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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 47713/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Tribunale di Isernia, correggendo l'errore materiale relativo al tipo di pena inflitta (arresto anziché reclusione). [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui all'art. 73 d.

Lgs. 159 del 2011 per avere condotto un'autovettura benché privo della patente di guida, che gli era stata revocata in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dalla Questura di Isernia.

Secondo l'appellante, l'avviso orale non poteva essere compreso tra le misure di prevenzione se non accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.

Igs. 159 del 2011.

Secondo la Corte territoriale, l'argomento letterale e sistematico dimostrava che, ai fini dell'art. 73 cit., nessuna differenza ricorre tra le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e quelle applicate dal Questore.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge.

Poiché l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale "semplice", non accompagnato dalle prescrizioni previste dal comma 4 dell'art. 3 d.

Igs. 159 del 2011, nei suoi confronti non poteva ritenersi essere stata adottata una misura di prevenzione, come ritenuto dal Consiglio di Stato.

Il ricorrente ricorda che la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011.

Sottolinea, inoltre, che la patente di guida era stata revocata prima e del tutto indipendentemente dall'emanazione dell'avviso orale.

L'interpretazione dell'art. 73 cit. prevede, invece, che la misura di prevenzione sia antecedente al provvedimento di revoca della patente di guida.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.

1. La decisione del ricorso è stata rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011 sollevata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con ordinanza del 10/9/2021. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 211 del 2022 depositata il 17/10/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della norma in esame.

Tuttavia, la motivazione della sentenza fornisce un'indicazione precisa sull'interpretazione dell'art. 73 cit. in senso costituzionalmente orientato.

2. Il quadro che ha portato alla decisione della Corte territoriale di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] è apparentemente semplice.

L'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, in presenza di una condizione: il conducente deve essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale.

In sostanza, la medesima condotta che, in forza dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio), costituisce reato in presenza di tale condizione.

L'applicazione della norma dell'art. 73 cit., peraltro, comporta la risposta ad alcuni quesiti.

In primo luogo - il tema è espressamente posto dal ricorrente nel presente processo - occorre accertare se tra le misure di prevenzione personali deve essere compreso anche l'avviso orale da parte del Questore.

La circostanza è negata, per le ragioni che si vedranno, nonostante il Capo I del Titolo I del T.U. mis. prev. sia intitolato, appunto, "Le misure di prevenzione personali applicate dal questore", per distinguerle da quelle contemplate nel capo II ("Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria").

In secondo luogo, ci si chiede se, per la sussistenza del reato contestato, la patente di guida debba essere stata revocata in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione ovvero se sia sufficiente che, al momento della condotta di guida, al soggetto sia stata revocata la patente di guida e lo stesso sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

Nel caso di specie, come risulta dall'imputazione, la patente di guida era stata revocata a [OSCURATO:PERSONA] con un decreto della Prefettura del 2008 (per motivi che non emergono), mentre l'avviso orale della Questura di Isernia era stato emesso il 21/10/2014.

Un terzo quesito riguarda la necessità che, al momento della condotta di guida, la misura di prevenzione sia ancora in atto: condizione che l'interpretazione letterale della norma incriminatrice formalmente non richiede.

Si tratta, peraltro, di quesito non rilevante nel caso in esame perché, come attestato dalla sentenza di appello, la misura dell'avviso orale non era soltanto definitiva, ma ancora in atto.

4. Benché, come anticipato, la risposta al primo quesito sembri scontata, atteso che l'art. 3 d.

Igs. 159 del 2011, che regola l'avviso orale, è inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, si deve tenere conto del legame tra la norma incriminatrice e l'art. 120 del Codice della Strada nonché della pregressa normativa sulle misure di prevenzione.

In effetti, l'art. 4 della legge 1423 del 1956 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione: stabiliva che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge; il processo verbale dell'avviso era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa".

Trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica.

Il testo originario della legge 1423 del 1956, in realtà, non prevedeva un avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La norma dell'art. 4 sopra ricordata era frutto della riforma operata dalla legge n. 327 del 1988: con esso si stabiliva espressamente che "l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; solo con la legge n. 128 del 2001 era stata introdotta la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, riprodotti nell'art. 3, comma 4, del d.

Igs. 159 del 2011.

Con tale riforma, pertanto, si distingueva l'avviso orale "mero" - che, cioè, non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione - e quello comportante divieti.

L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini.

5. L'art. 120 comma 1 del Codice della Strada prevede che "non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ..."; prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede alla revoca.

Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 116, comma 1, d.

Igs. 159 del 2011, dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nelle legge 1423 del 1956, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso: ma è legittimo chiedersi se l'art. 3 d. lgs. 159 del 2011 abbia riprodotto il contenuto del precedente art. 4 legge 1423 del 1956 o abbia mutato la natura del provvedimento.

Come ritenuto sia dalla Cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale "mero" non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale (così Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c.

Baglioni; Cons.

Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014, Sa.

Sa. c.

Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]); di conseguenza, non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada.

In effetti, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dal complesso del d.

Igs. 159 del 2011: per l'emissione dell'avviso orale da parte del Questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che è previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio (art. 2 d.

Igs. 159 del 2011).

La conclusione cui si giunge, a seguito di questo excursus, è la seguente: l'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011 riprende l'art. 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 575, che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione"; ma, appunto, l'avviso orale non costituiva una misura di prevenzione personale all'epoca; l'art. 6 cit., quindi, non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto.

6. Se, quindi, il reato contestato all'odierno ricorrente non sussiste, in quanto l'avviso orale del questore, senza alcuna prescrizione, non può essere considerato una misura di prevenzione personale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011, la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2022 permette di rispondere agevolmente agli altri due interrogativi esposti in precedenza.Secondo la Corte Costituzionale, "presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che - come rilevato - trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada.

Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo.

Tale elemento differenziale è già stato evidenziato - e valorizzato - da questa Corte per dichiarare non fondate le censure di disparità di trattamento con riferimento, sia alla generalità degli autori della condotta di guida senza patente (ordinanza n. 66 del 1971), sia a chi, sottoposto a misura di sicurezza, ponga in essere la medesima condotta (sentenza n. 66 del 1984)".

Nel prosieguo della sentenza si osserva: "Per altro verso, poi, questa pericolosità specifica, connessa alla guida di veicoli da parte di chi è assoggettato a misura personale di prevenzione, è oggi meglio calibrata.

Deve, infatti, tenersi conto della sentenza n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono, o sono stati, sottoposti a misure di prevenzione.

Questa Corte ha ritenuto l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollegava in via automatica alla dichiarata pericolosità sociale dei destinatari delle misure, pur nella varietà e diversa gravità della stessa, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida.

Ha quindi concluso precisando: «[I]l carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare.

E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga».

Almeno nell'ipotesi della revoca della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione personale (l'unica finora venuta all'esame di questa Corte sotto il profilo del censurato automatismo della preclusione), c'è pertanto un momento di valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosità specifica dell'interessato, che peraltro si accompagna anche alla giustiziabilità della valutazione prefettizia.

Ciò conforta l'identificazione di una pericolosità specifica della condotta prevista dalla disposizione censurata e, quindi, il riconoscimento dell'offensività del relativo reato contravvenzionale.

In conclusione, la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi.

Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'art. 120 cod. strada ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come «evenienza del tutto estranea al fatto-reato» previsto dall'art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come "responsabilità penale d'autore".

Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all'art. 73 cod. antimafia e conseguentemente è non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost." Questi passi, da una parte confermano lo stretto legame tra l'art. 120 Codice della Strada e l'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011, dall'altra impongono di ritenere che il reato oggetto dell'odierna contestazione sussiste esclusivamente se la revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa costituiscano una diretta conseguenza della misura di prevenzione applicata (tra cui, come si è detto, non è compreso l'avviso orale del Questore se mancante di prescrizioni); dall'altra, che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell'art. 73 cit., deve essere stata postct in essere nella vigenza della misura di prevenzione personale, perché il divieto di condurre autoveicoli è finalizzato ad ostacolare la pericolos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Tribunale di Isernia, correggendo l'errore materiale relativo al tipo di pena inflitta (arresto anziché reclusione). [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui all'art. 73 d. Lgs. 159 del 2011 per avere condotto un'autovettura benché privo della patente di guida, che gli era stata revocata in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dalla Questura di Isernia. Secondo l'appellante, l'avviso orale non poteva essere compreso tra le misure di prevenzione se non accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d. Igs. 159 del 2011. Secondo la Corte territoriale, l'argomento letterale e sistematico dimostrava che, ai fini dell'art. 73 cit., nessuna differenza ricorre tra le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e quelle applicate dal Questore. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge. Poiché l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale "semplice", non accompagnato dalle prescrizioni previste dal comma 4 dell'art. 3 d. Igs. 159 del 2011, nei suoi confronti non poteva ritenersi essere stata adottata una misura di prevenzione, come ritenuto dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ricorda che la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011. Sottolinea, inoltre, che la patente di guida era stata revocata prima e del tutto indipendentemente dall'emanazione dell'avviso orale. L'interpretazione dell'art. 73 cit. prevede, invece, che la misura di prevenzione sia antecedente al provvedimento di revoca della patente di guida. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato. 1. La decisione del ricorso è stata rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 sollevata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con ordinanza del 10/9/2021. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 211 del 2022 depositata il 17/10/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della norma in esame. Tuttavia, la motivazione della sentenza fornisce un'indicazione precisa sull'interpretazione dell'art. 73 cit. in senso costituzionalmente orientato. 2. Il quadro che ha portato alla decisione della Corte territoriale di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] è apparentemente semplice. L'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, in presenza di una condizione: il conducente deve essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. In sostanza, la medesima condotta che, in forza dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio), costituisce reato in presenza di tale condizione. L'applicazione della norma dell'art. 73 cit., peraltro, comporta la risposta ad alcuni quesiti. In primo luogo - il tema è espressamente posto dal ricorrente nel presente processo - occorre accertare se tra le misure di prevenzione personali deve essere compreso anche l'avviso orale da parte del Questore. La circostanza è negata, per le ragioni che si vedranno, nonostante il Capo I del Titolo I del T.U. mis. prev. sia intitolato, appunto, "Le misure di prevenzione personali applicate dal questore", per distinguerle da quelle contemplate nel capo II ("Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria"). In secondo luogo, ci si chiede se, per la sussistenza del reato contestato, la patente di guida debba essere stata revocata in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione ovvero se sia sufficiente che, al momento della condotta di guida, al soggetto sia stata revocata la patente di guida e lo stesso sia stato sottoposto a misura di prevenzione. Nel caso di specie, come risulta dall'imputazione, la patente di guida era stata revocata a [OSCURATO:PERSONA] con un decreto della Prefettura del 2008 (per motivi che non emergono), mentre l'avviso orale della Questura di Isernia era stato emesso il 21/10/2014. Un terzo quesito riguarda la necessità che, al momento della condotta di guida, la misura di prevenzione sia ancora in atto: condizione che l'interpretazione letterale della norma incriminatrice formalmente non richiede. Si tratta, peraltro, di quesito non rilevante nel caso in esame perché, come attestato dalla sentenza di appello, la misura dell'avviso orale non era soltanto definitiva, ma ancora in atto. 4. Benché, come anticipato, la risposta al primo quesito sembri scontata, atteso che l'art. 3 d. Igs. 159 del 2011, che regola l'avviso orale, è inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, si deve tenere conto del legame tra la norma incriminatrice e l'art. 120 del Codice della Strada nonché della pregressa normativa sulle misure di prevenzione. In effetti, l'art. 4 della legge 1423 del 1956 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione: stabiliva che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge; il processo verbale dell'avviso era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa". Trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica. Il testo originario della legge 1423 del 1956, in realtà, non prevedeva un avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La norma dell'art. 4 sopra ricordata era frutto della riforma operata dalla legge n. 327 del 1988: con esso si stabiliva espressamente che "l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; solo con la legge n. 128 del 2001 era stata introdotta la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, riprodotti nell'art. 3, comma 4, del d. Igs. 159 del 2011. Con tale riforma, pertanto, si distingueva l'avviso orale "mero" - che, cioè, non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione - e quello comportante divieti. L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini. 5. L'art. 120 comma 1 del Codice della Strada prevede che "non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ..."; prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede alla revoca. Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 116, comma 1, d. Igs. 159 del 2011, dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nelle legge 1423 del 1956, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso: ma è legittimo chiedersi se l'art. 3 d. lgs. 159 del 2011 abbia riprodotto il contenuto del precedente art. 4 legge 1423 del 1956 o abbia mutato la natura del provvedimento. Come ritenuto sia dalla Cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale "mero" non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale (così Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c. Baglioni; Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014, Sa. Sa. c. Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]); di conseguenza, non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada. In effetti, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dal complesso del d. Igs. 159 del 2011: per l'emissione dell'avviso orale da parte del Questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che è previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio (art. 2 d. Igs. 159 del 2011). La conclusione cui si giunge, a seguito di questo excursus, è la seguente: l'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 riprende l'art. 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 575, che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione"; ma, appunto, l'avviso orale non costituiva una misura di prevenzione personale all'epoca; l'art. 6 cit., quindi, non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto. 6. Se, quindi, il reato contestato all'odierno ricorrente non sussiste, in quanto l'avviso orale del questore, senza alcuna prescrizione, non può essere considerato una misura di prevenzione personale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011, la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2022 permette di rispondere agevolmente agli altri due interrogativi esposti in precedenza.Secondo la Corte Costituzionale, "presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che - come rilevato - trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada. Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. Tale elemento differenziale è già stato evidenziato - e valorizzato - da questa Corte per dichiarare non fondate le censure di disparità di trattamento con riferimento, sia alla generalità degli autori della condotta di guida senza patente (ordinanza n. 66 del 1971), sia a chi, sottoposto a misura di sicurezza, ponga in essere la medesima condotta (sentenza n. 66 del 1984)". Nel prosieguo della sentenza si osserva: "Per altro verso, poi, questa pericolosità specifica, connessa alla guida di veicoli da parte di chi è assoggettato a misura personale di prevenzione, è oggi meglio calibrata. Deve, infatti, tenersi conto della sentenza n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono, o sono stati, sottoposti a misure di prevenzione. Questa Corte ha ritenuto l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollegava in via automatica alla dichiarata pericolosità sociale dei destinatari delle misure, pur nella varietà e diversa gravità della stessa, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Ha quindi concluso precisando: «[I]l carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga». Almeno nell'ipotesi della revoca della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione personale (l'unica finora venuta all'esame di questa Corte sotto il profilo del censurato automatismo della preclusione), c'è pertanto un momento di valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosità specifica dell'interessato, che peraltro si accompagna anche alla giustiziabilità della valutazione prefettizia. Ciò conforta l'identificazione di una pericolosità specifica della condotta prevista dalla disposizione censurata e, quindi, il riconoscimento dell'offensività del relativo reato contravvenzionale. In conclusione, la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'art. 120 cod. strada ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come «evenienza del tutto estranea al fatto-reato» previsto dall'art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come "responsabilità penale d'autore". Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all'art. 73 cod. antimafia e conseguentemente è non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost." Questi passi, da una parte confermano lo stretto legame tra l'art. 120 Codice della Strada e l'art. 73 d. Igs. 159 del 2011, dall'altra impongono di ritenere che il reato oggetto dell'odierna contestazione sussiste esclusivamente se la revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa costituiscano una diretta conseguenza della misura di prevenzione applicata (tra cui, come si è detto, non è compreso l'avviso orale del Questore se mancante di prescrizioni); dall'altra, che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell'art. 73 cit., deve essere stata postct in essere nella vigenza della misura di prevenzione personale, perché il divieto di condurre autoveicoli è finalizzato ad ostacolare la pericolos
Sentenza Cassazione n. 47713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris