CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 10844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale,ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avversotale sentenza; 3. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Camelis, nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che la Corteaveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data 12.9.2024l‘istanza di distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Camelis, che si era dichiarata antistataria; 2. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez. L, n. 16877 dell’11 agosto 2020); 3. è dunque evidente cheè frutto di una mera svista l’omissione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Camelis; 3. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 27509/2024, nel senso chesegue: dopo la locuzione “ e accessori di legge” vanno aggiunte le parole: “da distrarrein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Camelis”; 4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M La Corte dispone la correzionedel dispositivo dell’ordinanza n. 27509/2024 di questa Cortenel senso che segue: dopo l a locuzione “ e accessori di legge” vanno aggiunte le parole: “da distrarrein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Camelis”; Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, nella Adu