Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1943

Cassazione n. 19471/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in merito alla nullità dell'ordinanza con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza per eccesso del Tribunale monocratico è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché, come nella specie, il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez.

U, Sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275869 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M•04 cA:- • • A 28 2026 [OSCURATO:PERSONA] .Sous _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in merito alla nullità dell'ordinanza con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza per eccesso del Tribunale monocratico è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché, come nella specie, il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez. U, Sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275869 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M•04 cA:- • • A 28 2026 [OSCURATO:PERSONA] .Sous _
Sentenza Cassazione n. 19471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris