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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22892/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (già M.I.U.R.);2026 - intimato -2794 avverso la sentenza n. 2728/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 2801/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Le docenti in epigrafe indicate hanno adito il Tribunale diRoma al fine di ottenere il riconoscimento del servizioprestato in pre-ruolo, quali docenti con contratto a tempoNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026determinato, con condanna del Ministero dell’IstruzionNeum eer od dei rla ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026Merito alla corretta ricostruzione della carriera -ancheimmissione e conferma in ruolo lesivi degli anni di pre-ruologià emanati- e al pagamento delle differenze retributivedovute a seguito della corretta ricollocazione nella fasciastipendiale di competenza.2.

Il Tribunale di Roma ha accolto le domande.3.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2728/2022,in riforma della pronuncia di primo grado, relativamente allesuddette docenti, ha rigettato le rispettive domandespecificando che: a) per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] sussisteva alcuna discriminazione, perché laricostruzione della carriera effettuata sulla base dellanormativa nazionale non conduceva a ritenere trattate lelavoratrici in maniera deteriore rispetto al trattamentoriservato al docente assunto a tempo indeterminatocomparabile; b) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIaccarino Luciana era ravvisabile, invece, un difetto di provanella asserita discriminazione patita, per mancato depositodei documenti necessari imputabile alle docenti, cheimpediva di procedere ad una corretta comparazione tra iltrattamento riconosciuto e quello asseritamente vantato.4.

Avverso la sentenza le suddette docenti hanno propostoricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA]Istruzione e del Merito non ha svolto attività difensiva.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale nonNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026aveva rilevato che la statuizione del primo giudice (1Nu°m ecrpo dvi .ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026ultima pagina sentenza di primo grado, localizzata nell’all.D) -che aveva testualmente affermato “In questacontroversia non sono emersi, né sono stati allegatidall’amministrazione resistente, elementi di fatto chefacciano ritenere non comparabili i periodi lavorativi; alcontrario, l’identità del profilo professionale, in parte anchedell’ambito di lavoro, lascia piuttosto presumere unasostanziale continuità nella prestazione lavorativa, la cuidurata sembra escludere qualsiasi connotazione qualitativache faccia ritenere diverso, perché meno qualificante, illavoro effettuato con i contratti a tempo determinato che sisono succeduti nel tempo.

Queste ragioni fanno ritenerefondate la tesi delle ricorrenti laddove chiedono che lavalutazione del periodo lavorativo in preruolo, ai fini giuridicied economici, sia effettuata senza le decurtazioni previstedalla normativa interna, quindi in maniera piena, nondiversamente da quanto avviene per l’omologo personaleimpiegato con contratti a tempo indeterminato.”- non erastata impugnata e, quindi, era passata in giudicato.Assumono, poi, le ricorrenti che spettavaall’Amministrazione resistente, che intendeva fare valere leragioni quale limite all’applicazione del principioantidiscriminatorio, almeno allegare i fatti che avrebberofatto ritenere non comparabili i periodi lavorativi.3.

Il motivo è inammissibile perché eccentrico rispetto aldecisum della gravata sentenza che non è fondato sullaesclusione del carattere discriminatorio del trattamentodeteriore, bensì sull’accertamento in concreto svolto deiperiodi lavorati rispetto a quelli riconosciuti.Numero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026Il passaggio motivazionale della pronuncia del TriNbuumenroa dlie ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026sopra riportato, tra l’altro non caratterizzato dalla sequenza“fatto- effetto- norma” tale da costituire una statuizioneminima della sentenza suscettibile di acquisire autonomaefficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. n.30728/2022; Cass. n. 32563/2024), attiene allacomparabilità e alla sussistenza di ragioni oggettive, noncerto alla allegazione e alla prova dei rapporti a tempodeterminato la cui mancata considerazione avrebbe datoluogo alla asserita discriminazione.4.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 416 commi 1, 2 e 3, 115 e 345 c.p.c.,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perchél’Amministrazione solo nel grado di appello aveva dedottoche le docenti non avevano fatto alcun sforzo perquantificare le somme asseritamente dovute e non avevanospiegato quali criteri di calcolo andassero applicati inalternativa a quelli seguiti in fase di ricostruzione dellacarriera, per cui, non avendo contestato in primo grado leallegazioni delle docenti, non si poteva ritenere ammissibileil motivo di gravame sopra indicato.5.

Il motivo è inammissibile.6.

Invero esso, nella sua formulazione -a fronte di un ricorso diprimo grado che non conteneva alcuna specifica allegazionesullo sviluppo dei singoli rapporti- non riporta gli attiprocessuali rilevanti e non precisa quali fossero state lecircostanze allegate in primo grado e non contestate, inrelazione alle quali sarebbe stato operante il meccanismoprocessuale della “non contestazione”.

Inoltre, la censuraqualifica erroneamente come eccezione processuale lacontestazione sugli elementi costitutivi della domandaNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026(sussistenza dei profili discriminatori tra i due trattaNmumeerno tdii )ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026che integra, invece, una mera difesa che, in quanto tale, èproponibile anche in appello.7.

Va ribadito che questa Corte ha precisato, con unorientamento costante (ex plurimis Cass. n. 14515/2019;Cass. n. 8525/2020), che “nel processo civile, le eccezioni insenso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fattiestintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto ingiudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono oppostinuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicatidall'attore e non risultanti dagli atti di causa.

Esse sidifferenziano dalle mere difese, che si limitano a negare lasussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sonorilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte perespressa previsione di legge o perché corrispondenti allatitolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divietostabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre cheriguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti,dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite alprocesso e anche se non siano state oggetto di espressa etempestiva attività assertiva”.8.

Con il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sieccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per ciascunadelle docenti l’omesso esame di un fatto decisivo costituitodai decreti di ricostruzione delle rispettive carriere ove eraesattamente e integralmente attestato, per ciascuna di essericorrenti, il servizio pre-ruolo svolto e in quale misura taleservizio era stato riconosciuto a tutti gli effetti ovvero ai solifini economici.9.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono anche essi inammissibili perchéNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026censurano l’accertamento di fatto compiuto dal giuNduimceero ddi ria ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026merito e confondono l’omesso esame di fatto decisivo con lamancata ed errata valutazione delle risultanze processualiasseritamente idonee a provare il fatto apprezzato dalgiudice di merito.10.

In sede di legittimità è stato, infatti, affermato chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Un.m. 8053/2014; Cass. n. 27415/2018, Cass. n. 17005/2024).11.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha proceduto allaverifica delle singole posizioni delle odierne ricorrenti,appartenenti al ruolo docenti, sulla base delladocumentazione, decreti di ricostruzione della carriera econtratti a tempo determinato prodotti in atti, di talché ognidoglianza su tali accertamenti, adeguatamente motivati daigiudici del merito, è inammissibilmente posta in questa sede.12.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.13.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizionon avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugnNou m2e0ro2 di6 ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (già M.I.U.R.);2026 - intimato -2794 avverso la sentenza n. 2728/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 2801/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Le docenti in epigrafe indicate hanno adito il Tribunale diRoma al fine di ottenere il riconoscimento del servizioprestato in pre-ruolo, quali docenti con contratto a tempoNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026determinato, con condanna del Ministero dell’IstruzionNeum eer od dei rla ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026Merito alla corretta ricostruzione della carriera -ancheimmissione e conferma in ruolo lesivi degli anni di pre-ruologià emanati- e al pagamento delle differenze retributivedovute a seguito della corretta ricollocazione nella fasciastipendiale di competenza.2. Il Tribunale di Roma ha accolto le domande.3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2728/2022,in riforma della pronuncia di primo grado, relativamente allesuddette docenti, ha rigettato le rispettive domandespecificando che: a) per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] sussisteva alcuna discriminazione, perché laricostruzione della carriera effettuata sulla base dellanormativa nazionale non conduceva a ritenere trattate lelavoratrici in maniera deteriore rispetto al trattamentoriservato al docente assunto a tempo indeterminatocomparabile; b) per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIaccarino Luciana era ravvisabile, invece, un difetto di provanella asserita discriminazione patita, per mancato depositodei documenti necessari imputabile alle docenti, cheimpediva di procedere ad una corretta comparazione tra iltrattamento riconosciuto e quello asseritamente vantato.4. Avverso la sentenza le suddette docenti hanno propostoricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA]Istruzione e del Merito non ha svolto attività difensiva.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale nonNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026aveva rilevato che la statuizione del primo giudice (1Nu°m ecrpo dvi .ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026ultima pagina sentenza di primo grado, localizzata nell’all.D) -che aveva testualmente affermato “In questacontroversia non sono emersi, né sono stati allegatidall’amministrazione resistente, elementi di fatto chefacciano ritenere non comparabili i periodi lavorativi; alcontrario, l’identità del profilo professionale, in parte anchedell’ambito di lavoro, lascia piuttosto presumere unasostanziale continuità nella prestazione lavorativa, la cuidurata sembra escludere qualsiasi connotazione qualitativache faccia ritenere diverso, perché meno qualificante, illavoro effettuato con i contratti a tempo determinato che sisono succeduti nel tempo. Queste ragioni fanno ritenerefondate la tesi delle ricorrenti laddove chiedono che lavalutazione del periodo lavorativo in preruolo, ai fini giuridicied economici, sia effettuata senza le decurtazioni previstedalla normativa interna, quindi in maniera piena, nondiversamente da quanto avviene per l’omologo personaleimpiegato con contratti a tempo indeterminato.”- non erastata impugnata e, quindi, era passata in giudicato.Assumono, poi, le ricorrenti che spettavaall’Amministrazione resistente, che intendeva fare valere leragioni quale limite all’applicazione del principioantidiscriminatorio, almeno allegare i fatti che avrebberofatto ritenere non comparabili i periodi lavorativi.3. Il motivo è inammissibile perché eccentrico rispetto aldecisum della gravata sentenza che non è fondato sullaesclusione del carattere discriminatorio del trattamentodeteriore, bensì sull’accertamento in concreto svolto deiperiodi lavorati rispetto a quelli riconosciuti.Numero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026Il passaggio motivazionale della pronuncia del TriNbuumenroa dlie ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026sopra riportato, tra l’altro non caratterizzato dalla sequenza“fatto- effetto- norma” tale da costituire una statuizioneminima della sentenza suscettibile di acquisire autonomaefficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. n.30728/2022; Cass. n. 32563/2024), attiene allacomparabilità e alla sussistenza di ragioni oggettive, noncerto alla allegazione e alla prova dei rapporti a tempodeterminato la cui mancata considerazione avrebbe datoluogo alla asserita discriminazione.4. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 416 commi 1, 2 e 3, 115 e 345 c.p.c.,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perchél’Amministrazione solo nel grado di appello aveva dedottoche le docenti non avevano fatto alcun sforzo perquantificare le somme asseritamente dovute e non avevanospiegato quali criteri di calcolo andassero applicati inalternativa a quelli seguiti in fase di ricostruzione dellacarriera, per cui, non avendo contestato in primo grado leallegazioni delle docenti, non si poteva ritenere ammissibileil motivo di gravame sopra indicato.5. Il motivo è inammissibile.6. Invero esso, nella sua formulazione -a fronte di un ricorso diprimo grado che non conteneva alcuna specifica allegazionesullo sviluppo dei singoli rapporti- non riporta gli attiprocessuali rilevanti e non precisa quali fossero state lecircostanze allegate in primo grado e non contestate, inrelazione alle quali sarebbe stato operante il meccanismoprocessuale della “non contestazione”. Inoltre, la censuraqualifica erroneamente come eccezione processuale lacontestazione sugli elementi costitutivi della domandaNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026(sussistenza dei profili discriminatori tra i due trattaNmumeerno tdii )ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026che integra, invece, una mera difesa che, in quanto tale, èproponibile anche in appello.7. Va ribadito che questa Corte ha precisato, con unorientamento costante (ex plurimis Cass. n. 14515/2019;Cass. n. 8525/2020), che “nel processo civile, le eccezioni insenso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fattiestintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto ingiudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono oppostinuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicatidall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse sidifferenziano dalle mere difese, che si limitano a negare lasussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sonorilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte perespressa previsione di legge o perché corrispondenti allatitolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divietostabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre cheriguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti,dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite alprocesso e anche se non siano state oggetto di espressa etempestiva attività assertiva”.8. Con il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sieccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per ciascunadelle docenti l’omesso esame di un fatto decisivo costituitodai decreti di ricostruzione delle rispettive carriere ove eraesattamente e integralmente attestato, per ciascuna di essericorrenti, il servizio pre-ruolo svolto e in quale misura taleservizio era stato riconosciuto a tutti gli effetti ovvero ai solifini economici.9. I motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono anche essi inammissibili perchéNumero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026censurano l’accertamento di fatto compiuto dal giuNduimceero ddi ria ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026merito e confondono l’omesso esame di fatto decisivo con lamancata ed errata valutazione delle risultanze processualiasseritamente idonee a provare il fatto apprezzato dalgiudice di merito.10. In sede di legittimità è stato, infatti, affermato chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un.m. 8053/2014; Cass. n. 27415/2018, Cass. n. 17005/2024).11. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha proceduto allaverifica delle singole posizioni delle odierne ricorrenti,appartenenti al ruolo docenti, sulla base delladocumentazione, decreti di ricostruzione della carriera econtratti a tempo determinato prodotti in atti, di talché ognidoglianza su tali accertamenti, adeguatamente motivati daigiudici del merito, è inammissibilmente posta in questa sede.12. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizionon avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 3566/2023Numero sezionale 2794/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugnNou m2e0ro2 di6 ra ccolta generale 22892/2026Data pubblicazione 08/07/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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