CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non presentandosi per dodici volte presso il Commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA], e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza la Passalacqua propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non tutte le violazioni delle prescrizioni integrano la fattispecie oggetto di imputazione essendovi alcune prescrizioni accessorie, non funzionali all'obbligo di soggiorno, come quelle di specie, la cui violazione giustifica solo l'aggràvamento della misura di prevenzione, che, diversamente, non sarebbe contemplato. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. peli. Si rileva che la Corte territoriale non approfondisce la sussistenza nel caso di specie di condotte tali da neutralizzare i fini di difesa sociale che con il provvedimento si intende perseguire. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello in esame rileva che: - la violazione delle prescrizioni contenute nella carta precettiva ritualmente notificata integrano la violazione del secondo comma dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 secondo la pacifica interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche le prescrizioni accessorie che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2 del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati; - secondo detta giurisprudenza integra il reato di cui all'art. 75 del suddetto decretò anche la presentazione in ritardo alle forze dell'ordine per l'apposizione della firma nell'apposito registro; - non vi è dubbio che, a prescindere dalla circostanza che la violazione delle prescrizioni può essere valutata per giustificare un aggravamento della misura di prevenzione, sussiste il reato contestato per avere la Passalacqua violato reiteratamente la prescrizione di presentarsi presso l'autorità di P.S. per la firma; - non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non emergendo specifici elementi che attestino particolare tenuità del fatto tenuto conto del disvalore oggettivo della condotta che non è stata episodica ma si è ripetuta in un significativo arco di tempo e, quindi, della lesione all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice certamente non minimale, oltre che della personalità dell'imputata, che, dedita abitualmente alla commissione di reati, ha già goduto, in relazione a violazione di analoga natura, della causa di non punibilità richiesta dal difensore, con ciò denotando ulteriormente l'abitualità del comportamento. 2. Il ricorso proposto dalla difesa della Passalacqua, che si limita a confutare, negli specifici termini sopra riportati, detto iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici (anzi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quanto al primo profilo, in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreta, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati: Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; e secondo cui, con riguardo al secondo profilo, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali anche in punto di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende