzionedella fattispecie rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a sostenere il ragionamento logico-giuridico a base della decisione (in particolare, al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 5, in riferimento agli elementi indicati ai due ultimi capoversi di pg. 4 e al primo periodo di pg. 5 della sentenza); 6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo