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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16729/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12 settembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi f) (cessione in quattro occasioni di almeno una dose di eroina a [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017), g) (cessione in sei occasioni di almeno una dose di eroina a [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017) e n) (cessione in varie circostanze a [OSCURATO:PERSONA] di almeno una dose di eroina - in [OSCURATO:PERSONA] tra il gennaio e il maggio 2017).

2. L'Okoba, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disappli- cazione della recidiva.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità eccessiva dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali specifici e dalla loro commissione sempre all'in- terno dell'ambito territoriale di [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la definitività delle pregresse condanne, fattori entrambi ritenuti indicativi di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità dell'imputato.

Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. t.

In relazione al secondo motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitiva- mente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La commisurazione della pena è stata correttamente giustificata alla luce dell'or- ganizzazione dell'attività di spaccio in appartamento, alla dotazione di utenze telefo- niche adoperate per i contatti con gli assuntori e all'abitualità del coinvolgimento negli illeciti.3.

In ordine al terzo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel deter- minare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cia- scuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impu- gnata, l'entità dell'aumento di pena appare correttamente giustificato in ragione del numero di dosi di eroina cedute (oltre una trentina, come riportato in moti) e del lungo arco temporale di compimento delle condotte criminose (tra il gennaio e il maggio 2017 - vedi sul punto il capo n).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12 settembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi f) (cessione in quattro occasioni di almeno una dose di eroina a [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017), g) (cessione in sei occasioni di almeno una dose di eroina a [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017) e n) (cessione in varie circostanze a [OSCURATO:PERSONA] di almeno una dose di eroina - in [OSCURATO:PERSONA] tra il gennaio e il maggio 2017). 2. L'Okoba, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disappli- cazione della recidiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità eccessiva dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali specifici e dalla loro commissione sempre all'in- terno dell'ambito territoriale di [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la definitività delle pregresse condanne, fattori entrambi ritenuti indicativi di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità dell'imputato. Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. t. In relazione al secondo motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitiva- mente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La commisurazione della pena è stata correttamente giustificata alla luce dell'or- ganizzazione dell'attività di spaccio in appartamento, alla dotazione di utenze telefo- niche adoperate per i contatti con gli assuntori e all'abitualità del coinvolgimento negli illeciti.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel deter- minare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cia- scuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impu- gnata, l'entità dell'aumento di pena appare correttamente giustificato in ragione del numero di dosi di eroina cedute (oltre una trentina, come riportato in moti) e del lungo arco temporale di compimento delle condotte criminose (tra il gennaio e il maggio 2017 - vedi sul punto il capo n). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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