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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15376/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10493/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti. -controricorrente – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10493/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti. -controricorrente – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori
Decreto Cassazione n. 15376/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris