CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 35885/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa all’udienza del l’1 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso ha revocato la sospensionedel procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C o lamaio ( a seguito di opposizione a decretopenale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 186 , comma 2 lett. c),d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ) , per esito negativo della prova ; ha dichiarato inammissibile,in quanto tardiva , la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputatoe ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. 2.Avverso l ’ordinanza l’ imputat o ha proposto ricorso, per mezzo de l difensore,formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 464 septies cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di definizionedel giudizio con il rito abbreviato. L’art. 464 septies comma 2 cod. proc. pen. prevede che in caso di esito negativodella prova il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suocorso. L’art. 464 octies commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. stabilisce : che la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è dispostaanche di ufficio dal giudice con ordinanza ; ch e a tal fine il giudice fissa l’udienzaai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca ; che quando la revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprendeil suo corso dal momento in cui è rimasto sospeso. Il giudice, quindi, nel caso in esame, avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del processo , che avrebbe dovuto riprendere dalla fase della opposizioneal decreto penale di condanna. La Corte di legittimità ha già chiarito che nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiestadi sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità dell’istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane validaed efficace ( S ez. 4, n. 28136 del 16/09/2020 , Rv. 280068), consentendo ladefinizione mediante un diverso rito alternativo. 2.2.Con il secondo mot i vo , ha dedotto la violazione di legge ed in specie degliartt. 464 septies cod. proc. pen,. e 464 opties cod. proc. pen. n relazione alla mancata emissione del decreto di giudizio immediato. Il difensore ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , in caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito di pposizione , il giudice non può dichiarareesecutivo il decreto penale opposto, ma deve disporre la prosecuzione delprocesso nelle forme ordinarie mediante l’emissione del decreto di giudizio immediato(Sez. 4 n. 22141/2023). 3.IlProcuratore Gen erale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] , hac oncluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato , con latrasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso. 4.Conmemoria del 24 giugno 2025 , il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimentodel ricorso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso deve es sere accolto con riferimento al secondo motivo . 2.Per una migliore comprensione delle questioni sollevate con il ricorso , appareopportuno ripercorrere l’ iter processuale che ha condotto alla ordinanza impugnata. Indata 8 febbraio 2023 , su richiesta del PM , il Gip presso il Tribunale di Campobassoha eme sso il decreto penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.Avverso tale decreto, l’imputato ha proposto opposizione con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ; il Gip con ordinanzadel 5 novembre 2024 ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova . All’udienza dell’1 aprile 2025 il Gip, preso atto dell’esito negativo della messa alla prova, ha revocato l’ordinanza di sospensione del procedimento;indi ha rigettato l’ istanza di definizione del giudizio nelle forme del ritoabbreviato formulata in quella sede dall’imputato e ha dichiara to esecutivo ildecreto penale di condanna opposto. 3.Così ri assunta la scansione processuale per le fasi di interesse, il primo motivo,con cui si censura il rigetto da parte del Gip della richiesta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, deve ritenersi manifestamenteinfondato. L’art.461 comma 3 cod. proc. pen . stabilisce che con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizioimmediato, ovvero il giudizio abbreviato o all’applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. Tale previsione deve essere integrata con quella dettata dall’art.464 bis comma 3 cod. proc. pen., in sede di disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova , in forza della quale con l’attodi pposizione a decreto penale l’imputato può anche formulare la richiesta disospensione del procedimento con messa alla prova. L’art. 464 comma 3 cod. proc. pen. statuisce , inoltre, che nel giudizio conseguente all’ opposizione l’imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione ella pena su richiesta né presentare domanda di oblazione.Parallelamente l’art. 464 no n ies cod. proc. pen. sancisce che in caso di esito negativo della messa alla prova, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta. La facoltà di chiedere i riti alternativi , dunque, per espressa previsione normativa,può essere esercitata solo in sede di opposizi o ne a decreto penale di condanna ed è preclusa nell a fas e successiv a, ovvero nel giudizio conseguente all’opposizione. Primaancora, una volta che in sede di opposizione l’imputato abbia optato per un rito alternativo o per la richiesta di messa alla prova, decade dalla possibilitàdi avanzare ulteriore richiesta per un rito diverso . Tale principio, c.d. della alternatività dei riti, si ricava dalle norme che, regolando la facoltà dell'imputatodi operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento ( Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994, Rv. 199397 – 01 ) ed è stato affermato con riferimento alla richiesta di riti alternativi a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio(si veda ex plurimis Sez. 4, n. 42260 del 27/04/2017, Rv. 270881 - 01),con riferimento alla richiesta di riti a lternativi a seguito della notifica del giudizioimmediato (ex plurimis , Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015 , Rv. 263747 – 01 ) e anche con riferimento al caso che ci occupa della richiesta di riti alternativi a seguito della notifica del decreto penale ( Sez. 3, n. 1920 del 10/11/1992Rv. 192390 – 01) . 4.Ilsecondo motivo è fondato. 4.1.Ai sensi dell'art. 464 - septies , comma 2, cod. proc. pen. “in caso di esito negativodella prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso ”. Il successivo art. 464 - octies , commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. prevedeche l a revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sia disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza , previa fissazione dell 'udienza ai sensi dell'art . 127 per la valutazione dei presupposti , conavviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima ; l 'ordinanza direvoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge e q uando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momentoin cui era rimasto sospeso . Pertanto,all'esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citatiarticoli, il giudice è tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che deve riprendere dal momento della disposta sospensione. Nell'ipotesidi richiesta di sospensione in sede di opposizione al decreto penale di condanna,il procedimento deve riprendere, dunque, dalla fase dell’opposizione chesegna il passaggio dal rito per decreto a quello immediato ( Sez. 4, n. 22141 del09/05/2023, Rv. 284646 – 01; Sez. 4, n.28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 ; Sez.4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 27527301 ) . I l decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tuttoautonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464,comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica d ella rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Rv. 25964801). Il principio è stato ribadito nel caso di mancato accoglimento- per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di penaproposta in sede di opposizione a decreto penale, che comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866,ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al casoin cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di penaproposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il G ip aveva dichiaratoesecutivo il decreto penale in questione). 4.2Ne consegue c he, i n caso di esito negativo della prova disposta a seguito diopposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari ètenuto ad emettere il decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall'art.464cod. proc. pen. 5.Questa Corte ha già chiarito che è abnorme (ovvero caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc.pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge: Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590;Sez. U,n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552) il provvedimento con cui il Gip dichiari l'esecutività di un decreto penale di condanna rigettando l'opposizione tempestivamente e ritualmente propostadall'imputato, in quanto in tale ipotesi il giudice è obbligato ad emettere il decreto che dispone il giudizio immediato ( S ez.3, n.8713 del 23/01/2008, Rv.238998 con cui la Corte ha ulteriormente affermato che tale abnormità è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità). Con particolare riferimento ad opposizionea decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato è stato altresìaffermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata in sede di opposizione, dichiariesecutivo il decreto penale di condanna (sez.5, n.53443del 7/06/2018, Rv.275228). Così, in ipotesi di opposizione con richiesta di oblazione non accolta,la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio(Sez. 3, n.31231 del 13/01/2019, Rv.276554). 6.L'ordinanza con cui è stata disposta l'esecutività del decreto penale di condanna va pertanto annullata , in quanto affetta da abno