CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28.5.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esíto del primo grado di giudizio, svoltosi con il rito abbreviato condizionato, dal Tribunale di Ravenna che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 2 secondo comma dl. 463/1983 conv. nella L. 638/1983 per aver in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni erogate al personale dipendente relative alle annualità 2013 e 2014, condannandolo alla pena di due anni di reclusione ed C 900,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta tempestivamente svolta dalla difesa con motivi aggiunti all'atto di appello relativa alla produzione di dodici documenti ex art. 603 cod. proc. pen. idonei a dimostrare la carenza dell'elemento soggettivo, emergendo dagli stessi ogni possibile tentativo posto in essere dall'imputato per reperire le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi tributari a suo carico, anche con l'esposizione del proprio patrimonio personale, nello stesso periodo in cui si erano verificate le omissioni contributive in contestazione. Deduce, pertanto, il vulnus arrecato alle sue prerogative difensive, sostanziatosi nell'omesso vaglio delle modalità di esercizio del diritto di fornire la prova contraria alle imputazioni contestategli. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 2 secondo comma d.I.463/1983 e 45 cod. pen. e al vizio motivazionale, il disconoscimento dell'eccepita carenza dell'elemento soggettivo e della situazione di forza maggiore quale esimente della punibilità, rilevando come la mancanza di liquidità avesse costituito la ragione dell'impossibilità per il prevenuto di porre in essere condotte diverse dall'inadempimento, comprovata dalla sentenza dichiarativa di fallimento che, seppur successiva ai fatti in contestazione, altro non era che la conseguenza del pregresso dissesto aziendale. Contesta in ogni caso la rilevanza attribuita al pagamento degli emolumenti ai dipendenti configurante solo un presupposto dell'elemento oggettivo del reato, ma inidoneo a comprovare la coscienza e volontà dell'omissione contributiva non potendo trarsi da esso la sussistenza delle condizioni economiche che consentissero all'imputato di versare le ritenute di acconto, la mancanza delle quali avrebbe imposto di rilevare l'inesigibilità della condotta. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, il trattamento sanzionatorio corrispondente al massimo della pena edittale detentiva, senza che siano stati esplicitati gli aumenti ai fin della continuazione ed essendo stato fatto ricorso ad una valutazione disancorata da qualsivoglia connotazione oggettiva nel definire "notevoli" gli importi delle omissioni contributive. Lamenta che in nessun conto fossero state tenute le molteplici ragioni evidenziate dalla difesa ai fini di un mitigamento della pena, quali la crisi aziendale che aveva portato al fallimento ed i ridotti, se non inesistenti, margini di scelta dell'imputato e che invece la reiterazione delle condotte nel tempo unitamente ai precedenti specifici fossero stati valorizzati per l'aumento ai fini dell'art. 81 cod. pen. e non per la determinazione della pena base [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in ragione della peculiare natura del rito abbreviato condizionato scelto dallo stesso ricorrente. La peculiare caratteristica del giudizio abbreviato è data dalla definitiva rinunzia da parte della difesa al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p.; conseguentemente i poteri del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603 c.p.p., analogamente a quelli di assumere in primo grado gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5 c.p.p., sono solo quelli officiosi regolamentati dal 3 comma, che prescindono cioè dall'iniziativa dell'imputato in difetto di una prerogativa processuale in capo a quest'ultimo ormai definitivamente abdicata con la scelta iniziale, e vanno esercitati solo quando emerga un'assoluta necessità di natura probatoria. Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono perciò titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017 - dep. 05/04/2017, A e altro, Rv. 27006901). Deve perciò rilevarsi quanto al preteso vizio di motivazione, che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Cass. N. 3609 del 2011, rv. 249161; N. 3584 del 2012 Rv. 253729). E' stato affermato da questa Corte che il giudice del rito abbreviato esercita in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, se non in presenza manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Illogicità che non sono certamente rinvenibili nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata che incentra la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla mancata dimostrazione da parte della difesa che "l'imputato versasse in una condizione economica tanto negativa da non essere in grado di versare le retribuzioni ai dipendenti" relativamente alle mensilità oggetto delle omissioni contributive. A fronte di tale affermazione, che poggia sulla natura generica del dolo configurante il reato in contestazione tale da non escludere la coscienza e volontà dell'omissione allorquando siano stati integralmente corrisposti gli emolumenti retributivi dovuti al personale dipendente, le cui ritenute il datore di lavoro aveva l'obbligo di accantonare al momento stesso del pagamento delle retribuzioni, la difesa non offre alcun elemento suscettibile, anche solo in via di ipotesi, di legittimare un diverso esito del procedimento nei confronti dell'imputato, non emergendo quale sia la assoluta necessità — parametro cui deve uniformarsi la rinnovazione istruttoria ex art. 603, 3 comma cod. proc. pen. - di acquisizione delle prove documentali richiesta con la propria istanza, prove che, oltre ad essere di formazione di gran lunga successiva alle contestate omissioni, comunque non presentano alcun collegamento con la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. Il che non consente di ritenere il diniego di rinnovazione istruttoria implicitamente pronunciato dalla Corte felsinea passibile di alcuna censura. 2. Discende da tali premesse la manifesta infondatezza del secondo motivo. Costituisce, invero, espressione di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007 - dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989). Le suddette decisioni, nel sottolineare che il reato in esame è integrato, siccome a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, hanno ritenuto non rilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. sez. 3 n.3705 del 19.12.2013), o che sia accertato un suo successivo stato di insolvenza o che sia in seguito incorso nella dichiarazione di fallimento, posto che la legge affida a costui, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte e che perciò quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico. In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata (cfr., sia pure con riferimento all'omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, Rossi, Rv. 203018). Si è ritenuto, pertanto, che il dolo generico possa essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097). La Corte distrettuale, pertanto, ha fornito con la sentenza impugnata una adeguata e corretta applicazione di tali principi dando atto che pacificamente l'imputato non aveva provveduto a versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. 3. Inammissibile deve, infinej ritenersi il terzo motivo di ricorso afferente ad un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, riservato all'esclusiva discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non risulta affetta da alcuna incongruenza o illogicità manifesta, le quali soltanto sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità. A fronte dei plurimi elementi posti dalla Corte distrettuale, a fondamento della quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, costituiti dall'entità degli importi contributivi omessi e dalla ripetitività delle condotte nel tempo, quanto alla gravità del fatto, e dalla sussistenza di due precedenti penali specifici, rivelatori della proclività al delitto in capo all'imputato e in sé configuranti la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, del tutto inconferenti risultano le contestazioni del ricorrente sul quale gravava la puntuale confutazione della dosimetria sanzionatoria attraverso l'indicazione del vizio di illogicità inficiante la pronuncia impugnata.Il principio della discrezionalità che informa la dosimetria della pena quantificata dal giudice di merito vale, del resto, "a fortiori" per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Né di alcuna censura è passibile la mancata indicazione dei parametri seguiti ai fini della quantificazione dell'aumento applicato, peraltro in misura del tutto contenuta, per la continuazione, non avendo tale profilo costituito oggetto di alcuna doglianza in appello che la difesa ha articolato lamentandone solo genericamente l'eccessiva severità. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e co