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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13707/2026

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dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione del pubblico ministero e ha revocato il provvedimento che aveva dichiarato in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione per decorso del tempo delle pene irrogate con le sentenze sub 1), 2) e 3); [OSCURATO:PERSONA] che la revoca dell'ordinanza di estinzione è stata motivata con il fatto che il condannato era stato giudicato recidivo ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen. in uno dei tre suddetti titoli esecutivi e il ricorrente sostiene che il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti omogenei «dovrebbe far venir meno la sussistenza della recidiva qualificata, essendo entrambi i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed avendo avuto ad oggetto la stessa infrazione (reingresso in Italia successivamente all'espulsione coattiva), dunque tale recidiva dovrebbe considerarsi semplice»; che l'assunto difensivo è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza, secondo la quale «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Conf.: Sez.

U, n. 9148 del 1996, Rv. 205543-01)» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 02); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione del pubblico ministero e ha revocato il provvedimento che aveva dichiarato in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione per decorso del tempo delle pene irrogate con le sentenze sub 1), 2) e 3); [OSCURATO:PERSONA] che la revoca dell'ordinanza di estinzione è stata motivata con il fatto che il condannato era stato giudicato recidivo ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen. in uno dei tre suddetti titoli esecutivi e il ricorrente sostiene che il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti omogenei «dovrebbe far venir meno la sussistenza della recidiva qualificata, essendo entrambi i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed avendo avuto ad oggetto la stessa infrazione (reingresso in Italia successivamente all'espulsione coattiva), dunque tale recidiva dovrebbe considerarsi semplice»; che l'assunto difensivo è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza, secondo la quale «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Conf.: Sez. U, n. 9148 del 1996, Rv. 205543-01)» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 02); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13707/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris