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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02570/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza, per il proprio assistito; si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che il 10 ottobre 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata che, all'esito di giudizio abbreviato, li ha dichiarati colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità evidenziando che gli unici elementi a carico sono l'uso di utenza telefonica intestata alla moglie e il controllo, 20 giorni prima dei fatti in argomento con [OSCURATO:PERSONA], elementi che, a parere della difesa, non sono sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità che, a parere della difesa, si fonda su elementi neutri, quali la localizzazione del cellulare, riconducibile al ricorrente in luoghi e posti che non sono sicuramente quelli in cui è avvenuta la rapina e in un orario immediatamente successivo a quello riferito dalle persone offese.

Aggiunge che la Corte d'appello ha ritenuto con disinvolta motivazione l'irrilevanza delle dichiarazioni delle persone offese ~che in più occasioni e senza ombra di dubbio hanno riferito che i malviventi parlavano una lingua straniera ([OSCURATO:PERSONA]);

3.2. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta che nessun approfondimento è stato effettuato in relazione alla buona personalità del ricorrente.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono:

4.1. violazione di legge.

Evidenziano che il giudizio di responsabilità si fonda su intercettazione telefoniche disposte da altra autorità giudiziaria (autorità giudiziaria di Padova) e lamentano che i verbali e le registrazioni di dette intercettazioni non sono mai stati depositati in questo processo.

Sollevano pertanto questione di inutilizzabilità delle stesse;

4.2. vizio della motivazione.

Contestano la valutazione delle prove e in particolare il contenuto di alcune conversazioni intercettate specificatamente riportate nel ricorso (conv. del 21.3.2013 ore 20.01 e 20.58), [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto ricostruzione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

I motivi, infatti, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti a sollecitare un nuovo esame delle relative statuizioni adottate dai giudici di secondo grado.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali (in particolare attinenti al valore delle mappe di positioning considerato il certo uso della utenza 334.1047521, formalmente intestata alla moglie, ed al relativo esame critico alla luce e nel quadro delle obiettive emergenze acquisite nel corso delle indagini) il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Il ricorrente si è infatti limitato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, presentando motivi privi della necessaria specificità .

Deve aggiungersi che le censure che il ricorrente muove alla motivazione della impugnata sentenza sono destituite di fondamento perché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a confermare il giudizio di colpevolezza si rivela ampiamente articolato e del tutto immune da incogruenze sul piano dello sviluppo logico. [OSCURATO:PERSONA], invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello ha dato al contenuto delle emergenze istruttorie proponendo un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostenendo, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, e sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno offerto con riguardo all'intera vicenda una motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, una completa spiegazione delle ragioni della loro decisione rispondendo a tutte le deduzioni difensive con argomentazioni che vanno esenti da censura in questa sede.

Quanto, poi, alle censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche le doglianze si rivelano per un verso aspecifiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus.

La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la presenza di elementi di segno negativo quali i precedenti penali e il ruolo svolto sicuramente non marginale.

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L'asserito mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 c.p.p. ( in tal senso Cass. n. 14783 del 2009 Rv. 243609; n. 48968 del 2009 Rv. 245542; n. 1801 del 2015 Rv. 266410).

Con la seconda doglianza i ricorrenti tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio che, come già indicato, sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Le conclusioni circa la responsabilità dei fratelli Tondi risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza, per il proprio assistito; si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che il 10 ottobre 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata che, all'esito di giudizio abbreviato, li ha dichiarati colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità evidenziando che gli unici elementi a carico sono l'uso di utenza telefonica intestata alla moglie e il controllo, 20 giorni prima dei fatti in argomento con [OSCURATO:PERSONA], elementi che, a parere della difesa, non sono sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità che, a parere della difesa, si fonda su elementi neutri, quali la localizzazione del cellulare, riconducibile al ricorrente in luoghi e posti che non sono sicuramente quelli in cui è avvenuta la rapina e in un orario immediatamente successivo a quello riferito dalle persone offese. Aggiunge che la Corte d'appello ha ritenuto con disinvolta motivazione l'irrilevanza delle dichiarazioni delle persone offese ~che in più occasioni e senza ombra di dubbio hanno riferito che i malviventi parlavano una lingua straniera ([OSCURATO:PERSONA]); 3.2. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che nessun approfondimento è stato effettuato in relazione alla buona personalità del ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 4.1. violazione di legge. Evidenziano che il giudizio di responsabilità si fonda su intercettazione telefoniche disposte da altra autorità giudiziaria (autorità giudiziaria di Padova) e lamentano che i verbali e le registrazioni di dette intercettazioni non sono mai stati depositati in questo processo. Sollevano pertanto questione di inutilizzabilità delle stesse; 4.2. vizio della motivazione. Contestano la valutazione delle prove e in particolare il contenuto di alcune conversazioni intercettate specificatamente riportate nel ricorso (conv. del 21.3.2013 ore 20.01 e 20.58), [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto ricostruzione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I motivi, infatti, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti a sollecitare un nuovo esame delle relative statuizioni adottate dai giudici di secondo grado. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali (in particolare attinenti al valore delle mappe di positioning considerato il certo uso della utenza 334.1047521, formalmente intestata alla moglie, ed al relativo esame critico alla luce e nel quadro delle obiettive emergenze acquisite nel corso delle indagini) il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente si è infatti limitato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, presentando motivi privi della necessaria specificità . Deve aggiungersi che le censure che il ricorrente muove alla motivazione della impugnata sentenza sono destituite di fondamento perché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a confermare il giudizio di colpevolezza si rivela ampiamente articolato e del tutto immune da incogruenze sul piano dello sviluppo logico. [OSCURATO:PERSONA], invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello ha dato al contenuto delle emergenze istruttorie proponendo un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostenendo, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, e sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno offerto con riguardo all'intera vicenda una motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, una completa spiegazione delle ragioni della loro decisione rispondendo a tutte le deduzioni difensive con argomentazioni che vanno esenti da censura in questa sede. Quanto, poi, alle censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche le doglianze si rivelano per un verso aspecifiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la presenza di elementi di segno negativo quali i precedenti penali e il ruolo svolto sicuramente non marginale. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L'asserito mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 c.p.p. ( in tal senso Cass. n. 14783 del 2009 Rv. 243609; n. 48968 del 2009 Rv. 245542; n. 1801 del 2015 Rv. 266410). Con la seconda doglianza i ricorrenti tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio che, come già indicato, sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le conclusioni circa la responsabilità dei fratelli Tondi risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in
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