CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla concessione dell'affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico di ricorso (di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), fondato sull'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, segnatamente prospettando la violazione del disposto dell'art. 420-ter cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, il Tribunale avrebbe sostituito in udienza il difensore di fiducia con altro immediatamente reperibile, omettendo però di vagliare l'istanza di rinvio tempestivamente presentata dal ricorrente; tale istanza era originata dall'esistenza per il difensore di altro concomitante e documentato impegno professionale presso il Tribunale di Rieti. Presso tale Tribunale infatti - nella stessa giornata del 26 maggio 2022 - era prevista la celebrazione di un'udienza con imputati detenuti, nella quale era impegnato anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è corredato dalla documentazione attestante la prova dell'invio e della ricezione della detta istanza al corretto indirizzo pec della cancelleria del Tribunale di sorveglianza ([OSCURATO:EMAIL] ). 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, consequenzialmente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e così - ove necessario anche accedendo agli atti - è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01). 3. È poi ormai consolidato il principio secondo il quale l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., debba trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, per cui il legittimo impedimento del difensore (laddove tempestivamente e ritualmente comunicato), anche se dovuto a concomitante impegno professionale, è causa di rinvio dell'udienza dinanzi al giudice di sorveglianza. Tale causa di rinvio, se immotivatamente disattesa, genera una nullità (tra le molte, si vedano Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 - 01 e Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022). 4. L'esame degli atti del procedimento consente dunque di apprezzare come il Tribunale abbia omesso di valutare l'istanza di legittimo impedimento regolarmente inoltrata dal difensore (vi è in atti, come sopra accennato, la pec inviata all'indirizzo a ciò deputato, corredata dalla relativa accettazione); in tal modo, si è venuta a determinare la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di ft:Intasi P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Ro