CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 31851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Campobasso ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 25.7.2016). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Omessa dichiarazione di estinzione d& reato per prescrizione intervenuta in data antecedente l'emissione della sentenza di appello, trattandosi di contravvenzione prescritta - nonostante le sospensioni del processo - il 24.8.2022. II) Insussistenza dei presupposti per poter configurare la contravvenzione contestata, per omesso avviso ex art. 114 disp. att. Cod. proc. pen. III) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento della colpevolezza della contravvenzione ascritta alla prevenuta, avuto riguardo al forte stato di agitazione emotiva in cui versava la medesima al momento del fatto. IV) Violazione di legge, per non aver la Corte distrettuale disposto la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilil:à. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate.Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e es