Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24484/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 8 ottobre 2021, ha parzialmente riformato riconoscendo il beneficio della non menzione, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Asti il 28 febbraio 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, ccmnna 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno.

Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata argomentata attraverso un'adeguata caratterizzazione del fatto storico, rispetto alla quale il richiamo all'elevato grado alcolemico assume rilievo affatto ac:cessorio: a parte il fatto che, nella specie, ricorrono due circostanze aggravanti, la manovra azzardata e spericolata del Bono in corrispondenza di una rotal:oria cagionava il capovolgimento dell'autovettura condotta dal ricorrente, per [OSCURATO:PERSONA] il quale era necessario l'intervento del personale del 118 e del 115; perciò vi è stata, nella specie, una spiccata pericolosità della condotta, riferita in particolare all'incolumità del Bono, con conseguente rilevanza ai fini del giudizio negativo di riconoscibilità della particolare tenuità del fatto, avuto riguardo in particolare ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 131-bis cod.pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 8 ottobre 2021, ha parzialmente riformato riconoscendo il beneficio della non menzione, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Asti il 28 febbraio 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, ccmnna 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata argomentata attraverso un'adeguata caratterizzazione del fatto storico, rispetto alla quale il richiamo all'elevato grado alcolemico assume rilievo affatto ac:cessorio: a parte il fatto che, nella specie, ricorrono due circostanze aggravanti, la manovra azzardata e spericolata del Bono in corrispondenza di una rotal:oria cagionava il capovolgimento dell'autovettura condotta dal ricorrente, per [OSCURATO:PERSONA] il quale era necessario l'intervento del personale del 118 e del 115; perciò vi è stata, nella specie, una spiccata pericolosità della condotta, riferita in particolare all'incolumità del Bono, con conseguente rilevanza ai fini del giudizio negativo di riconoscibilità della particolare tenuità del fatto, avuto riguardo in particolare ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 131-bis cod.pen.. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17
Sentenza Cassazione n. 24484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris